Sentenza del 10/05/2022 n. 2121 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Omessa dichiarazione dei redditi - Accertamento ex art. 41 bis d.P.R. n. 600/1973 - Ricorso alle cd. presunzioni super semplici - Legittimo.(prima massima). Processo tributario - Mancata costituzione della parte in primo grado - Produzione di documenti nuovi in appello - Non è preclusa.(seconda massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento per omessa dichiarazione dei redditi; l'Ufficio ha proceduto ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 avvalendosi delle cosiddette "presunzioni super semplici" per determinare il reddito del contribuente. Nel procedimento di merito è anche emersa la questione procedurale relativa alla mancata costituzione della parte in primo grado e alla possibilità di produrre documenti in appello ai sensi dell'art. 58, co. 2, d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittimo l'uso da parte dell'Amministrazione delle presunzioni "super semplici" in caso di omessa dichiarazione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dedurre e documentare elementi contrari per dimostrare l'inesistenza o l'entità inferiore del reddito contestato. Ha inoltre stabilito che la parte non costituitasi in primo grado può produrre documenti in appello ai sensi dell'art. 58, co. 2, d.lgs. n. 546/1992: i documenti preesistenti al giudizio di primo grado possono essere liberamente prodotti in appello, pur restando fermo il divieto di introdurre prove nuove strumentali rispetto a quelle già acquisite nel primo grado.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis
Autorizza l'Amministrazione finanziaria, in caso di omessa dichiarazione, ad utilizzare presunzioni anche di minore grado di gravità, precisione e concordanza (le cosiddette "presunzioni super semplici"); ciò determina l'inversione dell'onere della prova, gravando sul contribuente l'onere di fornire elementi contrari e documentazione per confutare l'accertamento.
d.P.R. n. 600/1973, art. 38, co. 3
Ricollega e supporta il potere dell'Ufficio di procedere ad accertamenti presuntivi in mancanza di dichiarazione, consentendo l'utilizzo di elementi indiziari per la determinazione del reddito.
d.lgs. n. 546/1992, art. 58, co. 2
Consente alla parte che non si è costituita nel giudizio di primo grado di produrre documenti in appello, purché i documenti siano preesistenti al primo grado; la mancata costituzione non comporta automatica esclusione dalla piena partecipazione al giudizio di appello.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi l'Amministrazione può avvalersi delle "presunzioni super semplici" per quantificare il reddito, anche se tali presunzioni non soddisfano i requisiti tradizionali di gravità, precisione e concordanza.
- L'utilizzo delle presunzioni ex art. 41-bis comporta l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente fornire elementi e documenti idonei a confutare l'accertamento o a dimostrare una minore imponibilità.
- La produzione documentale in appello è ammessa per la parte non costituitasi in primo grado ai sensi dell'art. 58, co. 2, d.lgs. n. 546/1992: possono essere prodotti documenti preesistenti al primo grado pur se non depositati precedentemente.
- La mancata comparizione nel giudizio di primo grado non equivale a una dichiarazione di contumacia che precluda la possibilità di difendersi in appello; tuttavia non è consentito introdurre in appello prove effettivamente nuove rispetto a quelle acquisite nel primo grado.
- Linea pratica: al ricevimento di un accertamento ex art. 41-bis il contribuente dovrebbe tempestivamente raccogliere e depositare documentazione puntuale e congrua per contrastare le presunzioni e, se non partecipa al primo grado, conservare e preparare i documenti preesistenti per poterli comunque produrre in appello.
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