Ordinanza n. 1167/2026 - Genova, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto il giudizio contro le richieste comunali di pagamento del canone demaniale e della relativa imposta regionale per gli anni 2019 e 2020
Esito
La controversia
La società aveva proposto opposizione al decreto presidenziale di estinzione del giudizio, sostenendo che, trattandosi di sospensione impropria in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, il termine di novanta giorni previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a. non potesse decorrere dalla pubblicazione della sentenza europea, poiché essa non era parte del procedimento pregiudiziale e non aveva ricevuto comunicazioni individuali. Invocava un’interpretazione letterale della disposizione, anche in ragione dell’assenza di indicazioni nella precedente ordinanza di sospensione e di comunicazioni della Segreteria, e prospettava altrimenti un pregiudizio al diritto di difesa e al principio del giusto processo. Il giudizio originario riguardava le note comunali di richiesta del canone demaniale e della relativa imposta regionale per il 2019 e il 2020, nonché domande risarcitorie. Successivamente, la società ha dichiarato di avere definito stragiudizialmente le questioni con le amministrazioni, ha rinunciato al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto che l’opposizione sarebbe stata respinta nel merito. In caso di sospensione impropria per una questione pregiudiziale europea, il termine per chiedere la prosecuzione decorre dalla conoscenza legale della decisione della Corte di giustizia, coincidente con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, senza necessità di comunicazione individuale alle parti del giudizio sospeso. Nel caso concreto, la sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 2024, causa C-598/22, era stata pubblicata il 2 settembre 2024; da tale data decorrevano i novanta giorni per l’istanza di fissazione dell’udienza, e l’omissione dell’istanza tempestiva legittimava la dichiarazione di estinzione. Era irrilevante che l’ordinanza di sospensione non avesse indicato un termine o specifiche modalità di prosecuzione. Tuttavia, la sopravvenuta rinuncia al ricorso è stata interpretata come rinuncia anche all’opposizione, della quale il TAR ha quindi preso atto senza statuire nel dispositivo sul merito dell’opposizione. Spese della fase compensate, in considerazione della richiesta congiunta delle parti.
Norme richiamate
art. 80, comma 1, c.p.a.
In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione
Per la sospensione impropria dovuta alla pendenza di una questione pregiudiziale europea, il termine di novanta giorni decorre dalla pubblicazione della decisione della Corte di giustizia nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, quale forma di conoscenza legale generale, anche senza comunicazione individuale alle parti.
art. 92 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
essendosi nella circostanza espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza dell’11 luglio 2024 (causa C-598/22), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (serie C) del 2 settembre 2024 – data da cui (ai sensi del combinato disposto dell’art. 80 cod.proc.amm. e dell’art. 92 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia) decorrevano i novanta giorni per la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza ai fini della prosecuzione del giudizio –
In combinato disposto con l’art. 80 c.p.a., la pubblicazione della decisione della Corte di giustizia nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea individua il momento dal quale decorre il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
l’omessa tempestiva presentazione dell’istanza ha legittimamente dato luogo alla dichiarazione di estinzione del giudizio
L’inosservanza del termine perentorio per chiedere la prosecuzione del giudizio sospeso comporta legittimamente la dichiarazione di estinzione.
art. 85, commi 3, 4, 5 e 6, c.p.a.
che, però, la sopraggiunta rinuncia al ricorso integra una rinuncia all’opposizione al decreto presidenziale di estinzione del giudizio, di cui a questo punto il Collegio non può che prendere atto
La rinuncia sopravvenuta al ricorso originario è stata considerata dal Collegio, nel contesto dell’opposizione al decreto di estinzione, come rinuncia anche all’opposizione, della quale il giudice ha preso atto.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo è sospeso impropriamente in attesa della decisione della Corte di giustizia su una questione pregiudiziale sollevata in un diverso procedimento, il termine per chiederne la prosecuzione decorre dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, senza necessità di comunicazione individuale alle parti del giudizio sospeso.
- Nella sospensione impropria, la conoscibilità generale assicurata dalla pubblicazione ufficiale della decisione della Corte di giustizia costituisce modalità sufficiente a far decorrere il termine di prosecuzione, in assenza di un meccanismo di comunicazione individuale tra il giudizio pregiudiziale e quello sospeso.
- L’assenza, nell’ordinanza di sospensione, di indicazioni sul termine o sulle modalità di prosecuzione non impedisce la decorrenza del termine perentorio previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a.; l’omessa istanza tempestiva può quindi determinare l’estinzione del giudizio.
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