Ordinanza n. 2293/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Catania); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Catania); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Catania); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali per l'ammissione a Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura, atti di correzione e valutazione delle prove e relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali e gli atti regolatori e attuativi della procedura di ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia, contestando, tra l'altro, il mutamento sopravvenuto dei criteri di formazione della graduatoria, la valorizzazione dei voti rifiutati, la mancata adozione di misure idonee a garantire anonimato e par condicio, la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti, la trasparenza della correzione, la predeterminazione delle risposte corrette e dei sinonimi, il funzionamento del sistema informatico, la difficoltà e la sproporzione delle prove, la disomogeneità della preparazione fornita dagli Atenei, la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e l'eccesso di delega. È stata inoltre dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per la differenziazione del nuovo sistema rispetto alle università non statali legalmente riconosciute e ai corsi in lingua inglese. La ricorrente, ammessa alla graduatoria in forza della disciplina sopravvenuta poiché aveva conseguito due sufficienze su tre, ha contestato esclusivamente la mancata assegnazione alla sede indicata come prima preferenza, sostenendo che alcuni posti sarebbero rimasti vacanti. Ha altresì prospettato che, se le regole fossero state note ab origine, avrebbe potuto organizzare diversamente la preparazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora, riservando le valutazioni più approfondite alla fase di merito. Ha ritenuto prima facie legittimo il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025, articolato in sezioni e fasce con bonus differenziati, perché idoneo a contemperare la copertura dei posti disponibili con la tutela dell'affidamento dei candidati che avevano rispettato le regole originarie. I candidati con tre sufficienze restano preferiti rispetto a quelli inseriti grazie alla disciplina sopravvenuta; la valorizzazione dei voti rifiutati è stata ritenuta coerente con la natura degli esami universitari e con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. La censura sui posti vacanti è stata ritenuta priva di prova di resistenza, poiché la ricorrente non ha dimostrato che l'ulteriore redistribuzione avrebbe condotto alla sede preferita. La disciplina non impone una generalizzata riapertura delle scelte, anche per esigenze di stabilità delle immatricolazioni, continuità didattica e organizzazione del secondo semestre; i posti residui possono essere utilizzati per trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Le censure sul mutamento delle regole sono state ritenute ipotetiche e non dimostrative di un concreto vantaggio alternativo; inoltre, l'accoglimento delle doglianze contro il D.M. n. 1115/2025 avrebbe potuto determinare l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria, con conseguente difetto di interesse. Le contestazioni tecniche su correzione, risposte corrette, sinonimi e sistema informatico sono state ritenute bisognose di istruttoria: il TAR ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle Università di fornire chiarimenti documentati entro 40 giorni. Le doglianze sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica non hanno evidenziato un vizio tecnico macroscopico. Non è stato ravvisato, allo stato, né eccesso di delega né violazione del d.lgs. n. 71/2025. La questione di costituzionalità è stata ritenuta priva di rilevanza e non manifesta infondatezza, anche perché la ricorrente non aveva un interesse diretto alla disciplina riguardante corsi e Atenei diversi. Quanto al periculum, la ricorrente era già immatricolata a Medicina, sicché la mancata assegnazione alla sede preferita non costituiva danno grave e irreparabile; l'eventuale assegnazione in sovrannumero avrebbe inciso sulla programmazione e sulle posizioni degli altri candidati. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, secondo modalità e termini perentori, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese della fase cautelare in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha rigettato l'istanza per assenza di una prognosi favorevole e di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
Prevede l'ambito di applicazione della riforma, la cui esclusione temporanea per università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese non è stata ritenuta, in sede cautelare, costituzionalmente dubbia.
art. 76 Cost.
Il TAR ha escluso, allo stato, l'eccesso di delega, ritenendo che la legge delega consentisse un'applicazione graduale della riforma.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alle diverse situazioni organizzative e formative.
art. 34 Cost.
La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata né riferita a un concreto profilo lesivo della posizione della ricorrente.
art. 97 Cost.
La censura non è stata adeguatamente specificata; il sistema è stato valutato anche alla luce delle esigenze di organizzazione e continuità didattica.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un numero elevato di controinteressati sia oggettivamente sommamente difficile, imponendo comunque l'individuazione dei destinatari.
D.M. n. 1115/2025
Introduce un sistema graduato di sezioni, fasce e bonus per la formazione della graduatoria nazionale, ammettendo anche candidati con meno di tre sufficienze e disciplinando la valorizzazione dei voti rifiutati e l'utilizzo dei posti residui.
Massime di principio
- In sede cautelare, un sistema di graduatoria articolato in fasce e bonus differenziati può essere ritenuto coerente con par condicio e ragionevolezza quando preserva la preferenza dei candidati che hanno rispettato le regole originarie e colloca progressivamente i candidati ammessi grazie a discipline sopravvenute in base alla loro maggiore o minore distanza dai requisiti iniziali.
- Il candidato che impugna una disciplina sopravvenuta non ha un interesse concreto e attuale alla sua caducazione quando l'applicazione di tale disciplina gli ha consentito di accedere alla graduatoria e l'eventuale annullamento comporterebbe l'applicazione del regime originario, più sfavorevole, con esclusione dalla procedura.
- La contestazione della mancata redistribuzione di posti vacanti richiede la prova di resistenza: il candidato deve dimostrare che, senza l'illegittimità denunciata, avrebbe conseguito una posizione utile per ottenere la sede richiesta; la mera esistenza di posti residui non attribuisce automaticamente un diritto a una diversa assegnazione.
- Nelle procedure universitarie che prevedono l'iscrizione degli studenti già durante il primo semestre e il successivo recupero dei crediti, la definizione tempestiva delle immatricolazioni può giustificare modalità di assegnazione delle sedi e di gestione dei posti residui diverse dal protratto scorrimento generalizzato della graduatoria, purché coerenti con le esigenze organizzative e didattiche del sistema.
- La modifica dei criteri di valorizzazione dei risultati dopo lo svolgimento delle prove non altera necessariamente la par condicio quando le prove, i programmi, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione sostanziale siano rimasti identici per tutti e la modifica riguardi soltanto la successiva formazione della graduatoria.
- La notifica per pubblici proclami è ammissibile quando l'elevato numero dei controinteressati renda oggettivamente sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve indicare i destinatari, mediante elenco nominativo o modalità equivalente, e rispettare gli adempimenti prescritti dal giudice, la cui omissione può determinare l'improcedibilità del ricorso.
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