Regolamento (UE) 2020/1628
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione del 3 novembre 2020 che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti, in ragione del forte aumento dei flussi importati, della pressione sui prezzi e del rischio di pregiudizio per i produttori dell’Unione. La Commissione ritiene che la raccolta tempestiva di dati statistici sia necessaria per monitorare il mercato e valutare rapidamente eventuali perturbazioni. La misura è temporanea, si applica per un anno ed è accompagnata dalla definizione puntuale del prodotto e dei relativi codici doganali.
Introduzione di una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti, con creazione di specifici codici TARIC per il controllo del prodotto.
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione in libera pratica nell’Unione dell’etanolo rinnovabile per carburanti elencato nell’allegato, classificato secondo i codici NC e le estensioni TARIC indicati. Riguarda l’alcole etilico derivato da prodotti agricoli destinato a carburante, denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con tenore d’acqua superiore allo 0,3 % (m/m) misurato secondo EN 15376; rientrano anche l’etanolo contenuto in miscele di benzina con tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v) e quello contenuto nell’ETBE. Sono espressamente esclusi l’etanolo sintetico e l’etanolo rinnovabile destinato ad usi diversi dai carburanti, come uso industriale e produzione di bevande. La misura si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e resta in vigore per un anno.
Introduzione di una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti
Il regolamento introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti, adottata dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2015/478 e del regolamento (UE) 2015/755. La misura risponde alla segnalazione della Francia e alla valutazione della Commissione secondo cui l’andamento delle importazioni può arrecare pregiudizio ai produttori dell’Unione e richiede un monitoraggio rapido e affidabile dei flussi commerciali.
Contesto e motivazioni della misura
Dai considerando emerge che tra il 2017 e il 2019 le importazioni nell’Unione sono aumentate del 512 %, passando da 87,6 mila tonnellate a 536,2 mila tonnellate. Nel 2019 i prezzi delle importazioni dalle sei principali fonti erano in media inferiori del 15 % rispetto ai prezzi praticati dai produttori dell’Unione. La Commissione osserva inoltre che il consumo stimato dell’UE è cresciuto solo del 10 % nello stesso periodo, mentre la produzione mondiale è salita da 80,6 a 87,5 milioni di tonnellate, con una concentrazione molto elevata negli USA (54 %) e in Brasile (30 %).
La Commissione ritiene che, dato il rapporto tra produzione mondiale e mercato UE, anche perturbazioni limitate possano avere effetti gravi sull’offerta e sui prezzi nel mercato unionale. Viene inoltre richiamato il rischio di reindirizzamento verso l’UE di volumi precedentemente esportati dagli USA verso altri mercati, nonché il fatto che le misure antidumping UE sull’etanolo rinnovabile per carburanti siano state abrogate nel maggio 2019. Alla luce della riduzione delle quote di mercato dell’industria dell’Unione, del peggioramento della sua situazione economica e della possibile ripresa di esportazioni massicce da parte dei principali paesi produttori, la Commissione conclude che la vigilanza è nell’interesse dell’Unione.
Ambito oggettivo e soggettivo
La misura riguarda l’immissione in libera pratica nell’Unione dell’etanolo rinnovabile per carburanti elencato nell’allegato. Il prodotto è definito come alcole etilico derivato da prodotti agricoli, denaturato o non denaturato, con esclusione dei prodotti con tenore d’acqua superiore allo 0,3 % (m/m), misurato secondo la norma EN 15376. Sono compresi anche l’alcole etilico contenuto in miscele di benzina con tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v), destinato a essere utilizzato come carburante, nonché l’etanolo contenuto nell’ossido di etile e terz-butile (ETBE).
Il regolamento precisa che la definizione è limitata esclusivamente all’etanolo rinnovabile utilizzato per carburanti. Restano quindi esclusi l’etanolo sintetico e l’etanolo rinnovabile destinato ad altri impieghi, in particolare uso industriale e produzione di bevande.
Classificazione doganale e identificazione dei prodotti
Poiché l’etanolo per carburanti può rientrare in diverse voci della nomenclatura combinata contenenti altri prodotti, il regolamento prevede l’utilizzo di codici TARIC specifici per garantire una vigilanza mirata al solo prodotto interessato. L’allegato riporta i codici NC e le estensioni TARIC soggetti alla misura, tra cui:
- ex 2207 10 00, TARIC 11;
- ex 2207 20 00, TARIC 11;
- ex 2208 90 99, TARIC 11;
- vari codici ex 2710 12 xx, TARIC 10;
- ex 3814 00 10, TARIC 10;
- ex 3814 00 90, TARIC 70;
- ex 3820 00 00, TARIC 10;
- ex 3824 99 92, TARIC 66.
La classificazione si basa sulla TARIC e l’origine delle merci è determinata secondo l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Regime di vigilanza e finalità operative
La vigilanza è di tipo a posteriori: la Commissione intende così disporre, prima della pubblicazione delle statistiche ufficiali, di informazioni statistiche utili a una rapida analisi dell’evoluzione delle importazioni da tutti i paesi terzi. L’obiettivo operativo è ridurre la vulnerabilità del mercato UE dell’etanolo rinnovabile per carburanti di fronte a repentini mutamenti dei mercati mondiali.
Durata, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dalla medesima data e resta in vigore per un anno, periodo che la Commissione considera sufficiente per monitorare l’andamento delle importazioni durante la ripresa del mercato e fino alla sua stabilizzazione.
Effetti giuridici
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Istituzione della vigilanza unionale a posteriori
L’articolo 1, paragrafo 1, assoggetta l’immissione in libera pratica nell’Unione dell’etanolo rinnovabile per carburanti di cui all’allegato alla vigilanza unionale a posteriori, ai sensi dei regolamenti (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755.
Classificazione doganale e origine
L’articolo 1, paragrafo 2, precisa che la classificazione dei prodotti avviene sulla base della TARIC e che l’origine è determinata conformemente all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione).
Durata e applicazione temporale
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica da tale data e resta in vigore per un anno.
Definizione del prodotto soggetto a vigilanza
L’allegato delimita il prodotto come etanolo rinnovabile per carburanti, ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli, denaturato o non denaturato, con esclusione dei prodotti con tenore d’acqua superiore allo 0,3 % (m/m). Sono inclusi anche l’etanolo in miscele di benzina con tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v) e l’etanolo contenuto nell’ETBE.
Esclusioni materiali
L’allegato esclude espressamente l’etanolo sintetico e l’etanolo rinnovabile destinato a usi diversi dai carburanti, come uso industriale e per bevande.
Codici NC e TARIC interessati
L’allegato elenca i codici NC e le estensioni TARIC soggetti alla vigilanza, tra cui ex 2207 10 00 (TARIC 11), ex 2207 20 00 (11), ex 2208 90 99 (11), vari codici ex 2710 12 xx (TARIC 10), ex 3814 00 10 (10), ex 3814 00 90 (70), ex 3820 00 00 (10) ed ex 3824 99 92 (66).
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