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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09092/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La controversia origina dal rapporto di incentivazione relativo a impianti fotovoltaici ammessi al "Primo Conto Energia". A seguito di verifiche, il gestore aveva dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per alcune violazioni (omesso pagamento della cauzione definitiva, falsità delle dichiarazioni di subentro, mancata titolarità dell'autorizzazione unica). La decadenza era stata poi confermata nei giudizi amministrativi sull'impugnazione di tali provvedimenti. Successivamente il gestore ha promosso un autonomo giudizio per ottenere la restituzione delle somme già erogate, qualificandole come indebitamente percepite ex art. 2033 c.c. La società ha contestato la giurisdizione del giudice amministrativo sostenendo che, una volta definitivamente accertata la decadenza, la domanda di ripetizione dell'indebito avesse natura meramente privatistica e spettasse al giudice ordinario; ha inoltre dedotto l'erroneità del diniego di sospensione del giudizio in attesa del riesame amministrativo dei provvedimenti di decadenza ex art. 56 del d.l. n. 76/2020.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. La causa dovrà essere riassunta davanti al giudice ordinario nel termine di legge; a quest'ultimo è rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto che la domanda di restituzione, fondata su un provvedimento di decadenza ormai definitivo e non più contestato, non coinvolga più l'esercizio di poteri autoritativi e si risolva in una ordinaria azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato quale parametro del ricorso per cassazione in materia di giurisdizione

  • art. 111, comma ottavo, Cost.

    richiamato quale fondamento del sindacato della Corte di cassazione sulle pronunce del giudice amministrativo in tema di giurisdizione

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie in materia di produzione di energia riguarda le liti che coinvolgono, anche solo indirettamente, l'esercizio di poteri autoritativi; non si estende invece alle sole azioni restitutorie fondate su un titolo ormai definitivamente venuto meno

  • art. 2033 c.c.

    la domanda del gestore è qualificata come ripetizione di indebito oggettivo, perché le somme percepite sono divenute prive di causa a seguito della decadenza definitiva

  • art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011

    citato nella vicenda per la disciplina della decadenza dagli incentivi e del possibile riesame/riduzione, ma ritenuto irrilevante ai fini della giurisdizione nella controversia restitutoria

  • art. 56 del d.l. n. 76/2020

    richiamato come norma sopravvenuta che consente il riesame dei provvedimenti di decadenza, ma la sua possibile applicazione non incide sulla giurisdizione della causa di restituzione

  • art. 295 c.p.c.

    invocato per la sospensione necessaria del giudizio, ma il relativo motivo è assorbito

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito del ricorso originario e degli atti rilevanti ai fini del giudizio di cassazione

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale, cioè alla causa petendi e alla natura della posizione giuridica dedotta, non alla sola formulazione formale della domanda.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di produzione di energia copre le controversie che implicano l'esercizio, anche mediato, di poteri autoritativi dell'amministrazione sul regime incentivante; non ricomprende automaticamente ogni lite che abbia un collegamento storico con un provvedimento amministrativo.
  • Quando il provvedimento autoritativo che ha inciso sul rapporto è ormai definitivo e non è più in contestazione, esso opera solo come presupposto fattuale e giuridico della pretesa; la successiva azione di recupero delle somme si trasforma in una ordinaria domanda di ripetizione di indebito devoluta al giudice ordinario.
  • Le precedenti pronunce sulla giurisdizione amministrativa in materia di incentivi energetici non sono estensibili alle sole azioni restitutorie scollegate da una contestazione attuale del provvedimento di decadenza o di rideterminazione degli incentivi.
  • Nell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., una volta consolidato il venir meno del titolo, il giudice deve limitarsi ad accertare l'esistenza del pagamento e la sopravvenuta carenza di causa giustificativa, senza sindacare il merito del potere amministrativo ormai esaurito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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