Cassazione Civile, Ordinanza n. 18089/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società cessionaria di crediti, che aveva acquistato da un’appaltatrice i crediti verso una stazione appaltante relativi a un appalto di lavori pubblici, agiva per ottenere il pagamento di una fattura qualificata come "caro materiale". La stazione appaltante eccepiva che il credito azionato non trovava riscontro nella contabilità dell’appalto e che, successivamente alla cessione, l’importo dovuto all’impresa era stato rideterminato in autotutela e poi parzialmente pagato alla cedente. Nel giudizio di legittimità la cessionaria denunciava: 1) tardività e quindi inutilizzabilità delle difese svolte dalla controparte con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., perché asseritamente nuove eccezioni; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per mancata prova della comunicazione/notifica del provvedimento di rideterminazione alla cedente e per uso di dati probatori non dimostrati; 3) omessa pronuncia sull’asserita inopponibilità alla cessionaria del provvedimento amministrativo di autotutela, adottato quando la cessionaria era estranea al procedimento. La resistente, con ricorso incidentale condizionato, deduceva inoltre omessa pronuncia sulla legittimazione attiva della cessionaria, sull’inesistenza del credito e sulla soggezione del credito alle regole concorsuali della cedente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che le deduzioni svolte dalla stazione appaltante nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. non fossero eccezioni in senso stretto soggette a decadenza, ma mere difese o, al più, eccezioni in senso lato, ammissibili in quanto replicavano alle allegazioni della controparte e introducevano un fatto ulteriore a sostegno della contestazione già formulata. Ha poi escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che la Corte d’appello aveva comunque deciso sulla questione della comunicazione del provvedimento di autotutela, ritenendola non decisiva; ha dichiarato inammissibile la censura sulla non contestazione per difetto di autosufficienza e perché la doglianza si risolveva in una critica a un apprezzamento di fatto non censurabile nei termini prospettati. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di decisività, poiché la ricorrente non aveva spiegato perché il provvedimento di riduzione del credito non fosse opponibile nel regime della cessione. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 167 c.p.c.
le preclusioni difensive non colpiscono le mere difese e le eccezioni in senso lato; la decadenza riguarda le eccezioni in senso stretto non dedotte tempestivamente.
art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.
consente la replica a domande ed eccezioni nuove o modificate e la deduzione di difese e prove correlate; nella specie ha giustificato l’allegazione del fatto ulteriore nella memoria istruttoria.
art. 112 c.p.c.
non vi è omessa pronuncia quando il giudice esamina la questione, anche ritenendola non decisiva ai fini della decisione.
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione opera come relevatio ab onere probandi, ma non impedisce al giudice di valorizzare prove contrarie già acquisite; la censura deve essere autosufficiente e puntualmente supportata dagli atti.
art. 2697 c.c.
dalla norma si ricava la distinzione tra mere difese e eccezioni in senso stretto, queste ultime configurate come allegazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto altrui.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio processuale dedotto in relazione alla pretesa tardività delle difese e alla violazione degli artt. 112, 115 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per i motivi sull’omessa pronuncia e sul vizio di motivazione/omesso esame, ma le censure sono state ritenute in parte infondate e in parte inammissibili.
art. 360-bis, n. 2, c.p.c.
utilizzato per dichiarare inammissibile il terzo motivo in difetto di decisività della censura.
art. 395, n. 4, c.p.c.
richiamato per osservare che la doglianza che mira a contestare un errore di fatto processuale andava semmai proposta con revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la soccombenza comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 241 del 1990
la stazione appaltante aveva richiamato l’autotutela amministrativa per rideterminare il credito, e la Corte ha considerato tale fatto rilevante ai fini della contestazione del credito ceduto.
Massime di principio
- La contestazione della sussistenza, dell’importo o dei presupposti di un credito azionato dall’attore non integra necessariamente un’eccezione in senso stretto: se si limita a negare il fondamento della pretesa o a replicare alle allegazioni avversarie, può essere svolta anche con le memorie istruttorie consentite dal rito, senza incorrere in decadenza.
- Le eccezioni in senso stretto sono solo quelle fondate su fatti estintivi, modificativi o impeditivi rimessi dalla legge alla disponibilità della parte; le mere difese e le eccezioni in senso lato restano rilevabili e deducibili nei limiti delle preclusioni ordinarie e del materiale ritualmente acquisito.
- Il principio di non contestazione opera come alleggerimento dell’onere probatorio, ma non crea una fictio di prova assoluta: il giudice può comunque decidere in senso contrario se dagli atti e dalle prove emergono elementi incompatibili con il fatto non contestato.
- La censura per omessa pronuncia non è fondata quando il giudice di merito abbia affrontato la questione, ancorché per escluderne la decisività; il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. richiede una vera e propria omissione, non un dissenso sulla valutazione compiuta.
- In cassazione, la doglianza sulla violazione del principio di non contestazione richiede una puntuale autosufficienza, con trascrizione o precisa indicazione degli atti rilevanti e chiara spiegazione della decisività dell’errore denunciato; in difetto la censura è inammissibile.
- Nel regime della cessione del credito, chi agisce come cessionario deve allegare e provare il credito ceduto nei suoi elementi costitutivi; se contesta l’opponibilità di atti successivi o la rideterminazione del credito, deve spiegare specificamente perché tali atti non incidano sul rapporto ceduto.
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