Provvedimento AGCM I860 n. 30254 del 19/07/2022
CORSI CQC CONSORZIO AUTOSCUOLE PROVINCIA DI ENNA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti del Consorzio Interprovinciale Autoscuole di Enna, a seguito della denuncia dell’Autoscuola Cammarata. Il Consorzio aveva negato la dichiarazione di disponibilità di istruttori e veicoli necessaria affinché l’autoscuola potesse ottenere il nulla osta per svolgere autonomamente la parte teorica dei corsi per la Carta di Qualificazione del Conducente, riservando al Consorzio l’organizzazione dell’intero corso. L’Autorità ha ritenuto che tale politica potesse configurare una deliberazione di consorzio idonea a limitare la concorrenza, in violazione dell’art. 2 della legge n. 287/1990. Il provvedimento non accerta definitivamente l’infrazione e non irroga sanzioni.
Consorzio Autoscuole di Enna: rifiuto di rilasciare alle autoscuole consorziate la dichiarazione necessaria per svolgere autonomamente la teoria dei corsi CQC; avvio dell’istruttoria per possibile intesa restrittiva ex art. 2 L. 287/1990.
Oggetto e fase del procedimento
Il provvedimento riguarda la possibile intesa restrittiva posta in essere dal Consorzio Interprovinciale Autoscuole di Enna mediante il rifiuto di rilasciare alle autoscuole consorziate la dichiarazione di disponibilità di istruttori e veicoli necessaria per lo svolgimento della parte pratica dei corsi CQC. L’AGCM ha disposto l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990, senza formulare un accertamento definitivo dell’infrazione né irrogare sanzioni.
Parti e origine del procedimento
Il Consorzio Interprovinciale Autoscuole di Enna, costituito nel 2002 senza scopo di lucro, riunisce autoscuole della provincia e opera attraverso un’organizzazione comune destinata, tra l’altro, alla gestione di un centro di istruzione automobilistica e alla messa in comune di veicoli, istruttori e servizi connessi alla formazione dei conducenti.
L’Autoscuola Cammarata, consorziata e operante nel territorio di Enna, ha denunciato che il Consorzio le aveva negato, in due occasioni, la dichiarazione attestante la disponibilità di istruttori e veicoli per la parte pratica dei corsi necessari al conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente.
Quadro normativo
L’art. 123, comma 7, del Codice della strada consente a più autoscuole autorizzate di consorziarsi e costituire un centro di istruzione automobilistica, al quale possono demandare integralmente o parzialmente la formazione dei conducenti per le diverse categorie di patenti e per i documenti di abilitazione e qualificazione professionale, fatta eccezione per la patente di categoria B.
La disciplina della CQC deriva dalla direttiva 2003/59/CE ed è stata recepita in Italia dal decreto legislativo n. 286/2005, da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 50/2020. Il decreto ministeriale 30 luglio 2021 e la circolare del 15 ottobre 2021 prevedono che le autoscuole consorziate possano svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di istruzione automobilistica.
In tale ipotesi, l’autoscuola deve esibire, per ottenere il nulla osta, una dichiarazione del centro attestante la disponibilità di istruttori e veicoli. La normativa precisa inoltre che gli allievi devono essere iscritti presso le autoscuole aderenti e non direttamente presso il centro di istruzione.
Condotta del Consorzio
Il Consorzio ha adottato due deliberazioni, rispettivamente il 29 aprile 2017 e il 29 febbraio 2020, con cui ha negato all’Autoscuola Cammarata la disponibilità di mezzi e istruttori per la parte pratica dei corsi CQC.
A seguito della richiesta di informazioni dell’Autorità, il Consorzio ha confermato il mancato rilascio della dichiarazione, sostenendo di non esservi tenuto in base alla normativa vigente. L’AGCM ha quindi inviato una lettera di monito il 23 marzo 2022, evidenziando le criticità concorrenziali della condotta e invitando il Consorzio ad adeguarsi.
Con nota del 20 aprile 2022, il Consorzio ha tuttavia ribadito la propria posizione, dichiarando di voler avocare a sé lo svolgimento dei corsi nella loro interezza, sia per la parte teorica sia per quella pratica, pur in presenza della facoltà normativa delle singole autoscuole di svolgere autonomamente la teoria.
Mercato rilevante
L’ambito merceologico è individuato nei servizi professionali di autoscuola. Vi rientrano le attività relative al conseguimento e al rinnovo delle patenti di guida appartenenti alle diverse categorie, nonché i servizi relativi al conseguimento e al rinnovo della CQC.
La dimensione geografica è locale. Nel caso esaminato, il contesto di riferimento è la provincia di Enna, dove il Consorzio riunisce le autoscuole aderenti ed è indicato come unico consorzio provinciale di autoscuole.
Qualificazione giuridica preliminare
Le autoscuole esercitano stabilmente e a titolo oneroso un’attività economica e sono pertanto imprese ai fini della disciplina antitrust. Le decisioni adottate da un consorzio tra imprese costituiscono deliberazioni di consorzio rilevanti ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287/1990 e possono quindi integrare un’intesa restrittiva della concorrenza.
L’AGCM ha ritenuto che la decisione del Consorzio di riservare a sé l’intera esecuzione dei corsi CQC, negando la dichiarazione di disponibilità, potesse eliminare la concorrenza nella parte teorica dei corsi. La condotta appare idonea a limitare l’attività delle autoscuole consorziate oltre quanto necessario per la funzione del consorzio, consistente principalmente nella condivisione dei costosi veicoli e delle risorse necessarie per la formazione pratica.
Secondo la valutazione preliminare dell’Autorità, il comportamento si pone in contrasto con la disciplina che lascia alle autoscuole la possibilità di svolgere direttamente la teoria, utilizzando il centro consortile per la parte pratica. Il Consorzio avrebbe quindi trasformato una struttura destinata alla messa in comune delle risorse in uno strumento di accentramento dell’intero servizio.
Valutazioni dell’Autorità e avvio dell’istruttoria
La lettera di monito dell’AGCM non ha prodotto alcun cambiamento nella condotta del Consorzio. Il persistente rifiuto di rimuovere i profili critici ha indotto l’Autorità a ritenere necessario un approfondimento istruttorio.
Il provvedimento considera idonee a configurare un’intesa restrittiva:
- le deliberazioni del 29 aprile 2017 e del 29 febbraio 2020 con cui è stata negata la dichiarazione all’Autoscuola Cammarata;
- la politica generale di non rilascio delle dichiarazioni di disponibilità alle autoscuole consorziate;
- la decisione di riservare al Consorzio lo svolgimento sia della parte pratica sia della parte teorica dei corsi CQC.
L’istruttoria è stata avviata nei confronti del Consorzio Interprovinciale di Enna per accertare l’esistenza di una violazione dell’art. 2 della legge n. 287/1990. Il provvedimento non richiama una contestazione ai sensi dell’art. 101 TFUE né dell’art. 102 TFUE, e non dispone misure cautelari o altri rimedi immediati.
Svolgimento e termini
Ai rappresentanti legali del Consorzio è stato riconosciuto un termine di sessanta giorni dalla notificazione per esercitare il diritto di essere sentiti, con richiesta di audizione da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza.
Il responsabile del procedimento è stato individuato nella dott.ssa Valentina Depau. Il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 31 luglio 2023.
Esito e sanzioni
Il provvedimento è un atto di avvio dell’istruttoria. Non contiene un accertamento definitivo dell’infrazione, non approva impegni, non adotta misure cautelari e non irroga sanzioni pecuniarie.
Punti principali
Parti coinvolte
Il Consorzio Interprovinciale Autoscuole di Enna è un consorzio senza scopo di lucro tra autoscuole, operante quale centro di istruzione automobilistica. L’Autoscuola Cammarata, consorziata e attiva nella provincia di Enna, ha denunciato il diniego della dichiarazione di disponibilità.
Condotta contestata
Il Consorzio ha adottato delibere, nelle assemblee del 29 aprile 2017 e del 29 febbraio 2020, con cui ha negato all’Autoscuola Cammarata la disponibilità di mezzi e istruttori per la parte pratica dei corsi CQC. Ha inoltre comunicato di non voler rilasciare in via generale tali dichiarazioni alle autoscuole consorziate, intendendo gestire direttamente sia la parte teorica sia quella pratica dei corsi.
Rilevanza normativa
La disciplina applicabile consente all’autoscuola consorziata di svolgere direttamente la parte teorica del corso CQC e di demandare la parte pratica al centro di istruzione automobilistica, previa dichiarazione di disponibilità di istruttori e veicoli. Il rifiuto del Consorzio ostacola l’esercizio di tale facoltà.
Mercato rilevante
L’ambito merceologico è individuato nei servizi professionali di autoscuola, inclusi i servizi relativi al conseguimento e rinnovo delle patenti e al rilascio della CQC. La dimensione geografica è locale e coincide con la provincia di Enna, territorio in cui il Consorzio raggruppa le autoscuole aderenti.
Esito del provvedimento
L’AGCM ha avviato, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990, un procedimento volto ad accertare una possibile violazione dell’art. 2 della medesima legge. Il termine di conclusione è stato fissato al 31 luglio 2023; non sono state adottate sanzioni nel provvedimento di avvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di AGCM
- Intesa e abuso · 19 lug 2022Provvedimento AGCM A551 n. 30248 del 19/07/2022
- Intesa e abuso · 5 lug 2022Provvedimento AGCM A550 n. 30221 del 05/07/2022
- Intesa e abuso · 5 lug 2022Provvedimento AGCM A552 n. 30215 del 05/07/2022
- Intesa e abuso · 4 ago 2022Provvedimento AGCM A547 n. 30276 del 04/08/2022
- Intesa e abuso · 4 ago 2022Provvedimento AGCM I814 n. 30284 del 04/08/2022
- Intesa e abuso · 21 giu 2022Provvedimento AGCM A536 n. 30205 del 21/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in AGCM →