Cassazione Civile, Ordinanza n. 26812/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 con cui una professionista del foro ha chiesto la liquidazione di compensi per attività giudiziale civile svolta in una precedente causa di impugnazione di cartella esattoriale. Il tribunale ha accolto la domanda e ha condannato il cliente al pagamento di Euro 11.705,59. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: (1) violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 per avere deciso il presidente istruttore in composizione monocratica anziché il tribunale in composizione collegiale; (2) violazione delle norme processuali sulla domanda e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per l'utilizzo di un documento asseritamente prodotto tardivamente; (3) erronea esclusione della prescrizione presuntiva; (4) violazione dell'onere della prova e dell'interesse ad agire, contestando la dimostrazione delle prestazioni e della legittimazione passiva; (5) erronea quantificazione del compenso e mancata considerazione della clausola di distrazione. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo che il provvedimento fosse appellabile, ma nel merito ha riconosciuto fondato il primo motivo.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo esperibile il ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost. perché il procedimento era stato instaurato ex art. 14 d.lgs. 150/2011, soggetto al regime di inappellabilità previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis. Ha poi accolto il primo motivo, qualificandolo come nullità per violazione della regola sulla composizione del giudice: nelle controversie di liquidazione dei compensi dell'avvocato ex art. 14 d.lgs. 150/2011 la decisione deve essere assunta dal tribunale in composizione collegiale. Poiché nel caso concreto la causa era stata trattata e decisa dal presidente istruttore in forma monocratica, l'ordinanza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Nola in composizione collegiale, in diversa composizione, anche per le spese. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 150/2011
Disciplina il procedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili; la controversia va trattata e decisa dal tribunale in composizione collegiale e non in forma monocratica.
art. 111 Cost.
Consente il ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento non appellabile emesso nel procedimento speciale applicabile.
art. 28 L. 794/1942
Richiamato come base originaria del ricorso per la liquidazione dei compensi professionali, come modificato dal d.lgs. 150/2011.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state inquadrate, per quanto rilevante, come violazione di norme processuali e nullità del procedimento.
art. 276 c.p.c.
È richiamato per affermare che la decisione deve essere deliberata da giudici che abbiano partecipato alla discussione.
art. 385, comma 3, c.p.c.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili soggetto all'art. 14 d.lgs. 150/2011, il tribunale deve decidere in composizione collegiale; la decisione resa da un giudice monocratico è nulla per vizio di composizione.
- Per stabilire il regime di impugnazione del provvedimento che liquida i compensi professionali, rilevano la qualificazione dell'azione e la forma del provvedimento adottato; ove il rito speciale preveda l'inappellabilità, il provvedimento è ricorribile immediatamente per cassazione.
- Quando la causa rientra nel rito speciale per la liquidazione dei compensi, i motivi ulteriori restano assorbiti se viene accolto il motivo che attiene alla nullità derivante dalla composizione illegittima del giudice.
- La violazione della regola sulla composizione del giudice integra un vizio processuale che impone la cassazione con rinvio al giudice competente in diversa composizione.
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