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Ordinanza

Ordinanza n. 656/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 23.9.2024, n. 189, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia che aveva ordinato l’emissione della carta del docente e l’accredito di € 3.000,00, oltre accessori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a emettere in suo favore la carta del docente e ad accreditare complessivamente € 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti fino al saldo. Il TAR ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità: il ricorrente non ha dimostrato di avere notificato il titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale, né il successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Sebbene il ricorrente avesse dichiarato di aver notificato la sentenza al Ministero il 24 settembre 2024, ha depositato soltanto le ricevute di accettazione e consegna relative alla PEC di notifica del ricorso per ottemperanza del 20 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per mancata prova della notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione presso la sede reale e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha assegnato al ricorrente termine fino al 15 giugno 2026 per depositare la ricevuta di consegna della PEC attestante la notifica della sentenza al Ministero e fino al 30 giugno 2026 per depositare eventuali memorie. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni

    La notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale e il successivo decorso di 120 giorni costituiscono condizioni necessarie per instaurare validamente il giudizio di ottemperanza; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di segnalare alle parti una questione rilevata d’ufficio e di assegnare termini per il deposito di memorie e documenti prima della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, la preventiva notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituiscono condizioni necessarie per la valida instaurazione del giudizio; la loro mancata prova determina l’inammissibilità del ricorso.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di documenti e memorie prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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