Cassazione Civile, Ordinanza n. 06334/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)
La controversia
La lite trae origine da un giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Palermo in cui era stata nominata una consulente tecnica d'ufficio. Durante le operazioni peritali le parti della causa principale raggiungevano un accordo conciliativo. All'udienza dell'8 marzo 2017 il Tribunale prendeva atto della conciliazione, dichiarava cessata la materia del contendere e, nel medesimo verbale, liquidava il compenso del CTU in una certa misura. Successivamente, su sollecito della consulente, il Tribunale emetteva in data 3 aprile 2017 un nuovo provvedimento, qualificato come revoca del precedente, con liquidazione più elevata del compenso. Una delle parti del giudizio principale proponeva opposizione ex art. 15 d.lgs. 150/2011 e art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il provvedimento del 3 aprile 2017, sostenendo che fosse stato adottato irritualmente. La consulente si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, la declaratoria di inesistenza o nullità del provvedimento dell'8 marzo 2017 e, comunque, la liquidazione del compenso nella misura più favorevole. Il Tribunale respingeva l'opposizione ritenendo che il decreto del 3 aprile fosse un provvedimento irrituale e che l'unica liquidazione valida fosse quella dell'8 marzo, ma dichiarava tardiva e inammissibile la richiesta della consulente di rideterminazione del compenso, qualificandola come opposizione tardiva al decreto dell'8 marzo. La consulente ricorreva per cassazione deducendo, in sintesi: 1) che il verbale dell'8 marzo non poteva essere qualificato come decreto di liquidazione del compenso perché il decreto avrebbe dovuto avere forma propria e non poteva essere inserito in verbale; 2) che, una volta ritenuto irrituale il provvedimento del 3 aprile, il giudice avrebbe dovuto liquidare il compenso, essendo inesistente la liquidazione dell'8 marzo; 3) che la domanda di liquidazione non era una riconvenzionale ma una richiesta autonoma e non andava trattata come opposizione tardiva; 4) che la richiesta non era comunque tardiva; 5) che il termine per l'opposizione non era decorso, mancando comunicazione o notificazione del preteso decreto dell'8 marzo. La Corte ha ritenuto fondati i motivi nei limiti della seguente ratio: il provvedimento dell'8 marzo 2017, nella parte in cui liquidava il compenso del CTU, era effettivamente un decreto di liquidazione, anche se inserito nel verbale di conciliazione e anche se non conseguente a istanza formalmente necessaria; il provvedimento del 3 aprile 2017 era invece irrituale e abnorme perché, una volta definito il giudizio principale, il giudice aveva consumato il potere di provvedere sulla liquidazione del consulente, non potendo revocare un precedente decreto di liquidazione; di conseguenza, la domanda della consulente diretta a contestare la validità del provvedimento dell'8 marzo e a ottenere una diversa liquidazione doveva essere interpretata come opposizione al decreto di liquidazione e andava considerata tempestiva, poiché l'interesse a impugnarlo era sorto solo con l'adozione del successivo decreto del 3 aprile che lo aveva sostituito. La Corte ha dunque cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per il riesame dell'opposizione e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Palermo e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'opposizione della consulente contro il decreto di liquidazione dell'8 marzo 2017, ritenuto tempestivamente impugnato; al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull'accertamento che il provvedimento dell'8 marzo costituiva un vero decreto di liquidazione e che il successivo decreto del 3 aprile, emesso dopo la definizione del giudizio principale, era irrituale e non poteva elidere il precedente provvedimento se non mediante impugnazione nei modi previsti. Le ulteriori questioni sollevate con il ricorso sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
È il fondamento del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, trattata come provvedimento impugnabile in sede di legittimità.
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
Individua il rito dell'opposizione ai decreti di liquidazione del compenso dell'ausiliario e costituisce, insieme all'art. 170 d.P.R. 115/2002, il mezzo di reazione contro il provvedimento di liquidazione.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Prevede l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso; la Corte ne valorizza la funzione lato sensu impugnatoria e la connessione con la tempestività dell'opposizione.
art. 135 c.p.c.
Richiamato per escludere che imponga una forma speciale incompatibile con la liquidazione del compenso inserita nel verbale d'udienza.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per l'omessa pronuncia; la Corte supera la censura ritenendo che il giudice di merito dovesse comunque esaminare l'opposizione tempestiva.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di corretta qualificazione delle domande; la Corte conferma la necessità di qualificare sostanzialmente le domande proposte.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro formale delle censure di violazione di legge dedotte con più motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro formale della censura di omessa pronuncia e di error in procedendo.
art. 2956 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la tempestività della richiesta di compenso; la Corte non fonda la decisione su tale norma, ritenendo assorbita la censura alla luce della qualificazione processuale dell'atto.
art. 702 quater c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al termine per l'opposizione; la Corte afferma che la decorrenza del termine va collegata alla conoscenza legale del provvedimento impugnato.
art. 323 c.p.c.
Richiamato per distinguere l'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 dai mezzi di impugnazione ordinari.
art. 327 c.p.c.
Richiamato dalla giurisprudenza citata per il termine del ricorso straordinario per cassazione contro provvedimenti abnormi adottati dal giudice dopo la definizione del giudizio.
art. 633, n. 3, c.p.c.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale per affermare che il consulente tecnico può agire in via monitoria per il compenso.
Massime di principio
- Il provvedimento con cui il giudice liquida il compenso del consulente tecnico d'ufficio conserva natura di decreto di liquidazione anche se è inserito nel verbale d'udienza e anche se è contestuale alla definizione della causa o alla verbalizzazione di una conciliazione, purché dal contenuto risulti la determinazione del compenso.
- La liquidazione del compenso al CTU non richiede forme sacramentali; ciò che rileva è il contenuto decisorio del provvedimento e la sua idoneità a statuire sulla pretesa dell'ausiliario, non la collocazione formale dell'atto.
- Una volta definito il giudizio principale, il giudice consuma il proprio potere di provvedere sulla liquidazione del CTU: un successivo decreto emesso dopo la definizione della causa è irrituale/abnorme e non può sostituire validamente il precedente provvedimento di liquidazione.
- Il provvedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario, essendo soggetto a uno specifico rimedio oppositivo, non può essere semplicemente revocato dal giudice che lo ha emesso; la contestazione deve avvenire attraverso l'opposizione prevista dalla legge.
- Nell'interpretare le difese e le domande delle parti, il giudice deve guardare alla sostanza della contestazione: una domanda che mira a rimuovere o contestare la liquidazione del compenso va qualificata come opposizione al relativo decreto, anche se formulata in termini di nullità o inesistenza.
- La tempestività dell'opposizione va valutata in relazione alla conoscenza legale del provvedimento impugnato e all'effettivo interesse a reagire contro di esso; la semplice notificazione di un diverso atto o la conoscenza di fatto non equivalgono automaticamente alla conoscenza legale del decreto da impugnare.
- Se il successivo provvedimento di liquidazione ha revocato il precedente e poi viene annullato, il primo decreto può rivivere e la sua contestazione deve essere esaminata nel merito come opposizione tempestiva, non potendosi dichiarare inammissibile per tardività una reazione proposta quando l'interesse ad agire è sorto solo a seguito del provvedimento successivo.
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