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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15512/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di intimazione di pagamento notificato nel 2013, fondato su una precedente cartella di pagamento e sul relativo avviso di accertamento emesso nei confronti del dante causa della ricorrente. Nei gradi di merito il ricorso era stato respinto e la sentenza d'appello aveva ritenuto: regolare la notifica della cartella consegnata a persona di famiglia; non più deducibili vizi degli atti presupposti non tempestivamente impugnati; infondate le doglianze sulla qualifica dell'agente della riscossione e sulla notifica. In Cassazione la parte ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o per rinvio inidoneo alla decisione di primo grado; 2) omessa pronuncia sull'eccezione relativa all'onere di chiamata in causa dell'ente impositore; 3) omessa pronuncia sulla mancata notifica dell'avviso di accertamento e sulla regolarità della relativa procedura notificatoria; 4) omessa pronuncia sulla prescrizione del tributo; 5) omessa pronuncia sulla dedotta mancanza di qualifica di pubblico ufficiale in capo all'agente notificatore e sulla conformità delle copie prodotte; 6) violazione delle regole di notificazione della cartella, per essere stato prodotto solo il retro dell'avviso di ricevimento e non il fronte. Con memoria è stata inoltre chiesta la declaratoria di cessata materia del contendere per effetto dello stralcio automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro previsto dal d.l. n. 119 del 2018. La Corte ha verificato che il ruolo posto a base dell'intimazione era di importo pari a 712,34 euro e rientrava quindi nel perimetro dello stralcio automatico; per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, poiché il titolo era stato annullato ex lege.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il carico tributario sottostante all'intimazione di pagamento rientrava nello stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro previsto dal d.l. n. 119 del 2018. Ha precisato che il limite va riferito al singolo carico affidato alla riscossione, comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, senza considerare interessi di mora e aggio. Poiché il ruolo richiamato dall'intimazione era di 712,34 euro, il titolo è risultato annullato ex lege. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimata. Nessun contributo unificato ulteriore, in ragione dell'esito della lite.

Norme richiamate

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    richiamato per il termine semestrale di impugnazione in assenza di notificazione della sentenza

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma di raccordo per il termine di impugnazione nel processo tributario

  • art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014 conv. in L. n. 162 del 2014

    richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 conv. in L. n. 136 del 2018

    "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati"

    ha determinato l'annullamento automatico ex lege dei carichi entro il limite di 1.000 euro, senza domanda del debitore

  • art. 16-quater d.l. n. 34 del 2019 conv. in L. n. 58 del 2019

    richiamato per gli adempimenti contabili conseguenti allo stralcio automatico

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo finale in tema di contributo unificato

  • art. 155, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la computazione civile dei termini a mesi o anni

  • art. 2963, comma 4, c.c.

    richiamato per la computazione civile dei termini a mesi o anni

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'onere probatorio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per omessa pronuncia

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per la struttura della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla motivazione della decisione

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di contenuto dell'appello tributario

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di notificazione della cartella

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di notificazione degli atti tributari

  • art. 5 d.l. n. 953 del 1982 conv. in L. n. 53 del 1983

    richiamato nel motivo sulla prescrizione del tributo

  • art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000

    richiamato nel motivo sulla qualifica del soggetto che ha attestato la conformità delle copie

  • art. 4 L. n. 890 del 1982

    richiamato nel motivo sulla notificazione a mezzo posta

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla riscossione, il ricorso perde interesse se il carico sottostante all'atto impugnato è stato annullato ex lege da una sopravvenienza normativa che elimina il debito.
  • Lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro opera con riferimento al singolo carico affidato alla riscossione e non all'importo complessivo della cartella o dell'intimazione.
  • Ai fini del limite di valore rilevano capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, mentre non si computano interessi di mora e aggio della riscossione.
  • Quando il termine di impugnazione è espresso in mesi o anni, il computo va effettuato secondo il sistema civile ex nominatione dierum, tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini.
  • La sopravvenuta eliminazione del debito per legge comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, restando assorbite le ulteriori censure sull'atto di riscossione e sui vizi degli atti presupposti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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