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Sentenza

Sentenza del 04/04/2022 n. 1575 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario -Termini di decadenza dinatura sostanziale- Valenza in sede processuale - Non sussiste. (prima massima). Accertamento - Errori non rilevabili dalla dichiarazione - Emendabilità della dichiarazione - Ammissibilità. (seconda massima). Processo tributario - Onere contestazione - Fase introduttiva appello - Rileva. (terza massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di atti/contestate voci di accertamento tributario con questioni riguardanti: 1) la rilevanza in sede processuale di decadenze previste per la sola fase amministrativa e sostanziale; 2) la possibilità di correggere (emendare) errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione fiscale anche se non direttamente rilevabili dall'Amministrazione; 3) l'onere di contestazione e la sua efficacia già nella fase introduttiva dell'appello.

La decisione

La Corte ha affermato tre principi: 1) le decadenze previste esclusivamente per la fase amministrativa e sostanziale non sono applicabili in sede processuale (richiamate Cass. 13378/2016, 10775/2015); 2) ogni errore di fatto o di diritto presente nella dichiarazione del contribuente è emendabile anche se non direttamente rilevabile dall'Amministrazione, in coerenza con i principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 97 Cost. (richiamate Cass. 2226/2011, 1707/2007, 22021/2006); 3) l'onere di contestazione, pur riservando l'immodificabilità della domanda, rileva anche nella fase introduttiva dell'appello come nel giudizio di primo grado (richiamate Cass. 23142/2009, 12636/2005). In sintesi, la decisione ha favorito la posizione del contribuente nel senso della maggiore flessibilità nella correzione della dichiarazione e della limitata efficacia processuale delle decadenze amministrative, fermo restando l'obbligo di contestazione in appello.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8-bis

    La norma disciplina aspetti della dichiarazione e della sua emendabilità; la Corte interpreta che limiti o decadenze previsti per la fase amministrativa non possono automaticamente estendersi alla fase processuale.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 53

    Regola l'onere probatorio e la contestazione nel processo tributario; la Corte afferma che l'onere di contestazione vale anche nella fase introduttiva dell'appello.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 57

    Norma sulle conseguenze della mancata contestazione; interpretata nel senso che le regole processuali di contestazione devono applicarsi anche in appello, nei limiti dell'immodificabilità della domanda.

  • Costituzione, art. 53, co. 1

    Principio di capacità contributiva e limiti agli oneri a carico del contribuente; giustifica il principio di non aggravare oneri oltre quelli stabiliti dalla legge e la possibilità di emendare la dichiarazione.

  • Costituzione, art. 97

    Principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; richiamato per sostenere che l'Amministrazione non può imporre oneri diversi da quelli previsti dalla legge a carico del dichiarante.

Massime di principio

  • Le decadenze e i termini previsti esclusivamente per la fase amministrativa non vincolano automaticamente il giudice nel procedimento tributario: in sede processuale il giudice può valutare autonomamente la rilevanza delle eccezioni di decadenza.
  • Gli errori (di fatto o di diritto) contenuti nella dichiarazione del contribuente sono, in linea di principio, emendabili a favore del dichiarante, salvo che la legge disponga espressamente diversamente; questo principio tutela la capacità contributiva e impedisce di gravare il contribuente con oneri non previsti dalla legge.
  • L'onere di contestazione deve essere assolto anche nella fase introduttiva dell'appello: chi impugna in secondo grado deve indicare chiaramente le ragioni di censura come avveniva in primo grado, pur restando ferma l'immodificabilità della domanda iniziale.
  • In pratica, il contribuente può eccepire e correggere valori o qualificazioni errate della propria dichiarazione in giudizio, ma chi contesta l'atto deve esplicitare il motivo in modo adeguato già in appello per non incorrere in decadenze processuali.
  • La giurisprudenza consolidata richiede un bilanciamento tra la tutela del contribuente (emendabilità e non automatica efficacia delle decadenze amministrative) e l'esigenza di certezza e ordine processuale (obbligo di contestazione e limiti all'ampliamento della domanda).

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