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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A547 n. 30276 del 04/08/2022

CONDOTTE DI WIND TRE A DANNO DEI RIVENDITORI

AGCMA547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha esaminato, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 192/1998 e dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, alcune condotte di Wind Tre nei confronti della rete di rivenditori monomarca: reverse charge con cessione del credito, storni pro rata, modifiche unilaterali peggiorative e modalità di recesso. Wind Tre ha presentato impegni, modificati dopo il market test, volti a garantire flussi finanziari sostenibili, maggiore preavviso e trasparenza, limiti agli storni e controllo indipendente. L’Autorità ha reso gli impegni obbligatori e chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione.

Wind Tre e i rivenditori monomarca: contestate pratiche contrattuali potenzialmente lesive della dipendenza economica; procedimento chiuso con impegni obbligatori senza accertamento dell’infrazione.

Wind Tre – condotte nei confronti dei rivenditori monomarca

Il provvedimento riguarda l’istruttoria avviata nei confronti di Wind Tre S.p.A. per possibili profili di abuso di dipendenza economica ai sensi dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192. L’Autorità ha esaminato i rapporti contrattuali tra Wind Tre e la propria rete di rivenditori monomarca e ha chiuso il procedimento rendendo obbligatori gli impegni presentati dall’operatore, senza accertare l’infrazione.

Parti e origine del procedimento

Wind Tre è un’impresa di telecomunicazioni controllata dal gruppo CK Hutchison Holdings Limited, attiva nei servizi di telecomunicazione fissa e mobile e subentrata, dopo l’incorporazione di H3G, nei rapporti contrattuali con la relativa rete distributiva. Il segnalante era una società a controllo familiare che aveva gestito punti vendita nel Lazio prima come rivenditore H3G e poi come rivenditore Wind Tre; il rapporto era cessato a seguito del recesso esercitato da Wind Tre nei primi mesi del 2018.

L’istruttoria è stata avviata con provvedimento n. 29874 del 4 novembre 2021 ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, della legge n. 192/1998 e dell’articolo 14 della legge n. 287/1990. Nel procedimento sono intervenute l’associazione Codici e Telecom Italia S.p.A.; il fascicolo è stato istruito mediante richieste di informazioni, accessi e audizioni di Wind Tre.

Contesto contrattuale e condotte contestate

Secondo la delibera di avvio, i vincoli contrattuali dovevano essere valutati anche nel loro insieme, in quanto potenzialmente idonei a determinare uno squilibrio significativo tra entrate e uscite dei rivenditori. Il rapporto era caratterizzato da una sostanziale obbligazione di esclusiva, riconducibile sia a una clausola di non concorrenza sia agli obblighi relativi ad arredi, dotazioni e materiali utilizzabili nei punti vendita.

Le principali criticità individuate erano le seguenti:

  • il meccanismo di reverse charge con contestuale cessione del credito, in base al quale Wind Tre incassava dal cliente finale l’importo comprensivo dell’IVA, mentre il rivenditore, quale soggetto che emetteva lo scontrino, restava tenuto al versamento dell’imposta all’erario;
  • il meccanismo degli storni pro rata, applicato alle vendite rateali dei dispositivi, che consentiva a Wind Tre di stornare dalle commissioni del rivenditore la quota riferita alle rate non pagate dal cliente finale;
  • il susseguirsi di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, compresi i piani compensi, potenzialmente idonee a rendere difficile la previsione dell’andamento economico dell’attività;
  • il recesso di Wind Tre dai contratti in essere con il segnalante, ritenuto potenzialmente ingiustificato nel contesto complessivo del rapporto;
  • l’interazione tra tali elementi e l’esclusiva sostanziale, che poteva limitare la capacità del rivenditore di riorganizzarsi o di svolgere attività alternative.

Impegni presentati da Wind Tre

Wind Tre ha presentato gli impegni definitivi il 24 marzo 2022. Dopo la pubblicazione per il market test e la ricezione delle osservazioni di TIM, del segnalante e di diversi rivenditori, l’operatore ha trasmesso modifiche accessorie l’11 luglio 2022.

Estensione del preavviso e continuità operativa

In caso di cessazione del rapporto, il rivenditore monomarca può richiedere un prolungamento di 60 giorni del periodo di preavviso, sia quando il recesso sia stato esercitato dal rivenditore sia quando sia stato comunicato da Wind Tre. Per tutta la durata del preavviso, inclusa l’eventuale estensione, Wind Tre deve garantire:

  • la continuità dei codici, dei software e dell’hardware necessari alle vendite e alle attivazioni;
  • la prosecuzione dell’operatività e il pagamento delle competenze maturate;
  • la disponibilità degli arredi e delle dotazioni informatiche fino alla cessazione del rapporto;
  • la gestione dei pagamenti e delle pendenze attive e passive anche dopo la cessazione;
  • la stabilità delle condizioni economiche, di approvvigionamento e di pagamento dei terminali già applicate durante il rapporto.

Il ritiro degli arredi e delle dotazioni in comodato avviene solo dopo la cessazione. Le condizioni di approvvigionamento e pagamento dei terminali, incluso il pagamento dilazionato a 45 giorni fine mese data fattura, devono rimanere invariate durante il preavviso. Per eventuali contestazioni relative a richieste di pagamento anticipato, il rivenditore può rivolgersi al Monitoring Trustee.

Reverse charge e cessione del credito

L’impegno non elimina il reverse charge, che Wind Tre ha dichiarato essere imposto dalla normativa applicabile, ma disciplina la sequenza temporale dei flussi finanziari. In particolare, l’accredito per la vendita rateale dei telefoni avviene mediamente entro sei giorni dalla vendita al cliente finale e comunque entro un massimo di dieci giorni, salvo la necessità di integrare la documentazione per validare la vendita.

Il conteggio delle commissioni maturate viene trasmesso entro i primi cinque giorni solari del secondo mese successivo a quello di competenza. Le fatture per l’acquisto dei prodotti scadono a 45 giorni fine mese data fattura e possono essere compensate con gli accrediti derivanti dalle vendite rateali e con le commissioni maturate.

Wind Tre si è inoltre impegnata a:

  • garantire una consegna dei terminali non superiore mediamente a due giorni lavorativi dalla spedizione;
  • assicurare che l’acconto versato dal cliente finale sia mediamente superiore al 22%, corrispondente al valore dell’IVA indicato negli impegni;
  • sbloccare manualmente entro cinque giorni dalla scadenza gli ordini eventualmente bloccati per mancato pagamento, salvo valutazioni creditizie o precedenti di insolvenza particolarmente critici;
  • mantenere attivo e accessibile il portale PagoDealer;
  • conservare la reportistica relativa a fatture, accrediti, commissioni, singoli dispositivi e relativi codici IMEI;
  • fornire, dopo la chiusura del rapporto, evidenza delle partite attive e passive per almeno tre mesi, con possibilità di estensione in caso di pendenze non definite.

Le informazioni fornite da Wind Tre sulla tempistica media tra spedizione, vendita e pagamento hanno evidenziato, secondo l’Autorità, un margine temporale positivo per il rivenditore tra l’accredito della vendita e il pagamento della fornitura.

Superamento degli storni pro rata

Wind Tre ha dichiarato che il meccanismo degli storni pro rata, già eliminato per le attivazioni a partire da marzo 2017, non sarebbe stato applicato alla rete proveniente dall’allora Wind e ha assunto l’obbligo di non reintrodurlo per tutta la durata degli impegni.

Il sistema attualmente applicato riguarda soltanto cessazioni del contratto del cliente finale entro un periodo più limitato e per cause specifiche, quali mancata attivazione, morosità o frode. Wind Tre deve mantenere il valore medio complessivo degli storni al di sotto della soglia del 4,2% dell’importo mensilmente erogato. In caso di superamento, deve analizzarne le cause e informare il Monitoring Trustee, che può proporre azioni correttive e informare l’Autorità.

Gli impegni prevedono anche una maggiore trasparenza sulle ragioni dello storno e un contraddittorio con il rivenditore. L’Autorità ha ritenuto che il nuovo meccanismo, per durata, cause e soglia quantitativa, non fosse idoneo a produrre lo stesso squilibrio finanziario del precedente sistema pro rata.

Rimodulazioni contrattuali peggiorative

Per tutte le modifiche in pejus, incluse quelle relative ai termini di pagamento, Wind Tre deve estendere da 10-15 giorni a 30 giorni il periodo entro il quale il rivenditore può accettare o rifiutare la modifica. L’operatore deve inoltre illustrare ai rivenditori le motivazioni della variazione, anche tramite convention o riunioni territoriali.

Sul piano sostanziale, la riduzione percentuale delle commissioni non può essere superiore alla riduzione percentuale dei ricavi retail consumer di Wind Tre, a parità di periodo e di valore dell’offerta. Prima di introdurre una variazione peggiorativa, Wind Tre deve verificare il rispetto di tale parametro. Restano fermi i termini di pagamento disciplinati dall’impegno sul reverse charge.

Market test e valutazione dell’Autorità

TIM ha sostenuto che l’estensione del preavviso avrebbe potuto disincentivare la mobilità dei rivenditori tra operatori. I rivenditori partecipanti, invece, hanno generalmente valutato positivamente gli impegni, pur chiedendo maggiore certezza sulle condizioni di approvvigionamento, sulla gestione delle pendenze, sugli storni e sull’indipendenza del Monitoring Trustee.

A seguito del market test, Wind Tre ha rafforzato gli impegni mediante:

  • stabilità delle condizioni di approvvigionamento e pagamento durante il preavviso;
  • garanzia di consegna dei terminali e disciplina dello sblocco degli ordini;
  • obblighi più dettagliati sui flussi finanziari e sulla documentazione post-cessazione;
  • riduzione della soglia degli storni dal 7% al 4,2%;
  • estensione delle rimodulazioni a tutte le modifiche in pejus, inclusi i termini di pagamento;
  • requisiti più stringenti di terzietà, indipendenza, competenza e assenza di conflitti di interesse per il Monitoring Trustee.

L’Autorità ha ritenuto gli impegni idonei, attuabili, verificabili e proporzionati rispetto alle criticità individuate. Ha considerato determinante la valutazione congiunta delle misure: l’estensione del preavviso agevola la riorganizzazione del rivenditore; la disciplina dei flussi riduce il rischio di tensioni finanziarie e fiscali; il superamento degli storni pro rata elimina il principale elemento storico di esposizione debitoria; le regole sulle modifiche contrattuali aumentano prevedibilità e trasparenza.

Monitoring Trustee, durata e attuazione

Wind Tre deve nominare un Monitoring Trustee entro i termini indicati negli impegni, scegliendolo tra soggetti esterni all’azienda con comprovata esperienza nelle telecomunicazioni. Il professionista non deve essere stato dipendente del gruppo negli ultimi tre anni, né aver ricevuto incarichi dal gruppo o trovarsi in situazione di conflitto di interessi.

Il Monitoring Trustee ha il compito di verificare l’attuazione degli impegni, fungere da punto di riferimento e arbitro nelle eventuali controversie relative alla loro applicazione e trasmettere periodiche relazioni all’Autorità.

Gli impegni hanno durata di tre anni dalla data di approvazione. Gli impegni relativi ai flussi finanziari e agli storni hanno attuazione immediata; quelli relativi al preavviso, alle rimodulazioni e al Monitoring Trustee devono essere attuati entro due mesi dall’approvazione.

Esito del procedimento

Ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, l’AGCM ha reso obbligatori gli impegni definitivi di Wind Tre, nella versione integrata dalle modifiche accessorie dell’11 luglio 2022. Il procedimento è stato chiuso senza accertare l’infrazione dell’articolo 9 della legge n. 192/1998.

Non sono state irrogate sanzioni pecuniarie. Wind Tre deve presentare all’Autorità, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, una relazione sullo stato di attuazione degli impegni.

Punti principali

Condotte oggetto di istruttoria

La delibera di avvio aveva individuato un possibile squilibrio contrattuale complessivo derivante dal reverse charge, dagli storni pro rata, dalle modifiche unilaterali dei piani compensi e dal recesso di Wind Tre, in un contesto di sostanziale esclusiva dei rivenditori monomarca.

Impegni sul recesso

Il rivenditore può chiedere un’estensione di 60 giorni del preavviso, mantenendo operatività, codici, software, hardware, arredi, dotazioni e flussi di pagamento. Durante il preavviso restano invariate le condizioni economiche, di approvvigionamento e di pagamento dei terminali.

Impegni sui flussi finanziari

Wind Tre ha definito tempi per accrediti, commissioni e fatture, mantenendo attivi PagoDealer e la reportistica amministrativa. L’accredito per le vendite rateali avviene mediamente in sei giorni e le fatture dei terminali hanno scadenza a 45 giorni fine mese data fattura.

Storni e rimodulazioni

Wind Tre si è impegnata a non reintrodurre gli storni pro rata applicati in passato, a mantenere gli storni attuali sotto una soglia media del 4,2% e a rafforzare trasparenza e contraddittorio. Le modifiche peggiorative devono essere comunicate con 30 giorni di anticipo e le riduzioni delle commissioni non possono eccedere, in percentuale, la riduzione dei ricavi retail consumer comparabili.

Esito e monitoraggio

Gli impegni, validi per tre anni, sono stati resi obbligatori ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990. È prevista la nomina di un Monitoring Trustee indipendente e la presentazione all’AGCM di una relazione sullo stato di attuazione entro 60 giorni dalla notifica.

Come è indicizzato

Materieabuso di dipendenza economicaclausole di esclusivarimodulazioni contrattualisanzioni antitrustimpegni

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