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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 9961 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano l'avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sostenendo che la costituzione della s.a.s. mediante conferimento dell'azienda e la successiva cessione delle quote sociali fossero negozi autonomi e non una cessione d'azienda dissimulata. Deducevano inoltre la decadenza dell'Ufficio per decorso del termine triennale, la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e l'insufficiente motivazione della sentenza regionale sulla natura elusiva dell'operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile la proroga biennale dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, poiché la fattispecie era astrattamente definibile come violazione relativa all'applicazione di un regime fiscale agevolato. Ha inoltre ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di liquidazione e la sentenza regionale, considerando rilevante, ai fini dell'imposta di registro, la causa reale dell'operazione e non soltanto la forma dei singoli atti. La costituzione della società mediante conferimento dell'azienda, seguita dopo soli 35 giorni dalla cessione delle quote, poteva quindi essere riqualificata come trasferimento dell'azienda soggetto a imposta proporzionale. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente

    Ai fini dell'imposta di registro occorre considerare la causa reale e gli effetti giuridici complessivi dell'operazione, anziché fermarsi alla forma apparente o alla separata qualificazione civilistica dei singoli atti.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76

    Prevede il termine triennale per l'attività di rettifica e liquidazione della maggiore imposta; nel caso concreto, tuttavia, tale termine è stato ritenuto prorogato per effetto della L. n. 289 del 2002.

  • L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1

    Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni

    La proroga biennale dei termini opera per le fattispecie rientranti nella disciplina di definizione agevolata prevista dalla norma.

  • L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1-bis

    Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte

    La disposizione è stata interpretata estensivamente, includendo non solo le agevolazioni inizialmente richieste e successivamente revocate, ma anche le ipotesi in cui l'Ufficio recuperi una differenza d'imposta perché il regime agevolato non era applicabile fin dall'origine. In tali casi opera anche la proroga dei termini.

  • L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3

    Il principio generale di irretroattività e di stabilità dei termini tributari non impedisce, nel caso esaminato, la proroga espressamente prevista dalla L. n. 289 del 2002.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Non è stata ravvisata omessa pronuncia, poiché la Commissione regionale aveva implicitamente respinto la censura sul difetto di motivazione dell'avviso, condividendo la ricostruzione dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Nelle operazioni composte da più atti formalmente distinti, l'Amministrazione finanziaria e il giudice possono valutare il collegamento negoziale e gli effetti complessivi, dando prevalenza alla causa reale rispetto alla forma apparente.
  • La costituzione di una società mediante conferimento d'azienda, seguita in tempi ravvicinati dalla cessione delle quote, può essere riqualificata fiscalmente come trasferimento dell'azienda quando gli elementi concreti dimostrano che l'obiettivo sostanziale era trasferire l'azienda e ottenere un risparmio d'imposta.
  • La brevità dell'intervallo temporale tra operazioni collegate costituisce un elemento indiziario rilevante dell'unitarietà dell'operazione, ma la riqualificazione deve fondarsi sulla valutazione complessiva degli atti e delle loro finalità.
  • Quando una fattispecie è astrattamente definibile mediante una disciplina di condono o definizione agevolata, la relativa proroga dei termini di accertamento o liquidazione può applicarsi anche se la violazione non riguarda una precedente agevolazione formalmente richiesta, ma l'erronea applicazione ab origine di un regime fiscale più favorevole.
  • Un avviso di liquidazione è sufficientemente motivato se indica gli atti coinvolti, la loro sequenza temporale e le ragioni per cui, considerati unitariamente, producono un diverso effetto fiscale; non è necessario che riproduca una qualificazione formalistica diversa da quella sostanziale.
  • Le censure relative all'interpretazione delle norme devono essere formulate come violazioni di legge: il vizio di motivazione non è lo strumento appropriato per contestare direttamente una questione giuridica.

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