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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22548/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricusazione ex art. 37 e ss. c.p.p. nei confronti dei giudici Loredana De Franco e Ippolita Liuzzo, sostenendo che gli stessi avevano fatto parte del collegio che, in altro procedimento (n. 7198/2015 R.G.n.r.), lo aveva condannato per tre estorsioni aggravate dall'agevolazione e dal metodo mafioso (sentenza confermata in appello il 23/09/2024). Nel procedimento n. 2239/2014 R.G.n.r. a carico dello stesso Fortuna è contestato il reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p. con riferimento allo stesso presunto clan (Bonavota); il ricorrente ha quindi dedotto che i giudici saranno chiamati a valutare le stesse fonti di prova e che, per tale ragione, sussisterebbe incompatibilità o pregiudizio che giustifica la ricusazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che aveva respinto la ricusazione. La Suprema Corte ha confermato che le norme sulla ricusazione vanno interpretate in modo restrittivo e che non sussiste prova concreta del pregiudizio: gli atti allegati (dispositivo della sentenza di appello e sentenza di primo grado) non bastano a dimostrare che i giudici ricusati abbiano espresso, nella motivazione del precedente giudizio, valutazioni di merito incidentali sullo stesso fatto storico oggetto del nuovo procedimento. Inoltre è stato ribadito che la mera coincidenza o sovrapposizione di fonti probatorie tra due procedimenti non costituisce di per sé motivo di ricusazione e che l'aggravante mafiosa applicata a reati di estorsione non prova automaticamente l'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Disciplina le cause di ricusazione; la Corte ha richiamato che si tratta di norme eccezionali da interpretare restrittivamente e che la loro applicazione richiede prova concreta del pregiudizio.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Riguarda le ipotesi di incompatibilità; il ricorso denunciava violazione di questa norma ma la Corte ha ritenuto che l'incompatibilità non possa essere valutata in astratto senza la motivazione del precedente giudizio che dimostri una valutazione incidentale degli stessi fatti.

  • art. 41, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla parte ricorrente per richiamare il collegamento con art. 38; la Corte ha però ritenuto che il richiamo non valga se non è dimostrata concretamente la manifestazione di convincimenti pregiudicanti da parte dei giudici.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla possibilità di valutare in che termini atti di altro procedimento possano incidere; la Corte ha ritenuto che il mero deposito del dispositivo non sostituisce la motivazione ai fini della prova del pregiudizio.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 283/2000

    Richiamata per ricordare che il giudice può essere ricusato se ha espresso, in altro procedimento, una valutazione di merito 'sullo stesso fatto' nei confronti del medesimo soggetto; la Corte però ha osservato che quella ipotesi è eccezionale e non si applica automaticamente nel caso di giudizi su fatti storicamente diversi.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 1 n. 21064/2010, Sez. 1 n. 25526/2001, Sez. 1 n. 22794/2009, Sez. 5 n. 21146/2019, Sez. 6 n. 14/2013, Sez. U n. 10/2001)

    La Corte ha richiamato precedenti che affermano: norme di ricusazione di stretta interpretazione; la semplice identità di fonti probatorie non basta per ricusare; la partecipazione del giudice a precedente condanna non determina incompatibilità se non ha espresso valutazioni incidentali sui fatti oggetto del nuovo processo; l'aggravante mafiosa non prova automaticamente l'appartenenza all'associazione.

Massime di principio

  • Le cause di ricusazione vanno interpretate restrittivamente: la parte che invoca ricusazione deve allegare e provare concretamente il pregiudizio, non è sufficiente una deduzione astratta.
  • La partecipazione di un giudice a una precedente condanna dello stesso imputato non determina automaticamente incompatibilità per un diverso procedimento, soprattutto se i fatti storici non sono identici.
  • La mera coincidenza o sovrapposizione di fonti probatorie tra due processi non costituisce di per sé motivo di ricusazione: la valutazione delle stesse prove può legittimamente variare da un procedimento all'altro.
  • Il semplice deposito del dispositivo di una sentenza non è sufficiente a dimostrare che il giudice abbia espresso valutazioni incidentali pregiudicanti: per valutare la ricusazione può essere necessaria la motivazione integrale del precedente provvedimento.
  • L'aggravante per avere agevolato un'associazione mafiosa nei reati di estorsione non prova automaticamente l'appartenenza dell'imputato al sodalizio; quindi non basta per dimostrare che il giudice abbia già formato un convincimento sull'associazione nel senso richiesto dalla ricusazione.
  • Se si ritiene che il precedente provvedimento contenga valutazioni di merito sugli stessi fatti, occorre produrre la motivazione completa che dimostri in modo chiaro le affermazioni incidentali del giudice; solo in tal caso la ricusazione può trovare fondamento.

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