Cassazione Penale, Ordinanza n. 19163/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro deducendo censure contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche e contro il mancato riconoscimento della sostituzione della pena detentiva. La Corte di cassazione rileva però che i motivi sono meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche ritenute corrette, senza offrire profili nuovi o specifiche ragioni di censura.
Norme richiamate
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, quando l'inammissibilità del ricorso non sia dipesa da assenza di colpa del ricorrente, consegue la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, è inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sostituzione della pena può essere censurato in cassazione solo con motivi specifici e non meramente reiterativi di questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la non colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità.
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