Sentenza del 28/06/2018 n. 3014 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Associazione tra professionisti - Mancata fruizione dei benefici strutturali dell'associazione - Onere della prova - In capo al contribuente - Carenza probatoria - Diniego del rimborso - Legittimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente chiedeva il rimborso dell’IRAP versata nel triennio 2010-2013, sostenendo di avere svolto l’attività professionale individualmente e di non avere beneficiato dell’organizzazione e delle risorse dell’associazione tra professionisti. L’Agenzia delle Entrate contestava il rimborso, sostenendo che l’esercizio dell’attività nell’ambito di un’associazione professionale fa presumere la fruizione di mezzi, servizi e vantaggi organizzativi idonei ad accrescere la capacità produttiva del reddito personale. Spettava quindi alla contribuente dimostrare concretamente di non avere usufruito di tali benefici.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Milano ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto parzialmente il rimborso di euro 1.769,38, escludendo le addizionali regionali. Il ricorso originario della contribuente è stato respinto integralmente, poiché non è stata fornita la prova dell’assenza di benefici derivanti dalla struttura associativa. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese del grado d’appello, mentre è rimasta ferma la compensazione disposta in primo grado.
Norme richiamate
IRAP – presupposto impositivo per le associazioni tra professionisti
L’associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l’esercizio associato della propria attività professionale costituisce ex lege un presupposto d’imposta.
L’esistenza di un’associazione professionale implica, in via generale, la sussistenza del presupposto dell’IRAP, in quanto l’attività associata comporta normalmente la disponibilità di una struttura organizzativa e di risorse comuni.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 7371/2016
L’associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l’esercizio associato della propria attività professionale costituisce ex lege un presupposto d’imposta.
La Corte richiama il principio secondo cui l’associazione professionale è normalmente soggetta a IRAP, senza che sia necessario dimostrare caso per caso l’esistenza di un’autonoma organizzazione distinta dalla struttura associativa.
Cassazione civile, ordinanza n. 12763/2017
Il principio affermato dalle Sezioni Unite è stato successivamente ribadito: il professionista associato che intenda sottrarsi all’IRAP deve dimostrare di non avere concretamente fruito dei benefici organizzativi e strutturali dell’associazione.
Massime di principio
- Il professionista che esercita l’attività tramite un’associazione professionale è normalmente soggetto a IRAP, poiché la forma associativa presuppone una struttura organizzativa idonea ad accrescere la capacità produttiva.
- Chi chiede il rimborso dell’IRAP deve fornire una prova concreta e specifica di non avere utilizzato locali, personale, strumenti, servizi condivisi o altre risorse dell’associazione.
- La semplice affermazione di avere svolto personalmente l’attività professionale non è sufficiente a superare la presunzione di fruizione dei benefici associativi.
- In assenza di idonea documentazione sulla separazione tra attività individuale e struttura associativa, il diniego del rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria può essere ritenuto legittimo.
- Per sostenere una richiesta di rimborso occorre documentare, ad esempio, l’assenza di utilizzo di beni e servizi comuni, di personale associativo e di vantaggi logistico-organizzativi derivanti dall’associazione.
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