Provvedimento AGCM I814 n. 30284 del 04/08/2022
DIRITTI INTERNAZIONALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento dà esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4696/2022, che aveva parzialmente annullato la sanzione irrogata nel 2019 a Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione e MP & Silva Holding S.A. per la partecipazione coordinata alle gare indette dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per l’assegnazione dei diritti televisivi delle competizioni calcistiche nei territori esteri. L’AGCM, ricostruito il fatturato dell’ultimo esercizio chiuso in conformità ai criteri indicati dal giudice, ridetermina la sanzione solidale da 63.997.849,90 euro a 424.020,10 euro.
Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. e MP & Silva Holding S.A.: rideterminazione della sanzione per intesa anticoncorrenziale nelle gare per i diritti TV internazionali della Serie A; sanzione ridotta a 424.020,10 euro.
Rideterminazione della sanzione nel caso Diritti Internazionali
Il provvedimento riguarda la rideterminazione della sanzione applicata a Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione e MP & Silva Holding S.A. nell’ambito del procedimento I814 – Diritti Internazionali. L’infrazione sostanziale era già stata accertata dall’AGCM nel 2019 e consisteva in un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 TFUE, relativa al coordinamento della partecipazione alle gare per l’assegnazione dei diritti televisivi delle competizioni calcistiche della Serie A nei territori diversi dall’Italia.
Accertamento originario e sanzione iniziale
Con il provvedimento n. 27656 del 24 aprile 2019, l’AGCM aveva accertato l’intesa nei confronti di Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding S.A., IMG Media UK Limited, IMG Worldwide LLC, B4 Capital SA, B4 Italia S.r.l. e BE4 Sarl. Alle prime tre società era stata applicata, in solido, una sanzione pari a 63.997.849,90 euro, determinata tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione.
Intervento del Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4696 del 9 giugno 2022, ha accolto parzialmente il ricorso proposto da Media Partners & Silva Limited in liquidazione e MP Silva S.r.l. in liquidazione, annullando in parte il provvedimento del 2019 limitatamente alla sanzione. Il giudice amministrativo ha ritenuto non adeguatamente rispettato il principio di proporzionalità, poiché l’AGCM aveva utilizzato come riferimento i dati di bilancio del 2016, considerando il fatto che per gli anni successivi non risultavano depositati bilanci.
Il Consiglio di Stato ha precisato che l’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 individua come base di calcolo il fatturato dell’“ultimo esercizio chiuso”, e non necessariamente quello risultante dall’ultimo bilancio depositato. Ha quindi rinviato gli atti all’AGCM affinché ricostruisse il fatturato dell’ultimo esercizio chiuso più prossimo alla notifica della diffida, nel quale la società aveva effettivamente operato, anche sulla base delle evidenze disponibili. Qualora fosse risultato che il 2016 era l’ultimo anno di effettiva operatività, l’Autorità avrebbe dovuto tenere conto dello stato di crisi del gruppo nel periodo precedente all’irrogazione della sanzione.
Ricostruzione del fatturato rilevante
In ottemperanza alla pronuncia giudiziale, l’AGCM ha esaminato la documentazione prodotta dalle società l’8 luglio 2022. Da tale documentazione è risultato che Media Partners & Silva Limited aveva generato ricavi pari a 4.240.201 euro nel periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 22 maggio 2019, indicato come annualità antecedente all’adozione del provvedimento. La liquidatrice della società ha inoltre dichiarato che, dal 1° luglio 2018, non erano stati conseguiti ulteriori ricavi.
Per MP Silva Italia e MP & Silva Holding S.A. non risultava invece alcun ricavo riferibile all’anno precedente all’adozione del provvedimento, poiché entrambe le società risultavano chiuse a seguito di procedure di liquidazione e fallimento. L’ammontare complessivo del fatturato globale assunto dall’Autorità ai fini dell’applicazione della soglia del 10% è stato pertanto fissato in 4.240.201 euro.
Entità economica e responsabilità solidale
L’AGCM ha confermato che Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione e MP & Silva Holding S.A. appartengono alla medesima entità economica, secondo le valutazioni già svolte nel provvedimento del 2019. In applicazione del punto 32 delle Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni, le tre società restano solidalmente responsabili del pagamento della sanzione.
Rideterminazione della sanzione
Sulla base del fatturato ricostruito e dei parametri indicati dal Consiglio di Stato, l’AGCM ha rideterminato la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva e solidale a carico delle tre società in 424.020,10 euro. L’importo corrisponde al 10% del fatturato globale rilevante pari a 4.240.201 euro e sostituisce la precedente sanzione di 63.997.849,90 euro.
La rideterminazione riguarda esclusivamente l’importo della sanzione nei confronti delle tre società interessate dal rinvio e non modifica l’accertamento dell’intesa restrittiva della concorrenza già contenuto nel provvedimento del 2019.
Impugnazioni
Il provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo, fatti salvi i maggiori termini previsti dall’articolo 41, comma 5, dello stesso Codice. È inoltre ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Punti principali
Infrazione originaria
Con il provvedimento n. 27656 del 24 aprile 2019 l’AGCM aveva accertato una violazione dell’articolo 101 TFUE mediante condotte volte a coordinare la partecipazione alle gare per i diritti TV delle competizioni di calcio della Serie A nei territori diversi dall’Italia.
Società interessate dalla rideterminazione
La rideterminazione riguarda Media Partners & Silva Limited, MP Silva S.r.l. in liquidazione e MP & Silva Holding S.A., considerate appartenenti alla medesima entità economica e solidalmente responsabili della sanzione.
Rinvio del Consiglio di Stato
La sentenza n. 4696 del 9 giugno 2022 ha ritenuto sproporzionata la sanzione originaria perché fondata sui dati di bilancio 2016, invece che sul fatturato dell’ultimo esercizio chiuso nel quale le società avevano operato, anche se il bilancio non era stato depositato.
Base di fatturato utilizzata
Dalla documentazione prodotta è emerso che Media Partners & Silva Limited aveva generato 4.240.201 euro nel periodo indicato come annualità antecedente all’adozione del provvedimento, mentre MP Silva Italia e MP & Silva Holding S.A. non avevano conseguito ricavi, risultando chiuse per liquidazione e fallimento.
Nuova sanzione
L’AGCM ha fissato la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva e solidale in 424.020,10 euro, pari al 10% del fatturato globale considerato rilevante.
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