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Sentenza

Sentenza n. 9612/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensiva - del provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del 01/12/2025, notificato in pari data, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri ha giudicato il ricorrente “INIDONEO” agli accertamenti psico-fisici nell’ambito del concorso per l’ammissione di 4918 allievi carabinieri effettivi (doc. 1) - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse le norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri n. 167/2-5-2024 di prot. datata 8/6/2025, se ed in quanto lesive (doc. 2).

Giustizia amministrativa202601178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità agli accertamenti psico-fisici nell'ambito del concorso per l'ammissione di allievi carabinieri effettivi, nonché gli atti presupposti e le norme tecniche applicate

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri lo ha giudicato inidoneo agli accertamenti psico-fisici nell'ambito del concorso per l'ammissione di 4918 allievi carabinieri effettivi. Sono state altresì impugnate, ove lesive, le norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento. Dal testo non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio è stata espletata la verificazione disposta dal giudice; successivamente, il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dal difensore del ricorrente dopo l'espletamento della verificazione. Non è stata quindi pronunciata una decisione sul merito della legittimità del giudizio di inidoneità o delle norme tecniche impugnate. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione delle circostanze e dell'esito della vicenda processuale. Le spese della verificazione, quantificate in euro 500,00 omnicomprensivi e ritenute congrue e non contestate, sono state poste a carico del ricorrente e devono essere versate alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica Militare di Roma secondo le modalità indicate in atti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato dal giudice nel provvedimento, senza che dal testo emerga una specifica applicazione ulteriore rispetto alla definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies, d.lgs. 196/2003

    È richiamato a fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto in caso di diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite tra le parti sulla base delle circostanze e dell'esito complessivo della vicenda, ponendo tuttavia le spese di verificazione a carico della parte che ne abbia determinato o sopportato l'onere processuale, quando l'importo sia congruo e non contestato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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