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Legge

L.R. Abruzzo 28/2007

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 recante: Norme organiche sul teatro di prosa.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 28/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale interviene sulla L.R. Abruzzo n. 5/1999 sul teatro di prosa, riconoscendo la funzione della Società della Musica e del teatro “Primo Riccitelli” di Teramo e consentendole, solo per il 2007, di presentare domanda di contributo entro 30 giorni dalla pubblicazione. Modifica inoltre la L.R. n. 12/2007 sul demanio marittimo, sopprimendo alcuni limiti e una disciplina temporanea sulle concessioni disponibili. La legge è stata poi abrogata nel 2023.

Modifiche alla disciplina regionale sul teatro di prosa e al demanio marittimo turistico-ricreativo

Modifiche alla disciplina regionale sul teatro di prosa e al demanio marittimo turistico-ricreativo

La legge regionale dell’Abruzzo 31 luglio 2007, n. 28 apporta integrazioni alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 in materia di teatro di prosa e interviene anche sulla L.R. 29 maggio 2007, n. 12 relativa al demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative. Il provvedimento ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo ed è stato successivamente abrogato.

Teatro di prosa: riconoscimento della Società “Primo Riccitelli”

La Regione riconosce, nell’ambito della programmazione prevista dalla L.R. n. 5/1999, la funzione storicamente consolidata della Società della Musica e del teatro “Primo Riccitelli”, operante da circa trent’anni nella Città e nella Provincia di Teramo. Ne sostiene l’attività in concorso con la Provincia e il Comune.

Per il solo anno 2007, il soggetto indicato è stato autorizzato a presentare istanza di contributo ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 5/1999 entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge.

Modifiche alla disciplina sul demanio marittimo turistico-ricreativo

La legge interviene anche sulla L.R. 29 maggio 2007, n. 12, sopprimendo:

  • nell’art. 1, le parole che limitavano la disciplina «esclusivamente ai soggetti» e fino al riferimento a una larghezza «non superiore a mt. 50»;
  • nell’art. 2, il periodo che prevedeva l’assegnazione da parte del Comune, per un periodo non superiore a un anno, delle concessioni rese disponibili perché non richieste dagli ambiti sociali.

Durata dell’efficacia e regime attuale

L’unica disciplina a termine contenuta nel provvedimento riguarda la facoltà, concessa per il solo 2007 alla Società “Primo Riccitelli”, di presentare domanda di contributo entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge. Trattandosi di un intervento riferito a un annualità ormai conclusa e di una legge successivamente abrogata, l’atto è oggi privo di utilità applicativa concreta.

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