Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/01/2019 n. 1155 - Comm. Trib. Prov. Catania

TARSU - Esclusione dalla tassazione locali per inidoneità a produrre rifiuti - Onere della prova a carico del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di esclusione non è stata accolta in assenza di adeguata delimitazione delle aree e di documentazione idonea a dimostrare concretamente la loro non attitudine a produrre rifiuti. Il semplice fatto che determinate porzioni fossero inutilizzate o ritenute non produttive non è sufficiente: l’onere della prova grava sul contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che alcune porzioni dei locali non fossero idonee a produrre rifiuti e, pertanto, non dovessero essere assoggettate alla TARSU. La controversia riguardava l’applicazione dell’articolo 62 del D.Lgs. 507/1993 e, in particolare, la prova dell’inidoneità dei locali alla produzione di rifiuti.

Norme richiamate

  • Articolo 62 del D.Lgs. 507/1993

    Il presupposto della TARSU è la semplice occupazione o detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

    La TARSU è dovuta in ragione dell’occupazione o detenzione dei locali o delle aree, senza che sia normalmente necessaria la prova dell’effettiva produzione di rifiuti. L’esclusione di specifiche porzioni richiede la dimostrazione della loro concreta inidoneità a produrre rifiuti, la loro adeguata delimitazione e idonea documentazione.

Massime di principio

  • Per ottenere l’esclusione dalla TARSU di una parte dei locali, il contribuente deve provare concretamente che quella porzione è oggettivamente inidonea a produrre rifiuti.
  • Le aree escluse devono essere chiaramente delimitate e distinguibili dal resto dell’immobile; non è sufficiente affermare genericamente che siano inutilizzate o non operative.
  • L’onere della prova grava sul contribuente, che deve fornire documentazione tecnica, planimetrica o amministrativa coerente con l’esclusione richiesta.
  • In assenza di prova specifica, prevale il principio secondo cui l’occupazione o detenzione del locale costituisce presupposto sufficiente per l’applicazione della TARSU.
  • La valutazione deve essere effettuata con riferimento all’idoneità oggettiva dell’area a produrre rifiuti, non soltanto al suo effettivo utilizzo occasionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.