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Sentenza

Sentenza del 24/01/2018 n. 288 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Transfer pricing.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione della disciplina del transfer pricing prevista dall'art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, nella versione allora vigente, ai versamenti effettuati dalla società controllante a favore di società controllate e qualificati dal gruppo come prestiti infruttiferi. La società sosteneva che tali finanziamenti, non producendo interessi, non dovessero essere valorizzati ai fini del transfer pricing e, in subordine, contestava il parametro utilizzato dall'Amministrazione, richiamando i tassi di inflazione o quelli dei depositi fruttiferi. La decisione ha invece ritenuto che anche i prestiti infruttiferi infragruppo debbano essere valutati secondo il valore normale della prestazione.

La decisione

È stata ritenuta legittima la valorizzazione degli interessi figurativi sui finanziamenti infragruppo. Il valore normale è stato individuato nella media dei tassi applicati dalla stessa società per finanziamenti concessi ad altre società del gruppo, considerata più specifica e aderente alle concrete circostanze del caso rispetto ai tassi di inflazione o ai rendimenti dei depositi fruttiferi indicati dalla contribuente. Ne consegue il rigetto della contestazione della società e la prevalenza della tesi dell'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, nel testo allora vigente

    La norma impone di valutare, ai fini fiscali, le operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo secondo il valore normale, impedendo che la qualificazione contabile o contrattuale come prestito infruttifero escluda automaticamente l'applicazione del transfer pricing.

Massime di principio

  • Un finanziamento infragruppo qualificato come infruttifero non è necessariamente fiscalmente neutrale: l'Amministrazione può determinare un interesse figurativo secondo il valore normale della prestazione.
  • Per individuare il valore normale di un finanziamento infragruppo è particolarmente rilevante il confronto con operazioni analoghe effettuate dallo stesso gruppo, soprattutto quando esistono finanziamenti concessi a società comparabili.
  • I parametri di mercato devono essere coerenti con le caratteristiche concrete dell'operazione: durata, rischio, soggetti coinvolti, garanzie e condizioni del finanziamento.
  • Tassi generici, come l'inflazione o i rendimenti dei depositi, possono risultare meno attendibili rispetto a tassi desunti da finanziamenti comparabili effettivamente praticati nel gruppo.
  • La denominazione contrattuale dell'operazione non è decisiva: ai fini fiscali conta la sostanza economica e il valore della prestazione resa tra parti appartenenti allo stesso gruppo.

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