Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/05/2022 n. 2121 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Omessa dichiarazione dei redditi - Accertamento ex art. 41 bis d.P.R. n. 600/1973 - Ricorso alle cd. presunzioni super semplici - Legittimo.(prima massima). Processo tributario - Mancata costituzione della parte in primo grado - Produzione di documenti nuovi in appello - Non è preclusa.(seconda massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento per omessa dichiarazione dei redditi; l'Ufficio ha proceduto ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 avvalendosi delle cosiddette "presunzioni super semplici" per determinare il reddito del contribuente. Nel procedimento di merito è anche emersa la questione procedurale relativa alla mancata costituzione della parte in primo grado e alla possibilità di produrre documenti in appello ai sensi dell'art. 58, co. 2, d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte ha ritenuto legittimo l'uso da parte dell'Amministrazione delle presunzioni "super semplici" in caso di omessa dichiarazione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dedurre e documentare elementi contrari per dimostrare l'inesistenza o l'entità inferiore del reddito contestato. Ha inoltre stabilito che la parte non costituitasi in primo grado può produrre documenti in appello ai sensi dell'art. 58, co. 2, d.lgs. n. 546/1992: i documenti preesistenti al giudizio di primo grado possono essere liberamente prodotti in appello, pur restando fermo il divieto di introdurre prove nuove strumentali rispetto a quelle già acquisite nel primo grado.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis

    Autorizza l'Amministrazione finanziaria, in caso di omessa dichiarazione, ad utilizzare presunzioni anche di minore grado di gravità, precisione e concordanza (le cosiddette "presunzioni super semplici"); ciò determina l'inversione dell'onere della prova, gravando sul contribuente l'onere di fornire elementi contrari e documentazione per confutare l'accertamento.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 38, co. 3

    Ricollega e supporta il potere dell'Ufficio di procedere ad accertamenti presuntivi in mancanza di dichiarazione, consentendo l'utilizzo di elementi indiziari per la determinazione del reddito.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 58, co. 2

    Consente alla parte che non si è costituita nel giudizio di primo grado di produrre documenti in appello, purché i documenti siano preesistenti al primo grado; la mancata costituzione non comporta automatica esclusione dalla piena partecipazione al giudizio di appello.

Massime di principio

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi l'Amministrazione può avvalersi delle "presunzioni super semplici" per quantificare il reddito, anche se tali presunzioni non soddisfano i requisiti tradizionali di gravità, precisione e concordanza.
  • L'utilizzo delle presunzioni ex art. 41-bis comporta l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente fornire elementi e documenti idonei a confutare l'accertamento o a dimostrare una minore imponibilità.
  • La produzione documentale in appello è ammessa per la parte non costituitasi in primo grado ai sensi dell'art. 58, co. 2, d.lgs. n. 546/1992: possono essere prodotti documenti preesistenti al primo grado pur se non depositati precedentemente.
  • La mancata comparizione nel giudizio di primo grado non equivale a una dichiarazione di contumacia che precluda la possibilità di difendersi in appello; tuttavia non è consentito introdurre in appello prove effettivamente nuove rispetto a quelle acquisite nel primo grado.
  • Linea pratica: al ricevimento di un accertamento ex art. 41-bis il contribuente dovrebbe tempestivamente raccogliere e depositare documentazione puntuale e congrua per contrastare le presunzioni e, se non partecipa al primo grado, conservare e preparare i documenti preesistenti per poterli comunque produrre in appello.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.