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Ordinanza

Ordinanza n. 4318/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2024 – reso dalla VI Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’appello di Napoli con verbale redatto in data 6 febbraio 2025, n° 2; - se pubblicato, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e di ogni altro atto connesso ivi compreso il verbale redatto in data 5 dicembre 2024, con cui la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha indicato i criteri di valutazione nonché la procedura da seguire durante le operazioni di correzione degli elaborati per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2024; - dei verbali delle riunioni plenarie delle Sottocommissioni Esami Avvocato – sessione 2024 – presso le Corti di Appello di Milano e Napoli nella parte in cui queste ultime, in violazione di legge, non risultano legittimamente composte – numericamente ed organicamente – nonché nella parte in cui non procedono al congruo rimescolamento delle buste contenenti gli elaborati dei candidati, ma assegnano questi ultimi alle Sottocommissioni secondo il criterio spurio ed arbitrario della “progressione numerica”; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso ed in ogni caso lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente. Nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ricorrezione dell’elaborato dell’odierna ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento dei danni subiti e subendi, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Giustizia amministrativa202501684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2024, disposta dalla VI Sottocommissione presso la Corte d'appello di Napoli; impugnati anche i criteri di valutazione e gli atti di composizione e assegnazione degli elaborati alle sottocommissioni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La candidata ha impugnato la non ammissione alla prova orale, chiedendo anche la ricorrezione dell'elaborato in forma specifica e, in subordine, il risarcimento dei danni. Ha contestato inoltre l'elenco degli ammessi, i criteri di valutazione fissati dalla Commissione Centrale e la legittima composizione delle sottocommissioni presso le Corti d'appello di Milano e Napoli, nonché l'assegnazione degli elaborati secondo la progressione numerica anziché mediante congruo rimescolamento. Il testo non espone nel dettaglio gli specifici vizi sostanziali dedotti contro la valutazione. Il TAR ha rilevato che la controversia pone una questione di diritto analoga a quella già sottoposta alla Corte costituzionale in altro giudizio: la legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., del differimento dell'entrata in vigore della disciplina dell'art. 46 della legge n. 247/2012 anche per la sessione 2024.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento né quella risarcitoria. Ha assegnato alle parti 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie sulla prospettata sospensione impropria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e sull'opportunità che possano interloquire nel giudizio costituzionale già pendente. La sospensione impropria è prospettata in ragione dell'analogia con la questione di legittimità costituzionale già sollevata nel giudizio R.G. n. 1509/2025; secondo i principi richiamati dal Consiglio di Stato, deve essere preceduta dal contraddittorio e non va adottata se una parte chiede di intervenire davanti alla Corte costituzionale. La decisione sulla sospensione è riservata alla scadenza del termine. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    delle medesime norme deve farsi applicazione nel presente giudizio, vertente su questione di diritto analoga a quella oggetto del giudizio avente R.G. n. 1509/2025 e il Tribunale deve quindi valutare di procedere alla sospensione impropria di questo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

    La disposizione è richiamata quale possibile base per la sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione analoga già sollevata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    secondo i principi declinati dalla pronuncia del Consiglio di Stato 22 marzo 2024, n. 4, la sospensione impropria “in senso lato” va adottata previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e solo se le parti o almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti la Corte costituzionale;

    La sospensione impropria richiede il previo contraddittorio; inoltre, non può essere adottata se una delle parti chiede di poter intervenire nel giudizio davanti alla Corte costituzionale.

  • art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215

    con ordinanza n. 3911 del 24 luglio 2026 il Tribunale: (i) ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell’art. 1 della L. 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione, nella parte in cui dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47

    Il TAR riferisce che, in un giudizio analogo, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui differisce anche per la sessione 2024 l'entrata in vigore della disciplina dell'esame forense.

  • art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18

    con ordinanza n. 3911 del 24 luglio 2026 il Tribunale: (i) ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell’art. 1 della L. 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione, nella parte in cui dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47

    La norma di conversione è coinvolta nella questione costituzionale, nella parte in cui concorre a differire alla sessione 2024 l'applicazione della disciplina richiamata.

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    ha quindi sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione dell’incidente di costituzionalità;

    La disposizione è indicata come base per sospendere il giudizio nel quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell’art. 1 della L. 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione, nella parte in cui dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47

    Il parametro costituzionale indicato per la questione già sollevata è il principio di eguaglianza; l'ordinanza in esame non decide nel merito la questione.

Massime di principio

  • La sospensione impropria di un giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale su una questione analoga deve essere preceduta dal contraddittorio tra le parti.
  • La sospensione impropria non va adottata quando una parte chieda di poter interloquire nel giudizio davanti alla Corte costituzionale; il giudice deve quindi consentire alle parti di esprimersi su tale possibilità prima di decidere.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiPartecipazione procedimentaleRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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