Salta al contenuto
decreto_dirigenziale

Decreto dirigenziale n. 68 del 10/03/2021

Pagamento compensazioni canoni pedaggi (quota PIR) Fondo TPL 2020

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti68

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto autorizza il pagamento, a valere sui residui 2020 e nell’esercizio 2021, della somma di euro 60.330.764,40 in favore delle Regioni a statuto ordinario quale compensazione dei canoni di pedaggio per il trasporto pubblico locale ferroviario. Le risorse sono ripartite per Regione secondo le quote già definite nel quadro normativo del Fondo nazionale TPL e del decreto interministeriale n. 540/2020, come attuato dal D.I. n. 28/2021. Il provvedimento individua anche i conti di tesoreria e le singole somme da erogare a ciascuna Regione.

Autorizzazione al pagamento della compensazione dei canoni di pedaggio alle Regioni a statuto ordinario per il TPL ferroviario

Autorizzazione al pagamento della compensazione dei canoni di pedaggio alle Regioni a statuto ordinario per il TPL ferroviario

Il decreto autorizza il pagamento, a valere sui residui 2020 e nell’esercizio finanziario 2021, della quota del Fondo nazionale TPL destinata alla compensazione dei canoni di pedaggio ferroviari. Il provvedimento si fonda sulla disciplina dell’art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sui criteri di riparto del Fondo nazionale TPL e sul meccanismo introdotto dall’art. 27, comma 2-bis, del decreto-legge n. 50/2017, come modificato dal decreto-legge n. 124/2019, che considera le variazioni dei costi del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria applicate da RFI.

Base normativa e contesto finanziario

Il decreto richiama il quadro organizzativo del Ministero, la legge di bilancio 2021 e gli atti di indirizzo del 2021 relativi all’assegnazione delle risorse ai centri di responsabilità e alle divisioni competenti. Richiama inoltre:

  • l’art. 16-bis del d.l. n. 95/2012, istitutivo del Fondo nazionale TPL;
  • il D.P.C.M. 11 marzo 2013 e le successive modifiche del 7 dicembre 2015 e del 26 maggio 2017 sui criteri di riparto;
  • l’art. 27, comma 2-bis, del d.l. n. 50/2017, come modificato dall’art. 47 del d.l. n. 124/2019;
  • l’art. 200, comma 5, del d.l. n. 34/2020, che per l’esercizio 2020 ha previsto il riparto senza applicazione di penalità, secondo il D.P.C.M. 11 marzo 2013.

Atti precedenti sul Fondo TPL 2020

Per il 2020 il provvedimento ricostruisce le principali fasi di assegnazione del Fondo nazionale TPL alle Regioni a statuto ordinario:

  • lo stanziamento complessivo sul capitolo 1315 PG 1 era pari a euro 4.874.554.000,00;
  • con D.M. n. 121 del 18 marzo 2020 è stata disposta un’anticipazione dell’80% pari a euro 3.898.668.289,20;
  • con D.D. n. 90 del 27 marzo 2020 è stata impegnata ed erogata la somma di euro 1.218.333.840,38 per i mesi da gennaio a marzo 2020;
  • con D.D. n. 98 del 7 aprile 2020 sono state impegnate le restanti risorse di euro 2.680.334.448,82 per i mesi da aprile a ottobre 2020;
  • l’art. 1, comma 74, della legge n. 205/2017 ha destinato lo 0,025% del Fondo, pari a euro 1.218.638,50 per il 2020, ai costi di funzionamento dell’Osservatorio;
  • il D.M. n. 540 del 3 dicembre 2020 ha ripartito la somma residua di euro 914.336.307,90, al netto delle risorse per l’Osservatorio e di euro 60.330.764,40 destinati alla compensazione dei canoni di pedaggio;
  • il D.D. n. 402 del 16 dicembre 2020 e il D.D. n. 410 del 29 dicembre 2020 hanno impegnato le somme residue, inclusa quella per la compensazione dei canoni di pedaggio;
  • il D.M. n. 28 del 26 gennaio 2021, in attuazione dell’art. 5 del D.M. n. 540/2020, ha ripartito la quota di euro 60.330.764,40 tenendo conto delle variazioni dei canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria.

Dispositivo del decreto

Con l’articolo 1 il Direttore autorizza il pagamento di euro 60.330.764,40 sul capitolo 1315 PG 1, a valere sui residui 2020, per l’esercizio finanziario 2021, in favore delle Regioni a statuto ordinario. La somma è qualificata come compensazione dei canoni di pedaggio e viene posta in esecuzione del D.M. n. 540/2020 e del D.M. n. 28/2021.

Riparto regionale e modalità di accredito

L’articolo 2 dispone che l’erogazione avvenga tramite ordini di pagamento con accredito sui conti di tesoreria presso la Banca d’Italia indicati per ciascuna Regione. Le quote sono le seguenti:

  • Abruzzo: euro 3.551.047,64, conto 31195;
  • Basilicata: euro 545.551,36, conto 31649;
  • Calabria: euro 5.501.812,95, conto 31789;
  • Campania: euro 4.288.936,32, conto 31409;
  • Emilia-Romagna: euro 11.188.414,43, conto 30864;
  • Liguria: euro 1.841.200,39, conto 32211;
  • Lombardia: euro 6.172.429,78, conto 30268;
  • Marche: euro 1.749.218,49, conto 31118;
  • Molise: euro 2.088.378,06, conto 31207;
  • Piemonte: euro 5.655.831,83, conto 31930;
  • Puglia: euro 7.546.197,27, conto 31601;
  • Toscana: euro 3.895.353,89, conto 30938;
  • Umbria: euro 1.189.953,65, conto 31068;
  • Veneto: euro 5.116.438,34, conto 30522.

Effetti pratici per gli operatori

Il decreto produce effetti finanziari diretti sulle Regioni a statuto ordinario, che ricevono la quota di compensazione dei canoni di pedaggio relativa al TPL ferroviario. Per gli operatori del settore ciò conferma il completamento del ciclo di riparto 2020 della componente del Fondo collegata ai costi di accesso all’infrastruttura ferroviaria, secondo il quadro normativo richiamato nel provvedimento.

Punti principali

Base normativa e finalità del decreto

Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, previsto dall’art. 16-bis del decreto-legge n. 95/2012. Richiama inoltre il meccanismo di riparto che tiene conto delle variazioni dei canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria introdotte da RFI, nonché il decreto interministeriale n. 540/2020 e il successivo D.I. n. 28/2021, che hanno disciplinato la quota destinata alla compensazione dei canoni di pedaggio.

Oggetto del pagamento autorizzato

È autorizzato il pagamento di euro 60.330.764,40, a valere sui residui 2020, sul capitolo 1315 PG 1 dello stato di previsione del MIT per l’esercizio finanziario 2021. La somma è destinata alle Regioni a statuto ordinario quale compensazione dei canoni di pedaggio, in attuazione dell’art. 5 del D.I. n. 540/2020 e dell’art. 4 del D.I. n. 28/2021.

Modalità di erogazione e riparto regionale

L’erogazione avviene mediante ordini di pagamento con accredito sui conti correnti di tesoreria della Banca d’Italia indicati per ciascuna Regione. Il decreto allega il dettaglio delle quote individuali, che sommate restituiscono il totale di euro 60.330.764,40.

Ripartizione delle somme per Regione

Le quote sono assegnate a Abruzzo (3.551.047,64), Basilicata (545.551,36), Calabria (5.501.812,95), Campania (4.288.936,32), Emilia-Romagna (11.188.414,43), Liguria (1.841.200,39), Lombardia (6.172.429,78), Marche (1.749.218,49), Molise (2.088.378,06), Piemonte (5.655.831,83), Puglia (7.546.197,27), Toscana (3.895.353,89), Umbria (1.189.953,65) e Veneto (5.116.438,34).

Come è indicizzato

Materietrasporto pubblico localetrasporto ferroviariofinanziamenti e contributiopere pubbliche e infrastrutture

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.