Ordinanza n. 7063/2026 - Roma, Sezione 5B
per la correzione della sentenza n. 2898/2026 del 16.02.2026 pronunciata da questa Sezione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 2898/2026, limitatamente all'omessa riproduzione nel dispositivo della liquidazione delle spese di difesa già prevista in motivazione
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 86, comma 2, cod. proc. amm., rilevando che la sentenza n. 2898/2026 aveva liquidato in motivazione gli onorari e le spese di difesa in favore del suo difensore, in ragione dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ma non aveva riportato tale statuizione nella parte dispositiva. L'istanza è stata ritualmente notificata all'amministrazione resistente.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo che l'omissione della liquidazione nel dispositivo, a fronte della sua presenza nella motivazione, costituisse errore materiale correggibile. Ha disposto l'inserimento, dopo la lettera c) del dispositivo della sentenza n. 2898/2026, della lettera d), con la seguente statuizione: liquidazione degli onorari e delle spese di difesa in favore del difensore della parte ricorrente per € 250,00, oltre accessori di legge, con pagamento a carico dell'erario. Ha inoltre ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, cod. proc. amm. e l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, cod. proc. amm.
Consente la correzione dell'errore materiale della sentenza; il TAR lo ha applicato per integrare il dispositivo con una statuizione sulle spese già contenuta nella motivazione.
art. 86, comma 3, cod. proc. amm.
Impone gli adempimenti di annotazione da parte della Segreteria conseguenti alla correzione della sentenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'omessa riproduzione nel dispositivo di una statuizione già chiaramente contenuta nella motivazione integra un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86, comma 2, cod. proc. amm., quando la correzione si limita a rendere coerenti dispositivo e motivazione senza modificare il contenuto decisorio della sentenza.
- La liquidazione degli onorari e delle spese di difesa in favore del difensore della parte ammessa, anche provvisoriamente, al patrocinio a spese dello Stato può essere inserita nel dispositivo mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale quando risulti già deliberata e indicata nella motivazione.
- La correzione della sentenza comporta gli adempimenti di annotazione della Segreteria previsti dall'art. 86, comma 3, cod. proc. amm.
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