Sentenza del 06/02/2019 n. 1032 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 77/2019 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI - Contributi di bonifica - Pagamento canone fognatura - Idoneità all'esenzione dal pagamento - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la sentenza che aveva annullato la richiesta di pagamento di euro 370,24 per contributi consortili relativi all'anno 2016. Il contribuente contestava l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, l'efficacia del piano di classifica adottato ai sensi della L.R. Campania n. 23/1985 e la mancata trascrizione del perimetro nei registri immobiliari. Il Consorzio sosteneva inoltre che il giudice di primo grado avesse violato l'art. 112 c.p.c., pronunciandosi d'ufficio sull'assenza del beneficio fondiario, questione non specificamente dedotta dal contribuente. Deduceva che l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica costituisse presunzione del beneficio idraulico, salvo prova contraria o impugnazione degli atti davanti al giudice amministrativo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Consorzio e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto sufficiente, ai fini della presunzione del beneficio, l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, non essendo necessaria una prova ulteriore e specifica del vantaggio, salvo contestazione dell'assenza di beneficio o impugnazione degli atti amministrativi presupposti. Ha escluso che la mancata trascrizione del perimetro nei registri immobiliari ne determini l'inefficacia, poiché la trascrizione ha funzione di pubblicità-notizia. Ha inoltre stabilito che il pagamento del canone fognario comunale non comporta doppia imposizione e non esclude un autonomo beneficio idraulico derivante dalle opere di bonifica. Il ricorso originario del contribuente è stato respinto e G.V. è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 600,00.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il giudice non può pronunciarsi su questioni non dedotte dalle parti. Nel caso concreto, il Consorzio ha sostenuto che il giudice di primo grado avesse rilevato d'ufficio l'assenza del beneficio, ma la decisione d'appello è risultata comunque favorevole al Consorzio anche nel merito.
Art. 10 e art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
La contribuenza consortile è collegata al beneficio arrecato agli immobili dalle opere di bonifica; la riscossione avviene mediante ruolo.
L'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica consente di presumere il beneficio fondiario, mentre la riscossione può avvenire mediante ruolo e notificazione della cartella senza necessità di un previo atto generale di accertamento.
Art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
La trascrizione del perimetro di contribuenza ha funzione di pubblicità.
La mancata trascrizione del perimetro non determina, di per sé, l'inefficacia dell'obbligo contributivo nei confronti dei proprietari, poiché la trascrizione ha funzione prevalentemente dichiarativa e di pubblicità-notizia.
Art. 860 c.c.
La norma è richiamata quale fondamento della presunzione di vantaggio derivante dall'inserimento dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica.
Art. 17 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Mantiene applicabile il regime speciale di riscossione dei contributi di bonifica previsto dal R.D. n. 215/1933.
Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Secondo la decisione, il termine decadenziale previsto per altri tributi non si applica alla riscossione dei contributi di bonifica, soggetti invece al termine di prescrizione.
L.R. Campania n. 23/1985
Sebbene abrogata, continua ad applicarsi ai rapporti sorti durante il periodo della sua vigenza, in forza della disciplina transitoria regionale.
L.R. Campania 9 ottobre 2012, n. 29, art. 2, comma 3
Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.
L'abrogazione della normativa regionale precedente non elimina automaticamente gli effetti degli atti e dei rapporti sorti quando quella normativa era vigente.
R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2
Richiamato quale base normativa per l'eventuale riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale.
Massime di principio
- L'inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica normalmente fa presumere l'esistenza di un beneficio diretto o specifico derivante dalle opere di bonifica.
- Il contribuente che contesta il contributo deve formulare contestazioni specifiche e, di regola, dimostrare l'assenza concreta di beneficio oppure impugnare tempestivamente gli atti amministrativi presupposti, come il piano di classifica o il perimetro di contribuenza.
- La mancata trascrizione del perimetro di contribuenza nei registri immobiliari non rende automaticamente inefficace il contributo, avendo tale adempimento principalmente funzione di pubblicità-notizia.
- Il pagamento di un canone fognario comunale non esclude necessariamente il contributo di bonifica: i due prelievi possono riguardare servizi diversi e il contributo consortile può essere dovuto se permane un autonomo beneficio idraulico.
- L'abrogazione di una normativa regionale non incide automaticamente sugli atti e sui rapporti sorti durante il periodo in cui essa era vigente, se la disciplina transitoria ne conserva gli effetti.
- Per i contributi di bonifica, la riscossione segue il regime speciale previsto dal R.D. n. 215/1933 e, secondo l'orientamento richiamato, è soggetta al termine di prescrizione più che ai termini decadenziali previsti per altri tributi locali.
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