Sentenza del 29/01/2019 n. 1155 - Comm. Trib. Prov. Catania
TARSU - Esclusione dalla tassazione locali per inidoneità a produrre rifiuti - Onere della prova a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di esclusione non è stata accolta in assenza di adeguata delimitazione delle aree e di documentazione idonea a dimostrare concretamente la loro non attitudine a produrre rifiuti. Il semplice fatto che determinate porzioni fossero inutilizzate o ritenute non produttive non è sufficiente: l’onere della prova grava sul contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che alcune porzioni dei locali non fossero idonee a produrre rifiuti e, pertanto, non dovessero essere assoggettate alla TARSU. La controversia riguardava l’applicazione dell’articolo 62 del D.Lgs. 507/1993 e, in particolare, la prova dell’inidoneità dei locali alla produzione di rifiuti.
Norme richiamate
Articolo 62 del D.Lgs. 507/1993
Il presupposto della TARSU è la semplice occupazione o detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
La TARSU è dovuta in ragione dell’occupazione o detenzione dei locali o delle aree, senza che sia normalmente necessaria la prova dell’effettiva produzione di rifiuti. L’esclusione di specifiche porzioni richiede la dimostrazione della loro concreta inidoneità a produrre rifiuti, la loro adeguata delimitazione e idonea documentazione.
Massime di principio
- Per ottenere l’esclusione dalla TARSU di una parte dei locali, il contribuente deve provare concretamente che quella porzione è oggettivamente inidonea a produrre rifiuti.
- Le aree escluse devono essere chiaramente delimitate e distinguibili dal resto dell’immobile; non è sufficiente affermare genericamente che siano inutilizzate o non operative.
- L’onere della prova grava sul contribuente, che deve fornire documentazione tecnica, planimetrica o amministrativa coerente con l’esclusione richiesta.
- In assenza di prova specifica, prevale il principio secondo cui l’occupazione o detenzione del locale costituisce presupposto sufficiente per l’applicazione della TARSU.
- La valutazione deve essere effettuata con riferimento all’idoneità oggettiva dell’area a produrre rifiuti, non soltanto al suo effettivo utilizzo occasionale.
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