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Legge

L.R. Abruzzo 8/2009

Integrazione alla L.R. n. 7 del 30 aprile 2009 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009- 2011" ed altri provvedimenti urgenti.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 8/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra il bilancio regionale 2009-2011 approvando il bilancio 2009 dell’A.R.I.T. e stanziando 850.000 euro per spese di funzionamento, senza fondi per investimenti. L’Agenzia deve adeguare il bilancio entro 30 giorni dalla pubblicazione, altrimenti si procede in via sostitutiva. È inoltre autorizzato l’uso dell’eventuale avanzo di amministrazione per finalità istituzionali.

Integrazione al bilancio 2009 e finanziamento dell’A.R.I.T. con provvedimenti urgenti

Integrazione al bilancio 2009 e misure urgenti per l’A.R.I.T.

La legge regionale interviene sul bilancio di previsione 2009-2011 della Regione Abruzzo, integrandolo con disposizioni puntuali sul finanziamento dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (A.R.I.T.) e con una previsione urgente sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Si tratta di una disciplina strettamente legata all’esercizio finanziario 2009.

Disciplina del bilancio dell’A.R.I.T.

Viene approvato il bilancio dell’A.R.I.T. per l’esercizio finanziario 2009, secondo quanto previsto dalla normativa regionale richiamata in materia di agenzie regionali. La previsione ha natura finanziaria e riguarda specificamente l’assetto contabile dell’Agenzia per quell’anno.

Stanziamenti regionali a favore dell’A.R.I.T.

La Regione autorizza l’iscrizione nello stato di previsione della spesa di specifici finanziamenti a favore dell’A.R.I.T.:

  • 850.000 euro per spese di funzionamento;
  • 0 euro per spese di investimento.

Le somme sono allocate su capitoli di spesa indicati dalla legge e sono finalizzate al sostegno dell’attività ordinaria dell’Agenzia, senza nuove risorse per investimenti.

Adeguamento del bilancio dell’Agenzia e poteri sostitutivi

L’A.R.I.T. deve adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge i provvedimenti di variazione del proprio bilancio, così da renderlo coerente con le assegnazioni regionali disposte.

In caso di mancato adempimento entro il termine, è prevista l’adozione di provvedimenti in via sostitutiva da parte dell’amministrazione competente.

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione

Il Consiglio regionale è autorizzato a utilizzare l’eventuale avanzo di amministrazione per le proprie finalità istituzionali. La disposizione ha carattere generale ma resta collegata all’esercizio finanziario interessato dalla legge.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. I suoi effetti, tuttavia, sono sostanzialmente riferiti al bilancio 2009 e a un intervento finanziario ormai esaurito nel tempo, motivo per cui l’atto è oggi da considerarsi sostanzialmente privo di utilità applicativa pratica.

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