Cassazione Penale, Sentenza n. 16496/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la condanna per favoreggiamento personale. La difesa ha articolato quattro motivi: (1) violazione dell'art. 378 c.p., sostenendo che non poteva sussistere il favoreggiamento perché il soggetto favorito (Santoro) non era stato processato per il reato di usura nei confronti del ricorrente; (2) vizio di motivazione e insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, per non aver considerato le prove difensive che avrebbero dimostrato rapporti commerciali regolari e l'assenza di usura; (3) errore di valutazione sulle presunte contraddizioni delle dichiarazioni del ricorrente, con riferimento a date di escussione inesatte e giustificazione temporale delle differenze dichiarative; (4) censura sulla valutazione delle circostanze attenuanti e sul giudizio di attendibilità/contegno processuale del ricorrente.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'art. 378 c.p., richiamando la giurisprudenza secondo cui il reato di favoreggiamento personale è configurabile quando sussista oggettivamente un delitto e l'agente abbia posto in essere condotte idonee a ostacolare le indagini; non è necessario che il soggetto favorito sia stato accertato o processato per il reato presupposto, salvo che sia provata l'obiettiva insussistenza del reato. Nel caso concreto, anche se non tutti i fatti di usura contestati a Santoro riguardavano specificamente il ricorrente, Santoro era indagato e successivamente condannato per episodi di usura nell'ambito dello stesso contesto illecito; le dichiarazioni mendaci del ricorrente, la loro trasmissione a Santoro e le intercettazioni e testimonianze sovrapponibili hanno dimostrato la mendacità e l'idoneità a sviare le indagini. Le censure sulla motivazione e sulle presunte contraddizioni non hanno scalfito i rilievi centrali della sentenza impugnata. Anche la valutazione negativa sulle circostanze attenuanti è stata ritenuta congrua.
Norme richiamate
art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale)
Il favoreggiamento personale richiama l'esigenza che sia stato commesso un delitto e che l'agente abbia posto in essere condotte idonee ad aiutare taluno a eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche. Non è necessario che il soggetto favorito sia stato processato o condannato per il reato presupposto; il reato è di pericolo e si realizza anche se l'azione ha creato un ostacolo temporaneo o limitato alle investigazioni
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze richiamate)
Sez. 6, n. 6751 del 19/11/2013 (Perreca); Sez. 6, n. 59 del 22/11/2002 (Ayachi Belgacem); Sez. 2, n. 45313 del 3/11/2015 (Ricci); Sez. 6, n. 7285 del 10/4/1986 (Cariolo)
La giurisprudenza consolidata afferma che il favoreggiamento personale non è configurabile solo quando sia accertata l'obiettiva insussistenza del reato presupposto; restano irrilevanti cause di non punibilità o incertezze sull'individuazione dell'autore, purché vi sia un'effettiva attività idonea a ostacolare le indagini
Massime di principio
- Il reato di favoreggiamento personale è integrato dalla sola esistenza oggettiva di un delitto e da una condotta idonea a ostacolare le investigazioni; non richiede la previa condanna o l'esercizio dell'azione penale nei confronti del soggetto favorito
- La mancata o parziale azione penale nei confronti del soggetto favorito non esclude automaticamente la configurabilità del favoreggiamento, a meno che non emerga l'obiettiva inesistenza del reato presupposto
- Contraddizioni formali nelle dichiarazioni del teste o imputato possono essere giustificate dal diverso contesto temporale delle escussioni; tuttavia, la valutazione di attendibilità spetta al giudice di merito e soltanto vizi gravi e decisivi possono giustificare la cassazione
- Per contrastare efficacemente un'accusa di favoreggiamento è necessario attaccare i punti nodali della prova (intercettazioni, coerenze tra dichiarazioni di più soggetti, elementi oggettivi che collegano le condotte) e dimostrare l'assenza oggettiva del reato presupposto
- La valutazione delle circostanze attenuanti e del contegno processuale è discrezionale e viene sindacata dalla Cassazione solo per irragionevolezza manifesta o gravi vizi di motivazione
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