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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1627

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione del 3 novembre 2020 relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19

Normativa europea32020R1627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce deroghe temporanee e mirate al regime ordinario del sistema di prestazioni e tariffazione del cielo unico europeo per far fronte agli effetti eccezionali della pandemia di COVID-19 sul traffico aereo. Rivede i tempi e le modalità di fissazione degli obiettivi prestazionali dell’RP3, disciplina la presentazione dei piani di miglioramento delle prestazioni e adatta il calcolo degli indicatori, dei tassi unitari e dei relativi adeguamenti. Prevede inoltre obblighi informativi supplementari per i fornitori di servizi di navigazione aerea e l’applicazione immediata del regolamento.

Misure eccezionali temporanee per adeguare il sistema di prestazioni e di tariffazione del cielo unico europeo al terzo periodo di riferimento (2020-2024) in ragione della pandemia di COVID-19.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al terzo periodo di riferimento (RP3) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo, disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Riguarda in particolare gli Stati membri, le autorità nazionali di vigilanza, la Commissione europea, il gestore della rete e i fornitori di servizi di navigazione aerea, nonché gli utenti dello spazio aereo tramite gli effetti sui tassi unitari. Salvo deroghe espressamente previste, continuano ad applicarsi le norme del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317; restano inoltre impregiudicati gli adeguamenti dei tassi unitari derivanti dal secondo periodo di riferimento basati sul regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013.

Misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento del cielo unico europeo a seguito della COVID-19

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 interviene sul sistema di prestazioni e di tariffazione del cielo unico europeo per l’RP3 (2020-2024), introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. La finalità è adattare, in via temporanea e straordinaria, obiettivi, procedure e meccanismi tariffari alla drastica contrazione del traffico aereo causata dalla pandemia di COVID-19, evitando effetti finanziari distorsivi sugli utenti dello spazio aereo e garantendo la continuità del sistema.

Contesto e rapporto con la disciplina ordinaria

Il regolamento precisa che la disciplina generale del regolamento (UE) 2019/317 continua ad applicarsi, salvo deroga espressa. Le misure eccezionali sono giustificate dall’impatto senza precedenti della pandemia sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e sulle variabili utilizzate per la costruzione del sistema di prestazioni, in particolare traffico previsto, costi determinati, obiettivi prestazionali, incentivi e meccanismi di risk sharing.

Revisione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione

La Commissione deve fissare obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3 entro il 1° maggio 2021. A tal fine, le autorità nazionali di vigilanza devono trasmettere entro il 15 dicembre 2020 i dati sui costi iniziali e le informazioni sulle previsioni di traffico relative all’RP3. La procedura è semplificata rispetto alla disciplina ordinaria dell’articolo 9 del regolamento 2019/317: alcune prescrizioni e termini non si applicano integralmente, mentre la consultazione riguarda i valori contenuti nei progetti di obiettivi rivisti. Gli obiettivi rivisti comprendono anche l’indicatore essenziale di prestazione modificato previsto dal regolamento eccezionale.

Piani di miglioramento delle prestazioni e applicazione retroattiva

Dopo l’adozione degli obiettivi rivisti dell’Unione, gli Stati membri devono predisporre e trasmettere alla Commissione, entro il 1° ottobre 2021, i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi coerenti con quelli dell’Unione. Anche tali piani devono includere l’indicatore modificato di cui all’articolo 4. Per il settore dell’efficienza economica, gli obiettivi definitivi inseriti nei piani si applicano retroattivamente dall’inizio dell’RP3, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2019/317, ma producono effetti finanziari solo attraverso gli adeguamenti dei tassi unitari negli anni successivi.

Sistemi di incentivi e piano di prestazioni della rete

In materia di capacità, i sistemi di incentivi sono limitati agli anni civili 2022, 2023 e 2024; gli effetti finanziari dei riporti e degli adeguamenti dei tassi unitari decorrono solo dal primo anno successivo all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni. Inoltre, il gestore della rete deve presentare alla Commissione, entro il 1° ottobre 2021, un progetto rivisto di piano di prestazioni della rete per l’RP3, in ragione del mutamento sostanziale delle circostanze intervenuto dopo la prima presentazione.

Indicatori di prestazione: calcolo del DUC per il 2020-2021

Per attenuare l’effetto della volatilità del traffico, il regolamento dispone che l’indicatore relativo al cambiamento del costo unitario determinato medio a livello dell’Unione per i servizi di rotta sia calcolato, per il 2020 e il 2021, come valore combinato del biennio, espresso rispetto al valore di riferimento dell’Unione. Lo stesso approccio si applica, a livello locale, all’indicatore DUC per i servizi di rotta: i due anni sono trattati come un unico periodo, con un unico DUC medio calcolato come rapporto tra costi determinati e unità di servizio totali della zona tariffaria interessata.

Adeguamenti dei tassi unitari e ripartizione temporale

Il regolamento modifica il meccanismo di calcolo e applicazione degli adeguamenti dei tassi unitari per gli anni 2020 e 2021, trattandoli come un periodo unico ai fini delle variazioni derivanti dalle differenze tra unità di servizio previste ed effettive e, in alternativa, tra costi determinati e costi effettivi. Gli adeguamenti corrispondenti sono rinviati agli anni 2023 e 2024. Per gli adeguamenti calcolati ai sensi dell’articolo 29 del regolamento 2019/317, la ripartizione avviene in via ordinaria su cinque anni civili dall’anno successivo all’adozione del piano, con possibilità per le autorità nazionali di vigilanza di estendere il periodo fino a sette anni per evitare effetti sproporzionati sui tassi unitari.

Obblighi informativi e monitoraggio

Entro il 15 dicembre 2020, i fornitori di servizi di navigazione aerea devono presentare una relazione sulle misure adottate per fronteggiare l’impatto finanziario e operativo della pandemia sulle proprie attività. Le autorità nazionali di vigilanza trasmettono tali relazioni alla Commissione, che può utilizzare le informazioni ai fini del monitoraggio previsto dal regolamento 2019/317.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e rapporto con il regolamento 2019/317

Stabilisce misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (RP3) del sistema di prestazioni e di tariffazione del cielo unico europeo. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 resta applicabile salvo deroga espressa; il regolamento non incide sugli adeguamenti dei tassi unitari del secondo periodo di riferimento fondati sul regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013.

Revisione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione

In deroga all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione deve adottare gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3 entro il 1° maggio 2021. Le autorità nazionali di vigilanza devono trasmettere alla Commissione, entro il 15 dicembre 2020, i dati sui costi iniziali e le previsioni di traffico. La procedura ordinaria di consultazione e alcuni termini dell’articolo 9 non si applicano integralmente alla revisione, e gli obiettivi rivisti includono anche l’indicatore essenziale di prestazione modificato di cui all’articolo 4.

Piani di miglioramento delle prestazioni e obiettivi nazionali/locali

Gli Stati membri devono elaborare e trasmettere alla Commissione, entro il 1° ottobre 2021, i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni coerenti con gli obiettivi rivisti dell’Unione. I progetti devono includere gli obiettivi per gli indicatori essenziali di prestazione e l’indicatore modificato previsto dal regolamento. Per il settore dell’efficienza economica, gli obiettivi contenuti nei piani definitivi adottati dagli Stati membri si applicano retroattivamente dall’inizio dell’RP3, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2019/317.

Sistemi di incentivi e piano di prestazioni della rete

Per l’RP3, i sistemi di incentivi relativi alla capacità coprono solo gli anni civili dal 2022 al 2024 e producono effetti finanziari solo a partire dal primo anno successivo all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni. Il gestore della rete deve presentare alla Commissione, entro il 1° ottobre 2021, un progetto rivisto di piano di prestazioni della rete per l’RP3.

Deroghe sugli indicatori di prestazione DUC

Per gli anni civili 2020 e 2021, l’indicatore relativo alla variazione del costo unitario determinato (DUC) medio a livello dell’Unione per i servizi di rotta è calcolato come valore combinato dei due anni, espresso rispetto al valore di riferimento dell’Unione. Analogamente, a livello locale il DUC per i servizi di rotta è definito come valore combinato 2020-2021, calcolato come rapporto tra costi determinati totali e unità di servizio totali del periodo nei rispettivi ambiti tariffari.

Calcolo e applicazione degli adeguamenti dei tassi unitari

Per gli anni 2020 e 2021, gli adeguamenti dei tassi unitari ex articoli 27 e 28 del regolamento 2019/317 sono calcolati considerando i due anni come un unico periodo, sulla base dei costi totali determinati e della differenza tra unità di servizio previste e registrate, oppure tra costi determinati e costi effettivi. Gli adeguamenti derivanti da tali meccanismi sono, in via eccezionale, applicati negli anni 2023 e 2024, mentre le riduzioni o aumenti da applicare nell’anno n+2 sono effettuati nel 2023.

Ripartizione temporale dei riporti e facoltà di estensione

Per l’RP3, gli adeguamenti calcolati in base all’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento 2019/317 sono ripartiti in quote uguali su cinque anni civili a decorrere dall’anno successivo all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni. Le autorità nazionali di vigilanza possono estendere tale periodo fino a sette anni civili se necessario per evitare un effetto sproporzionato sui tassi unitari addebitati agli utenti dello spazio aereo.

Relazioni supplementari e monitoraggio

Entro il 15 dicembre 2020, i fornitori di servizi di navigazione aerea devono presentare alle autorità nazionali di vigilanza una relazione sulle misure adottate per affrontare l’impatto finanziario e operativo della pandemia di COVID-19; le autorità trasmettono poi la relazione alla Commissione. Le informazioni contenute nella relazione possono essere utilizzate da autorità nazionali di vigilanza e Commissione per il monitoraggio ai sensi dell’articolo 37 del regolamento 2019/317.

Entrata in vigore e applicazione immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiaviazioneservizi di navigazione aereatariffazionecielo unico europeo

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