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Legge

L.R. Abruzzo 5/2009

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 5/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale proroga al 30 aprile 2009 l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009 della Regione Abruzzo e, per il medesimo periodo, di alcuni enti e agenzie regionali. Stabilisce i limiti di gestione provvisoria (un dodicesimo della spesa prevista) e disciplina la spesa degli organismi non allegati al bilancio, consentendo solo spese obbligatorie per obbligazioni già assunte.

Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio 2009 della Regione Abruzzo

Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio 2009

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, la prosecuzione dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2009 per un periodo limitato. Si tratta di una misura strettamente temporanea, collegata al solo esercizio finanziario 2009 e già esaurita nei suoi effetti.

Ambito di applicazione e durata

L’intervento proroga al 30 aprile 2009 il termine dell’esercizio provvisorio già autorizzato dalla legge regionale 3 gennaio 2009, n. 1.

La proroga riguarda:

  • il bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2009;
  • per lo stesso periodo, i bilanci delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di L’Aquila, Teramo e Chieti;
  • l’A.R.S.S.A., l’A.P.T.R., l’A.R.T.A. e l’Ente Abruzzo Lavoro.

Gestione provvisoria del bilancio regionale

La Giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente il bilancio 2009 sulla base degli elaborati contabili approvati con deliberazione n. 1264/C del 13 dicembre 2008 e secondo le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge.

La gestione in via provvisoria è consentita entro il limite di un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.

Regole per enti, agenzie, aziende e organismi dipendenti

Per gli enti, le agenzie, le aziende e gli altri organismi dipendenti dalla Regione i cui bilanci non risultano allegati al disegno di legge approvato con le deliberazioni richiamate dalla norma, la gestione della spesa è ammessa solo per spese obbligatorie derivanti da obbligazioni già assunte.

Resta salva la disciplina speciale prevista per gli organismi che, entro il termine della proroga, risultino inviati al Consiglio regionale per l’approvazione della legge di bilancio 2009 a seguito di deliberazione della Giunta regionale.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ma con effetto dal 1° aprile 2009. La sua applicazione è quindi limitata al breve periodo di proroga dell’esercizio provvisorio fino al 30 aprile 2009.

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