Sentenza del 28/07/2015 n. 4423 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Sottoscrizione degli atti dell'Agenzia delle Entrate - Funzionari dell'Agenzia delle Entrate con mansioni dirigenziali - Incostituzionalità delle norme di conferimento degli incarichi - Illegittimità degli atti firmati - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2005, con cui era stata recuperata a tassazione una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno effettuata il 18 luglio 2005. Ha contestato il difetto o l'insufficienza di motivazione dell'atto, l'assenza di adeguati elementi probatori della pretesa fiscale e la nullità dell'avviso perché sottoscritto da un funzionario con incarico dirigenziale conferito sulla base di norme successivamente dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l'appello e confermato la validità dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto adeguatamente provata la plusvalenza sulla base del prezzo indicato nell'atto pubblico di vendita e del valore iniziale risultante dal precedente rogito, con lo scorporo prudenziale del valore del fabbricato e l'applicazione della rivalutazione ISTAT. Ha inoltre escluso che l'incostituzionalità delle norme relative al conferimento degli incarichi dirigenziali comportasse l'illegittimità degli atti firmati dai funzionari interessati, richiamando i principi di conservazione degli atti amministrativi, certezza del diritto e funzionario di fatto. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in Euro 500,00.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. 600/1973
La norma disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento. Nel caso esaminato, il giudice ha ritenuto valido l'atto sottoscritto dal funzionario che esercitava legittimamente le relative funzioni al momento dell'emissione.
Corte costituzionale, sentenza n. 37/2015
la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalle disposizioni censurate
La declaratoria di incostituzionalità delle norme sugli incarichi dirigenziali non determina automaticamente l'invalidità degli atti già adottati dai funzionari, dovendosi tutelare la certezza dei rapporti giuridici e la continuità dell'azione amministrativa.
Principio di conservazione degli atti amministrativi
I vizi relativi al rapporto interno tra la pubblica amministrazione e il soggetto che agisce non si ripercuotono necessariamente sugli atti adottati nei confronti dei contribuenti, soprattutto quando il funzionario appariva legittimato a esercitare le funzioni.
Principio del funzionario di fatto
Gli atti compiuti da chi esercita in concreto funzioni amministrative e appare come agente della pubblica amministrazione possono restare validi anche in presenza di irregolarità formali nell'investitura o nell'inquadramento.
Cassazione, sentenze n. 14942/2013 e n. 18758/2014
Secondo il richiamo operato dal giudice, i vizi della nomina del titolare dell'organo producono effetti principalmente per il futuro e non travolgono automaticamente gli atti già compiuti.
Massime di principio
- La successiva illegittimità o incostituzionalità della nomina di un funzionario pubblico non rende automaticamente nulli gli atti da lui firmati quando, al momento dell'adozione, egli esercitava concretamente le funzioni e appariva come organo dell'amministrazione.
- Nei contenziosi tributari, la contestazione della sola firma o dell'incarico dirigenziale non è normalmente sufficiente: occorre dimostrare uno specifico vizio dell'atto, come l'assenza assoluta di potere, l'incompetenza radicale, la mancata delega richiesta dalla legge o un difetto sostanziale di motivazione.
- Il principio di conservazione degli atti tutela la certezza dei rapporti giuridici e impedisce che irregolarità interne all'amministrazione ricadano automaticamente sul contribuente destinatario dell'atto.
- La validità formale dell'atto non esclude la possibilità di contestare nel merito la pretesa fiscale: il contribuente può comunque contestare la prova della plusvalenza, i valori iniziali e finali, i criteri di calcolo, la rivalutazione e la motivazione dell'accertamento.
- Quando il prezzo di acquisto o di vendita risulta da atti pubblici sottoscritti dal contribuente, tali dati costituiscono normalmente un elemento probatorio rilevante, salvo la produzione di prove contrarie specifiche e convincenti.
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