Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13337/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal decreto del Tribunale che ha dichiarato chiuso il fallimento di una società, dopo l’omologazione definitiva del concordato fallimentare e la presentazione del conto di gestione del curatore. L’assuntore del concordato ha reclamato tale chiusura davanti alla Corte d’appello, sostenendo che non potesse disporsi la chiusura prima dell’esecuzione integrale del concordato e che non fosse applicabile la c.d. ultrattività degli organi fallimentari per le attività ancora da compiere nella fase esecutiva, incluse le verifiche sul passivo e gli adempimenti finali. Rigettato il reclamo, l’assuntore ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 118, 120 e 130 l. fall., assumendo che la chiusura del fallimento fosse prematura e potesse intervenire solo dopo il completamento di tutti gli adempimenti previsti dal piano concordatario, compresi quelli fiscali finali e le attività di riparto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 130, comma 2, l. fall., le sole condizioni per la chiusura del fallimento in caso di concordato fallimentare sono la definitività del decreto di omologazione e la presentazione del rendiconto di gestione del curatore. Poiché tali condizioni risultavano entrambe presenti e non contestate, la chiusura disposta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’appello era legittima. La Corte ha chiarito che le attività residue di esecuzione del concordato possono proseguire anche dopo la chiusura della procedura fallimentare, sotto la vigilanza degli organi fallimentari, in forza della disciplina degli artt. 130 e 136 l. fall. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 118 l. fall.

    La norma non è ritenuta decisiva per escludere la chiusura del fallimento; l’ultrattività degli organi fallimentari non impedisce la prosecuzione delle attività esecutive del concordato dopo la chiusura della procedura.

  • art. 120 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il regime di chiusura previsto dall’art. 130 l. fall.

  • art. 130 l. fall.

    Per la chiusura del fallimento conseguente a concordato fallimentare sono necessarie soltanto la definitività del decreto di omologazione e la presentazione del rendiconto di gestione del curatore.

  • art. 116 l. fall.

    Il rendiconto di gestione deve essere predisposto dal curatore ai sensi di questa disposizione.

  • art. 136 l. fall.

    Dopo l’omologazione del concordato, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori sorvegliano l’adempimento; ciò conferma che l’esecuzione del concordato può proseguire anche dopo la chiusura del fallimento.

  • art. 26 l.f.

    Indica il procedimento di reclamo avverso il decreto del Tribunale poi confermato dalla Corte d’appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, in termini di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In caso di concordato fallimentare, la chiusura del fallimento è subordinata esclusivamente alla definitività del decreto di omologazione e alla presentazione del conto/rendiconto della gestione da parte del curatore, senza necessità di attendere l’integrale esecuzione del concordato.
  • La fase esecutiva del concordato fallimentare può proseguire anche dopo la chiusura del fallimento, poiché la chiusura della procedura giudiziale non estingue gli adempimenti previsti dal piano né il potere di vigilanza degli organi della procedura.
  • Le attività residue di liquidazione, pagamento dei creditori e verifica del passivo, se previste nel piano concordatario, si collocano nella fase esecutiva successiva all’omologa e non costituiscono ostacolo alla declaratoria di chiusura del fallimento.
  • L’ultrattività degli organi fallimentari, nel contesto del concordato fallimentare, non va letta in senso restrittivo: essa consente la prosecuzione delle attività necessarie all’esecuzione del concordato anche dopo la chiusura della procedura.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.