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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03467/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a un mese di arresto per occupazione abusiva di demanio marittimo, contestata come condotta commessa senza le prescritte autorizzazioni su uno specchio d'acqua di circa 3.500 mq destinato all'ormeggio di 58 imbarcazioni e su un'area di circa 12 mq con tre cabine in legno adibite a deposito. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado e che avesse erroneamente desunto la responsabilità dalla sola presenza dell'imputato nei luoghi, anche se osservata in tre occasioni. Con il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo contestava il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché già esaminati e disattesi dalla Corte d'appello con argomenti giuridici corretti: la motivazione di merito non era apparente né meramente per relationem, essendo stata svolta una autonoma valutazione del compendio probatorio e valorizzata non la sola presenza, ma la presenza attiva dell'imputato nei luoghi di occupazione; la particolare tenuità del fatto era esclusa dalla notevole estensione dell'area abusivamente occupata, dalla centralità della zona e dalla durata della condotta; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era sorretto da valutazioni di merito insindacabili perché logicamente motivate e non specificamente confutate. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 81 c.p., 54 e 1161 r.d. n. 327/1942

    richiamati come base normativa del reato contestato di occupazione abusiva di demanio marittimo; la sentenza di merito è stata confermata quanto alla configurabilità del fatto e alla responsabilità dell'imputato

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione dell'estensione dell'area occupata, della centralità del luogo e della durata della condotta

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, con aumento oltre il massimo edittale nei limiti richiamati

  • art. 1, comma 64, l. n. 103/2017

    richiamato quale base della facoltà di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata in relazione alla disciplina della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile la motivazione della sentenza di merito quando il giudice d'appello abbia svolto una autonoma valutazione delle prove e non si sia limitato a un mero rinvio acritico alla decisione di primo grado.
  • La responsabilità penale non può essere desunta dalla sola presenza dell'imputato sul luogo del fatto quando la motivazione valorizzi anche elementi ulteriori che indichino una presenza attiva e funzionale alla condotta contestata.
  • La particolare tenuità del fatto va esclusa quando, per dimensioni dell'area coinvolta, durata della condotta e contesto del luogo, l'offesa non possa essere considerata minima.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito lo motiva in modo logico e il ricorrente non si confronta specificamente con tali ragioni.
  • Il ricorso per cassazione che riproponga censure già adeguatamente disattese in appello può essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioCause di non punibilitàImugnazioni
RamiReati ediliziParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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