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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31837/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per far dichiarare inefficaci verso la massa diversi pagamenti eseguiti dalla società poi fallita in favore della controparte nel periodo sospetto antecedente il fallimento. Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda, ma la Corte d'appello aveva limitato l'inefficacia ai soli pagamenti di cui risultava prova documentale certa, rigettando le ulteriori domande perché, a suo dire, la curatela non aveva provato ciascun singolo pagamento. In cassazione la curatela deduceva: 1) falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., sostenendo che la convenuta non aveva specificamente contestato i fatti costitutivi dei pagamenti indicati in citazione; 2) falsa applicazione degli stessi articoli per avere la Corte territoriale omesso di valorizzare alcuni estratti di conto corrente che comprovavano ulteriori pagamenti non specificamente contestati; 3) omesso esame di tali estratti di conto corrente, decisivi e discussi tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata in diritto la sentenza d'appello nella parte in cui aveva escluso l'effetto della non contestazione. Ha affermato che, quando l'attore allega specificamente i fatti costitutivi della domanda, il convenuto deve contestarli in modo chiaro e analitico; una contestazione generica o di stile, o rivolta solo al valore probatorio dei documenti prodotti, non è sufficiente a evitare che quei fatti siano considerati ammessi. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché riesamini le domande revocatorie relative ai pagamenti non già accolti e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    art. 67 I.fall.; art. 67, secondo comma I.fall.

    viene richiamato come base dell'azione revocatoria fallimentare esercitata dalla curatela per far dichiarare inefficaci i pagamenti eseguiti prima del fallimento

  • art. 115 c.p.c.

    art. 115, primo comma, cod. proc. civ.

    il principio di non contestazione, pur formalizzato dalla riforma del 2009, è considerato già operante come diritto vivente nei rapporti processuali rilevanti per la causa

  • art. 167 c.p.c.

    art. 167, primo comma, cod. proc. civ.

    il convenuto deve prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti costitutivi allegati dall'attore; la mancata contestazione specifica comporta ammissione del fatto e esonero della controparte dalla prova

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    art. 360, n. 5), cod. proc. civ.

    norma invocata per denunciare l'omesso esame di estratti di conto corrente ritenuti decisivi

Massime di principio

  • Nel giudizio civile, il convenuto deve contestare in modo chiaro, analitico e specifico i fatti costitutivi della domanda quando essi siano stati allegati con precisione; una contestazione meramente generica o di stile non è idonea a superare la regola della non contestazione.
  • La non contestazione opera sui fatti costitutivi primari della pretesa, non sul mero valore probatorio dei documenti prodotti dall'attore: contestare solo la prova non equivale a contestare il fatto storico allegato.
  • Quando il fatto costitutivo della domanda è specificamente indicato, il giudice non può porlo a base del rigetto soltanto perché la parte convenuta ha riservato di confutare la prova, senza aver negato in modo puntuale l'accadimento storico dedotto.
  • Se il convenuto non contesta specificamente data, contenuto ed esistenza del fatto allegato, quel fatto deve ritenersi ammesso e non necessita di ulteriore prova.
  • Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e riesaminare la controversia alla luce della corretta applicazione della regola processuale sulla non contestazione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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