L.R. Abruzzo 4/2009
Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina il riordino di enti dipendenti, consorzi, agenzie, aziende e società regionali per contenere la spesa e razionalizzare i servizi pubblici. Definisce modalità di riordino, organi, nomine, incompatibilità, controlli, commissariamenti e personale. Molte disposizioni transitorie e organizzative sono state poi modificate o superate da leggi successive.
Riordino degli enti regionali abruzzesi
Riordino degli enti regionali abruzzesi
La legge definisce i principi generali per il riordino degli enti dipendenti dalla Regione Abruzzo e degli organismi regionali o a partecipazione regionale. L’obiettivo è il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, insieme a criteri di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi e degli organismi regionali.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda gli enti dipendenti dalla Regione, economici e non economici, i consorzi e i consorzi di enti locali a partecipazione regionale, le agenzie, le aziende e le società controllate e partecipate dalla Regione Abruzzo. Le disposizioni della legge operano come quadro di indirizzo per il riordino, in particolare per le società partecipate, nel rispetto della disciplina civilistica.
Modalità di riordino e organizzazione dei servizi pubblici
Il riordino può avvenire mediante uno o più atti legislativi o amministrativi, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
Per l’erogazione dei servizi pubblici, la legge prevede diverse forme organizzative, utilizzabili solo quando il servizio non sia gestibile efficacemente e convenientemente dagli enti locali o quando la gestione diretta regionale, o l’affidamento a terzi secondo la normativa sugli appalti, non risulti efficiente:
- agenzia regionale, per attività specifiche di interesse pubblico;
- azienda regionale, anche consortile, per produzione e gestione di beni e servizi destinati al consumo collettivo e a finalità pubbliche; tali aziende hanno natura di ente pubblico economico;
- istituto regionale, per funzioni ad alta specializzazione tecnico-scientifica, orientate a ricerca e sperimentazione;
- società, per servizi pubblici aventi rilevanza economica.
Gli enti regionali di tipo agenzia, azienda e istituto non possono detenere partecipazioni azionarie, rilasciare fideiussioni o svolgere attività estranee al pubblico servizio.
Organi degli enti regionali
La legge individua gli organi essenziali dei diversi modelli organizzativi:
- per le agenzie regionali: Direttore e Revisore legale;
- per le aziende regionali: Consiglio di amministrazione composto da tre componenti e Revisore legale;
- per gli istituti regionali: Presidente, Comitato tecnico scientifico e Revisore legale.
Nomine, requisiti e compensi
Le nomine degli organi di vertice collegiali e individuali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali sono effettuate dal Consiglio regionale secondo il regolamento interno; i direttori delle agenzie sono nominati dalla Giunta regionale secondo legge.
Per gli organi di controllo è previsto un sistema di avvisi pubblici e requisiti professionali specifici; la normativa vigente richiama, per tali incarichi, i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla disciplina statale. In seguito alle modifiche intervenute, è stata soppressa la precedente disciplina dell’elenco regionale dei componenti degli organi di controllo.
Per gli organi di amministrazione, la nomina avviene tra i soggetti iscritti in un elenco regionale, predisposto dal competente servizio del Consiglio regionale mediante avviso pubblico; l’elenco è aggiornato periodicamente e può essere integrato quando nuove norme introducano ulteriori nomine regionali. Ciascun soggetto può essere assegnato all’organo di amministrazione di un solo ente regionale.
È inoltre previsto, in una disciplina transitoria riferita all’ARAP, che nelle more della conclusione delle procedure di nomina il Consiglio di amministrazione fosse individuato tra i commissari per il riordino in carica al 1° dicembre 2013, con permanenza in carica fino all’insediamento del nuovo organo. Il compenso di tali amministratori era limitato a quello percepito come commissari, senza oneri per la Regione.
Le nomine devono rispettare requisiti di professionalità, esperienza e qualità morali; per i direttori delle agenzie sono richiesti i requisiti del dirigente regionale. La Regione deve inoltre garantire l’equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi.
Il compenso lordo degli incarichi è fissato nelle singole leggi di riordino, in rapporto alla complessità dell’ente e alla professionalità richiesta. Una quota variabile, non inferiore al 30%, è collegata ai risultati verificati dagli organi di controllo di gestione.
Le indennità di carica non sono cumulabili con altri emolumenti fissi o variabili derivanti da nomine politiche regionali, e il cumulo di incarichi, quando consentito, comporta il riconoscimento dell’indennità più favorevole e, per le altre, solo un rimborso spese alle condizioni previste.
Cause di esclusione, incompatibilità e inconferibilità
La disciplina regionale integra le cause di esclusione e incompatibilità con riferimento alle condizioni previste dal testo unico statale in materia di incandidabilità. Chi si trovi in tali condizioni non può essere nominato negli organi di vertice, di amministrazione o di controllo.
Il soggetto nominato che si trovi in una causa ostativa deve comunicarlo entro cinque giorni all’ente e agli uffici del Consiglio regionale. Ogni anno, entro il 30 marzo, deve inoltre presentare un’autodichiarazione sulla persistenza o meno delle condizioni ostative. In caso di mancata o incompleta dichiarazione, l’ente diffida l’interessato e, decorso il termine, sospende d’ufficio il trattamento economico fino alla regolarizzazione.
La nomina di chi versa nelle condizioni ostative è nulla e deve essere revocata. Le somme indebitamente percepite vengono recuperate d’ufficio.
Sono inoltre incompatibili gli incarichi contemporanei in più enti regionali e, più in generale, le ulteriori incompatibilità previste dalle leggi di settore. La causa deve essere rimossa entro quindici giorni dalla contestazione, pena la decadenza.
Le nomine devono infine rispettare anche le condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, applicandosi la medesima procedura prevista per le cause ostative regionali.
Revoca, scioglimento e commissariamento
In presenza di gravi e persistenti irregolarità, difformità rispetto alle direttive della Giunta o alle finalità istituzionali dell’ente, oppure per necessità e urgenza o quando lo prevedano leggi statali o regionali, sono previste misure di revoca o scioglimento degli organi e la nomina di un commissario straordinario.
Per le agenzie, la revoca del direttore è proposta dall’assessore competente e disposta dalla Giunta con provvedimento motivato, con comunicazione al Consiglio regionale.
Per gli istituti e le aziende, la revoca o lo scioglimento degli organi è disposto dal Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta, previo parere urgente della Commissione consiliare competente.
Nei casi in cui sia necessario un commissario, la Giunta regionale lo nomina su proposta dell’assessore competente.
La durata dell’incarico commissariale è, in via ordinaria, di 12 mesi prorogabili una sola volta per altri 12 mesi. In casi eccezionali di comprovata necessità, complessità o esigenze straordinarie di rilevante interesse pubblico, può essere prevista una durata maggiore, ma solo per il tempo strettamente necessario a superare le ragioni del commissariamento.
Se i commissari sono dipendenti regionali, si applica la disciplina sui permessi e sulle aspettative prevista dal CCNL Funzioni locali per gli amministratori locali; se sono dirigenti regionali, trova applicazione la disciplina sul trattamento giuridico del dirigente pubblico.
Il Consiglio regionale può inoltre revocare il collegio dei revisori dei conti o il revisore legale in caso di mancato o irregolare svolgimento delle funzioni.
Controllo del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale esercita la funzione di controllo sugli enti dipendenti, sulle aziende, agenzie, istituti e società controllate o partecipate dalla Regione, con l’obiettivo di valutare gli effetti delle politiche regionali e verificare il raggiungimento dei risultati previsti.
Il controllo è svolto tramite le Commissioni consiliari competenti per materia, che ricevono dagli enti:
- ogni due mesi, l’elenco delle deliberazioni adottate dagli organi di vertice;
- ogni sei mesi, una relazione sull’attività svolta e sulle linee generali dell’attività prevista per il semestre successivo.
Le Commissioni possono chiedere documentazione, convocare gli organi degli enti e presentare al Consiglio una relazione annuale entro il 15 ottobre, oltre a relazioni ogni volta che lo ritengano necessario. Nell’esercizio del controllo non possono impartire direttive agli uffici né sindacare l’attività degli organi al di fuori delle relazioni previste.
Controllo di gestione e vigilanza interna
Gli organi di amministrazione e i dirigenti degli enti regionali rispondono dei risultati dell’attività dell’ente in relazione agli obiettivi programmati, ai programmi e progetti affidati e ai risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa quella del personale.
Gli enti devono adottare, sulla base di direttive della Giunta regionale, misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi di costi, rendimenti e risultati, anche mediante l’istituzione di uffici dedicati al controllo di gestione.
Il collegio dei revisori legali collabora con il servizio regionale di controllo di gestione e con gli uffici interni di controllo, mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti anche dalla Commissione consiliare competente. Ha inoltre l’obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate al servizio regionale competente e agli uffici interni.
Controlli sociali a tutela dell’utenza
Quando occorra un controllo sociale sulla qualità dei servizi resi dagli enti regionali o dai concessionari, possono essere previste forme di partecipazione dell’utenza ad organismi di monitoraggio della domanda sociale e del livello di soddisfacimento, a supporto della vigilanza sull’erogazione dei servizi.
Personale degli enti soppressi, fusi o incorporati
Le singole leggi di riordino disciplinano l’assegnazione o il trasferimento del personale degli enti interessati, nel rispetto della normativa statale sul trasferimento di personale tra amministrazioni.
Il personale conserva in ogni caso la posizione giuridica ed economica maturata presso l’ente di provenienza.
Disposizioni transitorie e limiti alla gestione degli enti
In attesa delle singole leggi di riordino, il Presidente della Giunta regionale può commissariare gli organi di vertice collegiali e individuali degli enti da riordinare, sentito il Presidente del Consiglio regionale, con immediata comunicazione ai Capigruppo.
Nello stesso periodo transitorio gli enti non possono, salvo autorizzazione della Giunta regionale su richiesta motivata:
- aumentare le piante organiche;
- assumere personale;
- rilasciare fideiussioni;
- alienare beni immobili;
- compiere atti di straordinaria amministrazione.
La disciplina transitoria risultava funzionale a un riassetto immediato degli enti e, per alcune strutture, ha prodotto misure commissariali già attuate nel 2009-2010.
Modifiche ad altre fonti e abrogazioni
La legge abroga una parte della disciplina finanziaria regionale precedente e la legge regionale del 1977 sulle nomine regionali, salvo l’articolo 2 fino all’adozione della disciplina regolamentare interna del Consiglio.
Viene inoltre modificata una disposizione della legge finanziaria regionale 2006, con sostituzione di denominazioni interne riferite a una struttura di supporto della Giunta regionale.
Regime finanziario ed entrata in vigore
La legge dichiara di non comportare oneri a carico del bilancio regionale.
Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
Attualità della disciplina
La legge mantiene un valore di quadro per il riordino degli enti regionali abruzzesi, ma alcune sue parti sono state profondamente modificate nel tempo, soprattutto in materia di nomine, organi di controllo, elenco regionale e disciplina transitoria. Diverse previsioni storiche sono riferite a processi di riordino ormai conclusi o a organi/enti specifici e risultano quindi oggi poco o per nulla utilizzabili in concreto.
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