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Sentenza

Sentenza n. 7725/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta ter, 18 dicembre 2023, n. 19163, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202401662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione V-ter, 18 dicembre 2023, n. 19163, impugnata con appello per ottenerne la riforma

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Le imprese avevano proposto appello per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 19163 del 18 dicembre 2023. Il testo non espone i motivi di appello né il contenuto della controversia di primo grado. In data 3 agosto 2026 le appellanti hanno depositato dichiarazione di rinuncia all’appello; i difensori delle parti appellate hanno sottoscritto l’atto in adesione alla richiesta di integrale compensazione delle spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti le condizioni per dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha considerato il deposito della rinuncia equivalente alla dichiarazione orale in udienza e la sottoscrizione dei difensori delle altre parti costituite, pur resa in adesione alla richiesta di compensazione delle spese, equivalente a mancata opposizione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    l’intervenuta conoscenza, in capo alle altre parti, dell’atto di rinuncia può essere conseguita non solamente in modo formale, con notifica o dichiarazione agli atti (come indica l’art. 84 c.p.a.), ma anche mediante forme equipollenti

    La conoscenza della rinuncia da parte delle altre parti può risultare anche da modalità equipollenti alla notifica o alla dichiarazione formale agli atti; nel caso concreto, il deposito dell’atto e la sottoscrizione dei difensori delle parti costituite hanno soddisfatto tale esigenza.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto, perciò, la sussistenza delle condizioni per dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2 lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite

    La rinuncia all’appello, della quale le altre parti hanno avuto conoscenza e alla quale non si sono opposte, comporta l’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Ai fini della rinuncia al ricorso, la conoscenza dell’atto da parte delle altre parti può essere acquisita anche attraverso forme equipollenti alla notifica o alla dichiarazione formale agli atti, purché dal contesto risulti la loro effettiva conoscenza.
  • Il deposito dell’atto di rinuncia può equivalere alla dichiarazione orale resa in udienza; la sottoscrizione dell’atto da parte dei difensori delle altre parti costituite, anche in adesione alla richiesta di compensazione delle spese, può essere considerata mancata opposizione e consentire la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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