Sentenza n. 791/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della determina n. 2619 datata 11.11.2025 a firma del Dirigente del Settore VIII - Area Governo del Territorio - del Comune di Ginosa avente ad oggetto “ripristino dello stato dei luoghi relativamente alle concessioni demaniali marittime scadute in data 15/09/2025 nel Comune di Ginosa e consegna delle aree” con la quale la citata Amministrazione Comunale ha invitato la ricorrente a ripristinare lo stato dei luoghi nonché a consegnare al Comune di Ginosa l'area oggetto della concessione demaniale marittima asseritamente scaduta nonché di ogni altro atto alla predetta Determina presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale che ordinava il ripristino dello stato dei luoghi e la riconsegna dell'area demaniale marittima entro quindici giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina comunale adottata dopo la gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime sul litorale comunale. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022 e l'erroneità dei presupposti, sostenendo che il concessionario uscente conserva il diritto di occupare legittimamente l'area fino alla stipulazione dell'atto regolatore del rapporto concessorio con il nuovo aggiudicatario. Il Comune sosteneva invece che la norma escludesse soltanto l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1161 cod. nav. e la pretesa di un'indennità di occupazione, senza impedire l'ordine di rilascio; contestava inoltre la qualificazione della ricorrente come concessionaria uscente, poiché i nuovi lotti non coincidevano integralmente con l'area originariamente concessa, e rilevava che la concessione era già scaduta prima dell'entrata in vigore della disposizione. Con un ulteriore motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, o in subordine dell'art. 35, nonché irragionevolezza del termine di quindici giorni assegnato per la rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, ritenuto inferiore al termine di novanta giorni previsto dalla disciplina edilizia.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e ha annullato la determina impugnata nei limiti dell'interesse della ricorrente. Ha interpretato l'art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022 nel senso che l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è legittima fino alla stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio del nuovo soggetto individuato tramite gara. La previsione ha effetto automatico, opera indipendentemente dalla partecipazione del concessionario uscente alla gara e preclude all'amministrazione di pretendere l'immediato rilascio dell'area prima di tale stipulazione. Il riferimento all'art. 1161 cod. nav., introdotto dalla parola "anche", ha valore esemplificativo e non limita la portata generale della legittimazione dell'occupazione. La ricorrente è stata qualificata come concessionaria uscente, poiché la gara aveva interessato l'intero litorale comunale e il ridisegno dei lotti aveva coinvolto anche l'area già oggetto della sua concessione. Inoltre, la concessione era stata prorogata tecnicamente fino al 31 dicembre 2024, sicché risultava in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche normative rilevanti. Il giudice ha precisato che la norma non proroga il rapporto concessorio, ma tutela soltanto la legittimità dell'occupazione fino alla stipulazione del nuovo atto; nelle more, il Comune conserva il potere di valutare le modalità di utilizzo dell'area conformi al pubblico interesse. Le ulteriori censure sul termine di ripristino sono state assorbite, perché riguardanti profili esecutivi dell'atto. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 4, comma 7, l. 118/2022
Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
La disposizione attribuisce automaticamente al concessionario uscente il diritto di permanere nell'occupazione dell'area demaniale fino alla stipulazione dell'atto regolatore del rapporto concessorio con il nuovo aggiudicatario e impedisce all'amministrazione di imporre il rilascio anticipato. Il riferimento all'art. 1161 cod. nav. è esemplificativo e non esaurisce la portata della norma.
art. 1161 cod. nav.
La disposizione è richiamata dall'art. 4, comma 7, l. 118/2022 quale conseguenza sanzionatoria dalla cui applicazione l'occupazione legittima è comunque sottratta; il richiamo non limita la più ampia tutela della permanenza nell'area.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
La ricorrente ne ha invocato l'applicazione quanto al termine per la rimozione delle opere, ma la censura è stata assorbita e non decisa nel merito.
art. 35 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata richiamata in via subordinata dalla ricorrente, ma la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- L'art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022, come modificato, rende legittima l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente fino alla stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio con il nuovo soggetto individuato mediante gara, impedendo all'amministrazione di imporre il rilascio anticipato.
- La tutela prevista per il concessionario uscente opera automaticamente e indipendentemente dalla sua partecipazione alla procedura di gara, purché l'area già concessa sia stata effettivamente interessata dalla nuova procedura di assegnazione, anche nell'ambito di un ridisegno complessivo dei lotti.
- La legittimazione temporanea dell'occupazione dell'area demaniale non determina la proroga del rapporto concessorio scaduto: essa mantiene distinta la posizione di fatto tutelata dalla permanenza del titolo concessorio e non attribuisce un diritto alla prosecuzione dell'attività concessoria.
- Il riferimento all'art. 1161 cod. nav. contenuto nell'art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022 ha carattere esemplificativo e non consente di restringere la norma alla sola esclusione delle sanzioni per occupazione abusiva o delle pretese economiche dell'amministrazione.
- La proroga tecnica della concessione fino a una data successiva all'entrata in vigore della disciplina rilevante consente di qualificare il titolare come concessionario uscente ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022.
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