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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12657/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per il reddito d'impresa relativo all'anno 2016 nei confronti di una farmacia, a seguito di verifica generale e riscontro di irregolarità tali da giustificare un accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973. La curatela fallimentare aveva impugnato l'atto. In primo grado il giudice tributario aveva ritenuto legittimo il ricorso all'accertamento induttivo, ma aveva annullato l'avviso perché il metodo di ricostruzione dei ricavi era stato reputato inattendibile: in particolare, il campione di farmacie utilizzato come termine di confronto non era stato considerato sufficientemente conosciuto e omogeneo, e non si era tenuto conto delle differenze tra i dati di redditività, dei costi e della specificità dell'attività farmaceutica. In appello, l'Ufficio aveva insistito sulla correttezza del metodo, mentre la curatela proponeva appello incidentale. La CTR ha rigettato l'appello principale, ritenendo non idoneo il campione e non convincente il ricalcolo fondato sulla media degli indici di redditività. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta riconosciuta la legittimità dell'accertamento induttivo, il giudice di merito non poteva negare l'utilizzabilità del benchmark di settore solo perché le farmacie comparate presentavano indici di redditività diversi; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere la CTR esaminato il motivo di appello relativo alla mancata eventuale rideterminazione in diminuzione del quantum accertato, anziché all'annullamento integrale dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che, una volta accertata la legittimità dell'accertamento induttivo puro per inattendibilità della contabilità, la ricostruzione presuntiva dei ricavi può essere effettuata mediante l'applicazione dell'indice medio di redditività del settore, purché i comparabili siano omogenei per specifico settore merceologico. La CTR ha errato nel considerare decisiva, ai fini dell'omogeneità, la sola diversa redditività delle farmacie del campione e nel valorizzare elementi come il fallimento sopravvenuto cinque anni dopo l'annualità d'imposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Legittima l'accertamento induttivo puro del reddito d'impresa quando la contabilità è complessivamente inattendibile; la ricostruzione presuntiva dei ricavi può avvenire anche mediante dati o notizie conosciuti dall'Amministrazione, tra cui il margine di ricarico o l'indice medio di redditività di imprese comparabili.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente che contesta la selezione dei comparabili o l'attendibilità del benchmark di settore deve assolvere il relativo onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura dell'Ufficio sulla mancata considerazione del motivo d'appello relativo alla rideterminazione del quantum è stata dedotta come vizio processuale, ma è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge in tema di accertamento induttivo e onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 115 c.p.c.

Massime di principio

  • In tema di accertamento induttivo puro del reddito d'impresa, la ricostruzione dei ricavi non dichiarati può essere fondata sull'indice medio di redditività di imprese campione, purché i comparabili siano omogenei rispetto al medesimo settore merceologico.
  • La diversa redditività tra le imprese del campione non esclude, di per sé, la loro comparabilità: ciò che rileva è la correttezza del criterio di selezione per omogeneità e la relativa prova contraria offerta dal contribuente.
  • L'indice di redditività è uno strumento metodologico per la quantificazione del maggior reddito e non incide, a ritroso, sulla legittimità dell'accertamento induttivo una volta che questo sia giustificato dall'inattendibilità della contabilità.
  • Nel giudizio tributario, il contribuente può contestare il benchmark di settore solo censurando la concreta applicazione del criterio di omogeneità e fornendo prova contraria specifica.
  • Elementi sopravvenuti rispetto all'annualità accertata non sono di regola decisivi per escludere ex post la legittimità della metodologia accertativa riferita a un periodo d'imposta diverso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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