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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/407

Regolamento delegato (UE) 2021/407 della Commissione del 3 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’acido citrico come principio attivo nell’allegato I del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 per inserire l’acido citrico nell’allegato I tra i principi attivi che non destano preoccupazione. La misura si fonda sul parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche e sul precedente iter di approvazione dell’acido citrico per i biocidi di tipo 2. L’effetto pratico è l’aggiornamento dell’elenco dei principi attivi agevolati, con indicazione del numero CE, del CAS e del grado minimo di purezza valutato.

Integrazione dell’acido citrico nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, tra i principi attivi dei biocidi che beneficiano di un trattamento agevolato perché non destano preoccupazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a livello dell’Unione europea e incide sul regime dei biocidi disciplinato dal regolamento (UE) n. 528/2012. In concreto riguarda l’acido citrico, già approvato come principio attivo per i biocidi di tipo di prodotto 2, e la sua inclusione nell’allegato I del regolamento sui biocidi, nella categoria 6 dell’elenco di cui all’articolo 25, lettera a). Non introduce esclusioni ulteriori, ma precisa il grado minimo di purezza valutato e la possibilità di utilizzare un principio attivo con purezza diversa purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica.

Integrazione dell’acido citrico nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012

Il regolamento delegato (UE) 2021/407 interviene sulla disciplina europea dei biocidi per includere l’acido citrico nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. La modifica recepisce il parere favorevole dell’ECHA e prende atto del fatto che il principio attivo è stato già approvato per i biocidi del tipo di prodotto 2.

Contesto e base normativa

L’intervento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Nei considerando si ricorda che l’acido citrico è stato valutato nel programma di riesame dei principi attivi esistenti, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nell’ambito del programma di lavoro istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.

Valutazione scientifica e precedenti atti di approvazione

Il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, adottato il 16 febbraio 2016 dal comitato sui biocidi, ha concluso che i biocidi del tipo di prodotto 2 contenenti acido citrico possono essere considerati conformi alle prescrizioni applicabili. Sulla base di tale valutazione, l’acido citrico è stato poi approvato come principio attivo destinato all’uso nei biocidi di tipo 2 dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938.

Ragioni dell’inclusione nell’allegato I

L’Agenzia ha inoltre concluso che l’acido citrico non desta preoccupazione e può quindi essere incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione accoglie questa conclusione e dispone l’inserimento del principio attivo nell’elenco di cui all’articolo 25, lettera a), collocandolo nella categoria 6 dell’allegato I. Il considerando chiarisce che la classificazione in tale categoria deriva dal fatto che la valutazione si è basata su un fascicolo conforme all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE.

Contenuto dell’allegato modificato

Nell’allegato I viene aggiunta la seguente voce:

  • numero CE: 201-069-1;
  • nome/gruppo: acido citrico;
  • numero CAS: 77-92-9;
  • restrizione tecnica: grado minimo di purezza del principio attivo pari a 995 g/kg.

La nota a piè di pagina precisa che tale valore corrisponde alla purezza del principio attivo valutato; tuttavia, il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può avere una purezza pari o diversa, purché ne sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione adotta il regolamento delegato ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, con la finalità di modificare l’allegato I di tale regolamento e includervi l’acido citrico come principio attivo.

Presupposti tecnico-scientifici

L’acido citrico era stato valutato nell’ambito del programma di riesame di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Il parere del comitato sui biocidi dell’ECHA, adottato il 16 febbraio 2016, ha concluso che i biocidi del tipo di prodotto 2 contenenti acido citrico possono essere conformi alle prescrizioni applicabili; successivamente l’acido citrico è stato approvato per l’uso in tali biocidi dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938.

Integrazione nell’allegato I e classificazione

In base al parere dell’Agenzia, l’acido citrico è inserito nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 perché ritenuto non preoccupante. Poiché la valutazione è avvenuta sulla base di un fascicolo conforme all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, il principio attivo è classificato nella categoria 6 dell’allegato I.

Dati identificativi e requisiti di purezza

Nell’allegato I viene aggiunta una voce per l’acido citrico con numero CE 201-069-1 e numero CAS 77-92-9. È indicato un grado minimo di purezza del principio attivo pari a 995 g/kg. La nota precisa che il principio attivo presente nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, se è dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichemercato internosicurezza dei prodotti

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