Sentenza del 28/12/2016 n. 27133 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione del silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle entrate sull'istanza di rimborso IRAP relativa all'anno 2004. Lo Studio sosteneva l'assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, poiché svolgeva l'attività professionale con una sola segretaria e pochi strumenti. L'Agenzia ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale, deducendo violazione di legge e motivazione insufficiente, anche perché l'attività era esercitata in forma associata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario dello Studio e quindi negando il rimborso IRAP. In applicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 7371 del 2016, la Corte ha stabilito che l'esercizio associato di arti e professioni costituisce ex lege presupposto dell'IRAP, senza necessità di verificare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate in ragione dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco e del recente intervento delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3
comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni
Le società e gli enti individuati dalla norma, incluse le associazioni professionali senza personalità giuridica, sono soggetti passivi IRAP in ragione della forma associata di esercizio dell'attività.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 7371 del 2016
quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti ... essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta
Per le attività professionali esercitate tramite società semplici o associazioni professionali, il presupposto dell'autonoma organizzazione è considerato implicito nella forma associata, senza necessità di una verifica concreta dei beni strumentali, dei dipendenti o dell'organizzazione effettiva.
Massime di principio
- Quando un'attività professionale è esercitata in forma associata tramite un soggetto rientrante nell'art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997, l'IRAP è normalmente dovuta anche se la struttura materiale è modesta e vi è un numero limitato di dipendenti o collaboratori.
- La valutazione dell'assenza di autonoma organizzazione, rilevante per il professionista individuale, non è normalmente decisiva per le associazioni professionali, poiché l'organizzazione è ritenuta implicita nella forma associata.
- In una controversia per il rimborso di un'imposta, il contribuente deve dimostrare i presupposti che giustificano la restituzione; tuttavia, per un'attività professionale associata, tale prova non consente generalmente di superare il presupposto IRAP derivante dalla forma giuridica.
- Se la Corte di cassazione ritiene già sufficienti gli elementi di fatto acquisiti, può cassare la decisione e rigettare direttamente la domanda del contribuente senza rinvio.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, al momento della controversia, esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti o una recente pronuncia chiarificatrice delle Sezioni Unite.
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