Cassazione Civile, Ordinanza n. 06782/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario l'iscrizione ipotecaria eseguita su un proprio immobile da parte del concessionario della riscossione, deducendo: la mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria; la mancata notifica delle cartelle presupposte; la nullità dell'iscrizione; l'infondatezza delle pretese tributarie sottese ai ruoli. La CTR ha rigettato l'appello, ritenendo regolarmente notificate le cartelle e infondate le altre doglianze. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla notifica degli atti e del diritto di difesa, per asserita nullità delle relate di notifica e tardiva produzione; 2) violazione della disciplina dell'iscrizione ipotecaria e del contraddittorio endoprocedimentale, per mancata comunicazione preventiva prima dell'ipoteca; 3) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e omessa pronuncia/omesso esame delle prove sull'infondatezza dei crediti; 4) violazione del giudicato, per contrasto con una precedente sentenza del tribunale che aveva dichiarato nulla la notifica di cartelle relative ai medesimi importi contributivi.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per cassazione, ritenendo il ricorso sufficientemente autosufficiente e intelligibile. Nel merito ha accolto il secondo motivo, reputando decisiva la mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria: secondo la giurisprudenza di legittimità, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili il concessionario/Amministrazione deve comunicare al contribuente l'avvio del procedimento e consentirgli di presentare osservazioni o pagare entro un termine congruo; l'omissione determina nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto di partecipazione procedimentale. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente e annullando l'iscrizione ipotecaria. Le spese di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state regolate secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il requisito di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico; non è necessaria la trascrizione integrale degli atti se nel ricorso sono indicati puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nel fascicolo.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura relativa alla mancata corretta instaurazione del contraddittorio e alla lesione del diritto di difesa.
art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazioni degli atti della riscossione.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla notifica degli atti tributari.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della notificazione in caso di irreperibilità.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per contestare la tardiva produzione delle relate di notifica nel processo tributario.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nel motivo relativo alla fase della riscossione coattiva e al preteso obbligo di comunicazione preventiva.
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte lo interpreta nel senso che, prima dell'iscrizione ipotecaria sui beni immobili, è necessario il contraddittorio endoprocedimentale con comunicazione al contribuente.
art. 6, comma 5, legge n. 204 del 2000
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non specificamente valorizzato nella motivazione decisoria della Corte.
artt. 112 e 116 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per omessa pronuncia e omessa/errata valutazione delle prove; motivo assorbito.
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente per dedurre un contrasto di giudicati; motivo assorbito.
artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati dalla Corte a supporto del principio secondo cui l'omessa comunicazione preventiva dell'ipoteca viola il diritto alla partecipazione al procedimento e quindi comporta nullità dell'iscrizione.
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
Citato come previsione successiva che conferma la necessità di un termine per osservazioni o pagamento prima dell'iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- In tema di iscrizione ipotecaria per la riscossione coattiva di imposte, l'Amministrazione o il concessionario devono previamente comunicare al contribuente l'intenzione di procedere, assegnandogli un termine per formulare osservazioni o adempiere; l'omissione di tale passaggio comporta la nullità dell'iscrizione.
- La mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di ipoteca esattoriale integra una violazione del diritto di partecipazione al procedimento e determina l'illegittimità dell'atto, pur restando l'ipoteca efficace fino alla declaratoria giudiziale di invalidità.
- Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza non può essere interpretato in modo formalistico: è sufficiente che gli atti rilevanti siano specificamente richiamati e il loro contenuto sia riportato nei punti essenziali, senza necessità di una trascrizione integrale.
- L'erronea indicazione della rubrica del motivo non comporta di per sé l'inammissibilità del ricorso se il contenuto sostanziale della censura consente alla Corte di qualificarne correttamente il vizio denunciato.
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