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Sentenza

Sentenza n. 1963/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio del 30 gennaio 2023 di revoca immediata delle misure di accoglienza, notificato il 2 febbraio 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino pakistano entrato in Italia il 17 maggio 2022 e richiedente protezione internazionale dal 30 giugno 2022, era stato inserito in un centro di accoglienza. Dal 10 agosto 2022 lavorava come aiuto cameriere con contratto a tempo parziale e determinato, prorogato sino al 9 agosto 2023. Dopo il preavviso del 13 gennaio 2023, la Prefettura ha revocato l’accoglienza ritenendo che la retribuzione mensile e la prosecuzione prevista del rapporto assicurassero mezzi sufficienti. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 14 e 23 del d.lgs. 142/2015, perché il parametro legale è l’importo annuo dell’assegno sociale, non quello mensile; nel 2022 aveva percepito complessivamente euro 3.220,31, a fronte di una soglia di euro 5.983,64; (2) violazione della direttiva 2013/33/UE e dei principi di proporzionalità, gradualità e individualizzazione, poiché era stata disposta la revoca integrale; (3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e travisamento, essendo la decisione fondata su redditi futuri non ancora percepiti. Ha inoltre chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità dell’art. 23 con la direttiva. L’Amministrazione ha sostenuto la legittimità della valutazione mensile e prognostica, anche in ragione della dinamicità della condizione di indigenza e delle esigenze di gestione delle risorse e dei posti.

La decisione

Il TAR ha accolto congiuntamente i tre motivi nella parte fondata sulla violazione del parametro reddituale previsto dagli artt. 14, comma 3, e 23, comma 1, lett. d), del d.lgs. 142/2015. Il riferimento legislativo all’importo annuo dell’assegno sociale è univoco: la sufficienza va verificata rispetto ai redditi effettivamente percepiti nell’arco dell’anno solare, e non sulla base della retribuzione mensile o di una prognosi di redditi futuri. Poiché nel 2022 il ricorrente aveva percepito euro 3.220,31, importo inferiore alla soglia annua di euro 5.983,64, mancava il presupposto della revoca. La natura dinamica della condizione di indigenza consente aggiornamenti delle verifiche, ma non di alterare il parametro annuale né di computare retribuzioni non ancora percepite; le esigenze di gestione della spesa e dei posti disponibili, il tempo concesso per lasciare il centro e la possibilità di un riesame successivo non sanano l’illegittimità originaria. Le questioni sulla direttiva UE e sulla proporzionalità della revoca, compresa la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sono state assorbite perché non necessarie a decidere. Il provvedimento è stato annullato. Nulla sulle spese, essendo soccombente un’Amministrazione statale; l’onorario del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sarà liquidato con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3, d.lgs. 142/2015

    Nel caso in esame, il riferimento all’importo «annuo» dell’assegno sociale è univoco e non consente di sostituirvi un parametro mensile o meramente prognostico.

    La valutazione dell’insufficienza dei mezzi deve essere effettuata rispetto al reddito effettivamente percepito nell’arco dell’anno solare, assumendo come soglia l’importo annuo dell’assegno sociale; non è consentito sostituire tale criterio con una valutazione mensile o prognostica.

  • art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015

    La prognosi di ulteriori retribuzioni non può sostituire la verifica della disponibilità attuale e concreta di mezzi sufficienti, né il superamento della quota mensile dell’assegno sociale equivale al raggiungimento della soglia annua.

    La revoca dell’accoglienza presuppone l’accertamento di una disponibilità attuale e concreta di mezzi sufficienti secondo il parametro annuo previsto dalla legge; non basta la previsione di future retribuzioni o il superamento di una soglia mensile.

  • art. 267 TFUE

    L’accertata violazione del parametro reddituale annuo è sufficiente a definire la controversia e comporta l’assorbimento delle ulteriori questioni relative al diritto eurounitario, inclusa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, essendo irrilevante, ai fini del decidere, risolvere la questione della compatibilità della disciplina nazionale della revoca con i principi di gradualità e proporzionalità.

    Il giudice può ritenere assorbita e non decisiva la richiesta di rinvio pregiudiziale quando la controversia è già definibile sulla base di una violazione del diritto interno.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Tuttavia, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nel caso in esame nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.

    La regola del pagamento allo Stato delle spese processuali della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non si applica, secondo il richiamo giurisprudenziale recepito dal TAR, quando soccombente è un’Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Quando la legge individua nell’importo annuo dell’assegno sociale il parametro per verificare l’insufficienza dei mezzi del richiedente protezione internazionale, la Prefettura deve valutare i redditi effettivamente percepiti nell’arco dell’anno solare e non può sostituire il parametro annuale con quello mensile o con una proiezione di entrate future.
  • La revoca delle misure di accoglienza per disponibilità di mezzi economici sufficienti richiede un accertamento attuale e concreto delle risorse secondo la soglia annua stabilita dalla legge; retribuzioni non ancora percepite non possono essere computate per raggiungere tale soglia.
  • La dinamicità della condizione di indigenza giustifica l’aggiornamento delle verifiche, ma non autorizza l’Amministrazione a modificare il parametro legale annuale. Esigenze di gestione della spesa e dei posti, né la possibilità di un successivo riesame, possono supplire alla mancanza del presupposto legale della revoca.
  • Quando l’annullamento discende già dalla violazione del parametro reddituale nazionale, le questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione e la richiesta di rinvio pregiudiziale possono essere assorbite se la loro soluzione non è necessaria per decidere la controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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