Ordinanza n. 132/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 6496/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto la domanda di sospensione dei provvedimenti concernenti una procedura concorsuale e la procedura concorsuale in corso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare di primo grado chiedendo la sospensione dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, della procedura concorsuale in corso. La controversia richiede, ai fini della decisione di merito, l'approfondimento della natura della disposizione contenuta nell'art. 4 del d.l. n. 25/2025 e della sua rilevanza rispetto alla decisione di indire un concorso assunta prima dell'entrata in vigore della disposizione, nonché della concreta sovrapponibilità tra le due prove concorsuali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare soltanto ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito dinanzi al TAR, senza sospendere né la procedura concorsuale né i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione, poiché la mera sospensione delle prove del nuovo concorso non realizzerebbe immediatamente un interesse degli appellanti e la mancata sospensione non pregiudicherebbe integralmente il loro interesse sostanziale: la procedura resta sub iudice e, in caso di annullamento degli atti impugnati, gli appellanti potrebbero essere assunti, considerata la ragionevole persistenza del fabbisogno di personale dell'amministrazione e l'impossibilità di assumere i vincitori di un concorso annullato. La sollecita trattazione del merito è stata ritenuta misura cautelare preferibile anche per consentire ai controinteressati di conoscere rapidamente la legittimità della procedura. Spese compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
La natura della disposizione e la sua applicabilità rispetto all'indizione di un concorso precedente alla sua entrata in vigore sono questioni rimesse all'approfondimento nella fase di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di una procedura concorsuale non è giustificata quando la sua interruzione non realizzi immediatamente l'interesse degli appellanti e la prosecuzione della procedura non renda irreversibilmente impossibile la loro eventuale assunzione in caso di successivo annullamento degli atti impugnati.
- La permanenza della controversia sub iudice può escludere il periculum in mora qualora, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, permanga ragionevolmente il fabbisogno di personale dell'amministrazione e sia possibile procedere all'assunzione degli interessati, anche in conseguenza dell'impossibilità di assumere i vincitori di una procedura eventualmente annullata.
- Quando la sospensione dell'azione amministrativa non sia necessaria per preservare l'utilità della decisione di merito, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anche per tutelare l'interesse dei controinteressati alla rapida definizione della legittimità della procedura.
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