Cassazione Civile, Sentenza n. 17789/2020 del 26/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava il mancato riconoscimento della "rivalutazione della retribuzione pensionabile" ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 503/1992 per la pensione liquidata al raggiungimento dell'età pensionabile (17.9.1993), nonostante la cessazione dal servizio fosse avvenuta il 30.6.1973. Sosteneva che, avendo maturato il diritto alla pensione dopo l'entrata in vigore della riforma, l'INPS avrebbe dovuto applicare la rivalutazione anche alle anzianità contributive anteriori, indipendentemente dalla collocazione temporale del periodo contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la disciplina previgente resta applicabile, in base alla norma transitoria (art. 13 d.lgs. n. 503/1992), alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, per cui la contribuzione versata fino al 1973 rientra nel regime precedente alla riforma e non può essere rivalutata secondo l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 503/1992. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 6262/2011, Cass. n. 11836/2002, Cass. n. 9033/2017) e la Corte Costituzionale (n. 457/1998) sul diverso trattamento dei fondi previdenziali speciali rispetto all'AGO, e ha osservato la praticabile impossibilità di applicare la rivalutazione per periodi molto anteriori in assenza di retribuzione in periodo intercorso. Ricorrente condannata alle spese processuali e a contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 503 del 1992, art. 7, comma 4
Prevede la rivalutazione della retribuzione pensionabile (meccanismo di aggiornamento legato all'indice ISTAT) ma la sua applicabilità è stata valutata alla luce della disciplina transitoria; non si applica retroattivamente alle anzianità contributive anteriori alla riforma se il regime transitorio dispone altrimenti.
d.lgs. n. 503 del 1992, art. 13 (norma transitoria)
Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ... l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta ...; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.
Stabilisce che le anzianità contributive maturate prima del 1.1.1993 devono essere calcolate secondo la normativa previgente; pertanto la rivalutazione introdotta dal d.lgs. 503/1992 non modifica il computo delle anzianità anteriori alla riforma.
L. n. 297 del 1982, art. 11, co. 3
Introdusse la rivalutazione per le pensioni AGO; la Corte rileva che quella disciplina non si applicava automaticamente ai fondi speciali antecedentemente alla riforma 1992.
L. 4 dicembre 1956, n. 1450, art. 20, comma 2 (Fondo Telefonici) come modificata
Regolamentava la base pensionabile per il Fondo telefonici stabilendo criteri diversi rispetto all'AGO; la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la doglianza di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto all'AGO.
Giurisprudenza citata
Cass. n. 6262/2011; Cass. n. 11836/2002; Cass. n. 9033/2017; Corte Cost. n. 457/1998
Giurisprudenza costante che esclude l'applicazione retroattiva o estensiva delle regole AGO ai regimi speciali e sottolinea l'autonomia e le peculiarità dei fondi sostitutivi/esclusivi. In particolare Cass. 6262/2011 ha escluso l'applicazione della rivalutazione precedente alla riforma ai fondi telefonici.
Massime di principio
- La disciplina transitoria del d.lgs. n. 503/1992 (art. 13) mantiene per le anzianità contributive anteriori al 1/1/1993 il calcolo secondo la normativa previgente: quindi, anche se il diritto alla pensione matura dopo la riforma, i periodi contributivi anteriori restano soggetti al regime antico.
- Per i fondi previdenziali speciali (es. Fondo Telefonici) non si possono automaticamente importare singole regole del regime AGO; l'applicabilità va valutata nel quadro complessivo della gestione speciale e delle norme transitorie.
- La rivalutazione della retribuzione pensionabile introdotta dal d.lgs. n. 503/1992 non opera retroattivamente sulle anzianità acquisite prima della riforma se la norma transitoria lo esclude.
- In presenza di un lungo intervallo senza prestazione lavorativa e senza retribuzioni riferibili al periodo richiesto, l'applicazione della formula di rivalutazione indicizzata (basata su indici ISTAT e aumento percentuale per anno) può risultare di fatto inapplicabile o priva di senso pratico.
- In casi analoghi, verificare sempre: a) se il fondo è sostitutivo/esclusivo rispetto all'AGO; b) le date precise delle anzianità contributive rispetto al 1/1/1993; c) il contenuto delle norme transitorie e la giurisprudenza consolidata sul punto prima di chiedere ricalcoli.
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