Cassazione Civile, Sentenza n. 11676/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento di €252.949,23 per tributi, crediti previdenziali e sanzioni (anni 2003-2014) contenuta in numerose cartelle. Questioni principali: validità delle notifiche, competenza territoriale, prescrizione dei crediti e omissione della notifica dell'appello a tutte le parti del giudizio di primo grado (ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992), con rilevanza nomofilattica sull'applicabilità delle regole del codice di procedura civile (in particolare artt. 331 e 332) al processo tributario d'appello; contestazione anche di ammissibilità in appello di atti interruttivi prodotti dall'Amministrazione e di altre questioni procedurali e di merito sulle singole cartelle.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Le Sezioni Unite hanno affermato principi di diritto: l'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 non abroga la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili sancita dalla disciplina processual-civilistica; gli artt. 331 e 332 c.p.c. sono applicabili al processo tributario nei limiti espressi e, quindi, non sempre è obbligatorio integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti del primo grado se le cause sono scindibili. Inoltre la Corte ha ritenuto corretti, sul merito, gli accertamenti della Commissione regionale: atti interruttivi prodotti in appello potevano essere valutati, la prescrizione dei crediti erariali è regolata dal termine decennale ex art. 2946 c.c. salvo specifiche disposizioni, e alcune cartelle sono state eliminate per effetto di provvedimenti di discarico amministrativo (art. 4 d.l. n. 119/2018). Tutti i motivi di ricorso sono stati rigettati e la sentenza impugnata confermata.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
La norma che impone che l'appello sia proposto nei confronti di tutte le parti del primo grado non elimina la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili; non determina sempre l'obbligo di integrazione del contraddittorio per tutte le parti se la causa è scindibile.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54, comma 2
Le modalità di proposizione dell'appello incidentale previste dall'art. 54, comma 2, (deposito con controdeduzioni) si applicano in particolare alle ipotesi di cause inscindibili o dipendenti; se l'appello incidentale è rivolto a parti non presenti nel giudizio di II grado e relative a cause scindibili, è necessaria la notifica dell'atto.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49
Prevede l'applicazione, al processo d'appello tributario, delle norme del processo civile (salvo alcune eccezioni), giustificando l'utilizzo degli artt. 331 e 332 c.p.c. nel processo tributario d'appello.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
«se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi»
Regola la pluralità di parti nel processo tributario di primo grado, contempla ipotesi di litisconsorzio necessario, interventi e chiamate in causa; è richiamata per fondare l'obbligo di notifica/integrazione del contraddittorio quando i rapporti sono inscindibili o dipendenti.
cod. proc. civ., art. 331
Regola l'integrazione del contraddittorio per cause inscindibili o dipendenti: ove l'impugnazione sia proposta da uno dei litisconsorti, il giudice d'appello può ordinare l'integrazione; la mancata integrazione può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione o la nullità della sentenza di secondo grado.
cod. proc. civ., art. 332
Disciplina le conseguenze per le cause scindibili: l'omessa comunicazione dell'impugnazione alle altre parti comporta la sospensione del processo fino alla decorrenza dei termini utili per eventuali altre impugnazioni; dopo tale termine il giudizio può proseguire senza integrazione.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11
«Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019»
Sospensione dei termini di impugnazione applicata nel caso concreto per la tempestività del ricorso in Cassazione.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4
la norma prevede l'annullamento dei debiti fino a mille euro affidati in riscossione agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
Ha determinato il discarico amministrativo di alcune cartelle oggetto del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere per quelle posizioni.
cod. proc. civ., art. 343
l'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli artt. 331 e 332
Principio richiamato per stabilire che l'appello incidentale può essere proposto senza notifica quando rivolto a parti già costituite in II grado; ma se rivolto a parti non presenti nel giudizio di II grado occorre la notifica (soprattutto per cause scindibili).
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Limita la possibilità di proporre nuove eccezioni in gravame: non si estende però alle 'eccezioni improprie' o alla produzione di documenti nuovi che integrano il quadro probatorio, nei limiti e termini previsti.
cod. civ., artt. 2946, 2948, 2953
La Corte ricorda che i crediti tributari, salvo diversa disposizione di legge, seguono il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; la prescrizione breve (art. 2948) non si applica di regola ai crediti erariali salvo specifiche norme.
Massime di principio
- L'obbligo di notificare l'appello a tutte le parti del primo grado (art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992) va interpretato alla luce della distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili: per cause inscindibili o dipendenti il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (art. 331 c.p.c.); per cause scindibili non sussiste necessariamente tale obbligo e l'appello può proseguire senza evocare tutte le parti secondo le regole dell'art. 332 c.p.c.
- Se si intende proporre appello incidentale contro parti non presenti nel giudizio di II grado (quelle pretermesse dall'appellante principale), occorre notificare l'atto di impugnazione nei termini perentori: il deposito non sostituisce la notifica se la parte da coinvolgere non è già costituita in II grado.
- Nel processo tributario è possibile produrre in appello documenti non depositati in primo grado (compresi atti interruttivi della prescrizione), purché siano documenti e non nuove eccezioni sostanziali e siano prodotti nei termini/processo previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
- La prescrizione dei crediti tributari è, di regola, disciplinata dal termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.), salvo disposizioni specifiche che stabiliscano termini diversi; la mancata impugnazione della cartella non converte automaticamente termini brevi in termini decennali.
- Se in primo grado il rapporto tra parti è inscindibile (o è divenuto tale nello svolgimento del processo), l'appellante principale che non cita tutte le parti può vedere ordinata l'integrazione del contraddittorio; in mancanza la sentenza di secondo grado può essere nulla o l'appello dichiarato inammissibile a seconda del vizio accertato.
- Verificare sempre, prima di proporre appello, se esistono provvedimenti amministrativi di discarico (es. art. 4 d.l. 119/2018) che abbiano eliminato la materia del contendere per alcune cartelle, evitando così impugnazioni inutili.
- Per il difensore: qualificare fin dall'inizio la natura delle questioni (inscindibilità vs scindibilità) e pianificare le notifiche (appello principale e/o incidentale) in modo da non perdere la possibilità di coinvolgere parti interessate o di vedere preclusi mezzi di difesa per decadenza.
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