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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16496/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la condanna per favoreggiamento personale. La difesa ha articolato quattro motivi: (1) violazione dell'art. 378 c.p., sostenendo che non poteva sussistere il favoreggiamento perché il soggetto favorito (Santoro) non era stato processato per il reato di usura nei confronti del ricorrente; (2) vizio di motivazione e insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, per non aver considerato le prove difensive che avrebbero dimostrato rapporti commerciali regolari e l'assenza di usura; (3) errore di valutazione sulle presunte contraddizioni delle dichiarazioni del ricorrente, con riferimento a date di escussione inesatte e giustificazione temporale delle differenze dichiarative; (4) censura sulla valutazione delle circostanze attenuanti e sul giudizio di attendibilità/contegno processuale del ricorrente.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'art. 378 c.p., richiamando la giurisprudenza secondo cui il reato di favoreggiamento personale è configurabile quando sussista oggettivamente un delitto e l'agente abbia posto in essere condotte idonee a ostacolare le indagini; non è necessario che il soggetto favorito sia stato accertato o processato per il reato presupposto, salvo che sia provata l'obiettiva insussistenza del reato. Nel caso concreto, anche se non tutti i fatti di usura contestati a Santoro riguardavano specificamente il ricorrente, Santoro era indagato e successivamente condannato per episodi di usura nell'ambito dello stesso contesto illecito; le dichiarazioni mendaci del ricorrente, la loro trasmissione a Santoro e le intercettazioni e testimonianze sovrapponibili hanno dimostrato la mendacità e l'idoneità a sviare le indagini. Le censure sulla motivazione e sulle presunte contraddizioni non hanno scalfito i rilievi centrali della sentenza impugnata. Anche la valutazione negativa sulle circostanze attenuanti è stata ritenuta congrua.

Norme richiamate

  • art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale)

    Il favoreggiamento personale richiama l'esigenza che sia stato commesso un delitto e che l'agente abbia posto in essere condotte idonee ad aiutare taluno a eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche. Non è necessario che il soggetto favorito sia stato processato o condannato per il reato presupposto; il reato è di pericolo e si realizza anche se l'azione ha creato un ostacolo temporaneo o limitato alle investigazioni

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze richiamate)

    Sez. 6, n. 6751 del 19/11/2013 (Perreca); Sez. 6, n. 59 del 22/11/2002 (Ayachi Belgacem); Sez. 2, n. 45313 del 3/11/2015 (Ricci); Sez. 6, n. 7285 del 10/4/1986 (Cariolo)

    La giurisprudenza consolidata afferma che il favoreggiamento personale non è configurabile solo quando sia accertata l'obiettiva insussistenza del reato presupposto; restano irrilevanti cause di non punibilità o incertezze sull'individuazione dell'autore, purché vi sia un'effettiva attività idonea a ostacolare le indagini

Massime di principio

  • Il reato di favoreggiamento personale è integrato dalla sola esistenza oggettiva di un delitto e da una condotta idonea a ostacolare le investigazioni; non richiede la previa condanna o l'esercizio dell'azione penale nei confronti del soggetto favorito
  • La mancata o parziale azione penale nei confronti del soggetto favorito non esclude automaticamente la configurabilità del favoreggiamento, a meno che non emerga l'obiettiva inesistenza del reato presupposto
  • Contraddizioni formali nelle dichiarazioni del teste o imputato possono essere giustificate dal diverso contesto temporale delle escussioni; tuttavia, la valutazione di attendibilità spetta al giudice di merito e soltanto vizi gravi e decisivi possono giustificare la cassazione
  • Per contrastare efficacemente un'accusa di favoreggiamento è necessario attaccare i punti nodali della prova (intercettazioni, coerenze tra dichiarazioni di più soggetti, elementi oggettivi che collegano le condotte) e dimostrare l'assenza oggettiva del reato presupposto
  • La valutazione delle circostanze attenuanti e del contegno processuale è discrezionale e viene sindacata dalla Cassazione solo per irragionevolezza manifesta o gravi vizi di motivazione

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