Ordinanza n. 126/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza breve di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 91/2026, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - del provvedimento della Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Enna - Area I - prot. in uscita n. 0036714 del 12/08/2025 notificato in data 21/08/2025 - con il quale è stato adottato nei confronti del sig. Gentile Diego il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi corta da fuoco per difesa personale; - della nota della Prefettura UTG di Enna - fascicolo 1475/2003/AI/P.A. - pervenuta al sig. Gentile Diego in data 08/07/2025 con cui si è invitato lo stesso "a voler far pervenire ulteriori elementi di aggiornamento circa l’esistenza di circostanze specifiche ed attuali di bisogno"; - della nota della Prefettura di Enna - UPUI - prot. uscita n. 0033514 del 22/07/2025, notificata il 23/07/2025 con cui è stato comunicato il preavviso di rigetto di rinnovo della licenza di porto d’armi corta da fuoco per difesa personale, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990; - di tutti gli atti preliminari, annessi, connessi, presupposti e conseguenziale o successivi, ancorché non conosciuti e non comunicati, ed anche se non espressamente menzionati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva accolto il ricorso contro il diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale
Esito
Favorevole al ricorrente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Prefettura ha appellato la sentenza di primo grado, chiedendone incidentalmente la sospensione. Il TAR aveva ritenuto non esaurientemente motivato il diniego di rinnovo, valorizzando le concrete modalità di svolgimento dell'attività dell'interessato, i relativi spostamenti e la disponibilità di beni di valore quali elementi idonei a evidenziare una situazione di rischio. L'Amministrazione ha dedotto che il primo giudice avrebbe attribuito rilievo decisivo alla tipologia ordinaria dell'attività esercitata, agli spostamenti connessi e alla disponibilità o movimentazione di denaro, preziosi e altri beni di valore, sovrapponendo la propria valutazione a quella discrezionale dell'Autorità di pubblica sicurezza circa la sussistenza del dimostrato bisogno richiesto per il porto d'armi ad uso difesa personale. Ha inoltre contestato l'eccessivo rilievo attribuito alla precedente titolarità della licenza, evidenziando il carattere annuale del titolo e la necessità di una verifica periodica della permanenza dei presupposti.
La decisione
In sede cautelare il CGARS ha ritenuto l'appello assistito da apprezzabile fumus boni iuris. Il porto d'armi per difesa personale è stato qualificato come titolo eccezionale, subordinato alla prova di uno specifico e attuale bisogno di tutela dell'incolumità personale, desumibile da circostanze concrete e individualizzanti. Il requisito non può essere fondato, di per sé, sulla professione svolta, sugli spostamenti ordinari dell'attività imprenditoriale o sulla disponibilità e movimentazione di denaro, preziosi o altri beni di valore, se non accompagnati da ulteriori fatti specifici e attuali, quali minacce o aggressioni, idonei a dimostrare un'esposizione al pericolo superiore a quella ordinaria. Il Collegio ha inoltre ritenuto non manifestamente infondata la censura relativa al rilievo attribuito alla precedente licenza, poiché il carattere annuale del titolo impone una nuova verifica periodica dei presupposti e non determina un affidamento qualificato al rinnovo. È stato ravvisato anche il periculum in mora, in considerazione dell'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità collettiva connesso alla circolazione delle armi. Nel bilanciamento degli interessi è stata data prevalenza all'interesse pubblico, sospendendo l'esecutività della sentenza appellata e compensando integralmente le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in appello, nell'ambito della tutela cautelare.
art. 42 r.d. n. 773/1931
Il rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale richiede la dimostrazione di uno specifico e attuale bisogno di tutela dell'incolumità personale, valutato sulla base di circostanze concrete e individualizzanti.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata quale base del preavviso di rigetto adottato nel procedimento di rinnovo della licenza.
Massime di principio
- La licenza di porto d'armi per difesa personale ha carattere eccezionale e può essere rilasciata o rinnovata soltanto quando l'interessato dimostri uno specifico, attuale e individualizzato bisogno di tutela dell'incolumità personale.
- Il requisito del dimostrato bisogno non può essere desunto, da solo, dalla professione esercitata, dagli ordinari spostamenti lavorativi o dalla disponibilità e movimentazione di denaro, preziosi o altri beni di valore; occorrono ulteriori circostanze concrete, specifiche e attuali, idonee a provare un'esposizione al pericolo superiore a quella ordinariamente gravante sulla generalità dei consociati.
- La precedente titolarità di una licenza annuale di porto d'armi non attribuisce automaticamente un affidamento qualificato al rinnovo, poiché ogni rinnovo richiede una nuova verifica della persistente sussistenza dei presupposti di legge.
- Nella tutela cautelare relativa a provvedimenti sul porto d'armi, l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità collettiva può prevalere sull'interesse del privato quando il provvedimento di primo grado incida in modo apprezzabile sul potere valutativo dell'Autorità di pubblica sicurezza.
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