Sentenza n. 7725/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta ter, 18 dicembre 2023, n. 19163, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione V-ter, 18 dicembre 2023, n. 19163, impugnata con appello per ottenerne la riforma
Esito
La controversia
Le imprese avevano proposto appello per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 19163 del 18 dicembre 2023. Il testo non espone i motivi di appello né il contenuto della controversia di primo grado. In data 3 agosto 2026 le appellanti hanno depositato dichiarazione di rinuncia all’appello; i difensori delle parti appellate hanno sottoscritto l’atto in adesione alla richiesta di integrale compensazione delle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti le condizioni per dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha considerato il deposito della rinuncia equivalente alla dichiarazione orale in udienza e la sottoscrizione dei difensori delle altre parti costituite, pur resa in adesione alla richiesta di compensazione delle spese, equivalente a mancata opposizione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
l’intervenuta conoscenza, in capo alle altre parti, dell’atto di rinuncia può essere conseguita non solamente in modo formale, con notifica o dichiarazione agli atti (come indica l’art. 84 c.p.a.), ma anche mediante forme equipollenti
La conoscenza della rinuncia da parte delle altre parti può risultare anche da modalità equipollenti alla notifica o alla dichiarazione formale agli atti; nel caso concreto, il deposito dell’atto e la sottoscrizione dei difensori delle parti costituite hanno soddisfatto tale esigenza.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ritenuto, perciò, la sussistenza delle condizioni per dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2 lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite
La rinuncia all’appello, della quale le altre parti hanno avuto conoscenza e alla quale non si sono opposte, comporta l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Ai fini della rinuncia al ricorso, la conoscenza dell’atto da parte delle altre parti può essere acquisita anche attraverso forme equipollenti alla notifica o alla dichiarazione formale agli atti, purché dal contesto risulti la loro effettiva conoscenza.
- Il deposito dell’atto di rinuncia può equivalere alla dichiarazione orale resa in udienza; la sottoscrizione dell’atto da parte dei difensori delle altre parti costituite, anche in adesione alla richiesta di compensazione delle spese, può essere considerata mancata opposizione e consentire la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16771/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16772/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16773/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5923/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5924/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5925/2026 - Napoli, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →