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Legge

L.R. Abruzzo 29/2007

Proroga della disciplina delle LL.RR. 22.12.1995, n. 143 e 17.12.1996, n. 136 cosi' come successivamente modificate.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 29/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo proroga fino al 31 dicembre 2010 l’applicazione delle discipline sugli interventi per iniziative imprenditoriali eco-compatibili nei parchi e nelle riserve naturali e per la promozione di nuove imprese nell’imprenditoria femminile. Gli oneri sono posti a carico del Fondo unico per le Politiche del Lavoro e delle norme contabili regionali richiamate.

Proroga della disciplina per iniziative eco-compatibili e imprenditoria femminile

Proroga della disciplina per iniziative eco-compatibili e imprenditoria femminile

La legge regionale dell’Abruzzo mantiene in vigore, fino al 31 dicembre 2010, due distinti regimi di sostegno: quello relativo alle iniziative imprenditoriali eco-compatibili nei territori dei parchi e delle riserve naturali e quello relativo alla promozione di nuove imprese per l’imprenditoria femminile. Il provvedimento non introduce una disciplina nuova, ma prolunga temporalmente l’efficacia di norme regionali già esistenti.

Ambito di applicazione

Il rinvio riguarda:

  • la L.R. 17 dicembre 1996, n. 136, e successive modifiche e integrazioni, in materia di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili nei territori dei parchi nazionali, regionali e delle riserve naturali istituite con legge regionale;
  • la L.R. 22 dicembre 1995, n. 143, come modificata dalla L.R. 16 settembre 1997, n. 96, relativa alla promozione di nuove imprese e di innovazione per l’imprenditoria femminile.

La proroga opera esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo.

Termine di efficacia della proroga

Le discipline sopra richiamate continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2010. Il provvedimento non contiene ulteriori estensioni temporali né indica un successivo regime sostitutivo.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’applicazione della proroga sono finanziati secondo il richiamo a:

  • l’art. 24, comma 1, della L.R. 10 luglio 1998, n. 55, in materia di politiche regionali di sostegno all’occupazione;
  • il Fondo unico per le Politiche del Lavoro istituito dalla L.R. 16 settembre 1997, n. 101;
  • l’art. 10 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sull’ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

Valutazione di attualità

La legge è oggi da considerarsi superata e praticamente non più utile in applicazione, perché la proroga era limitata a un termine ormai ampiamente scaduto, fissato al 31 dicembre 2010.

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