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Sentenza

Sentenza del 12/01/2021 n. 189 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Difetto di motivazione; intimazione di pagamento; infondatezza del ricorso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato infondato. Il giudice ha ritenuto la cartella adeguatamente motivata perché indicava il titolo da cui la pretesa originava; è stato richiamato il principio secondo cui la cartella deve essere considerata atto impositivo solo quando è il primo ed unico atto con cui l'ente esercita la pretesa, mentre se segue un atto impositivo già notificato è sufficiente l'indicazione del titolo e del riferimento all'atto pregresso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la cartella di pagamento per difetto di motivazione, sostenendo che l'atto non forniva elementi sufficienti per permettere il controllo della pretesa tributaria. La questione verteva sul livello di dettaglio richiesto nella motivazione della cartella, in relazione alla presenza o meno di un precedente atto impositivo notificato.

Norme richiamate

  • Legge n.212 del 2000 (Statuto del contribuente), art.7, comma 3

    L'art.7 comma 3 richiede la motivazione degli atti impositivi; la corte ha interpretato che la cartella di pagamento è assimilata a un atto impositivo solo se costituisce il primo e unico atto recante la pretesa tributaria, con l'effetto che in quel caso deve contenere gli elementi indispensabili per consentire il controllo da parte del contribuente.

  • Cass. Sez.5, Sentenza n.28276 del 18-12-2013

    La giurisprudenza afferma che la cartella di pagamento è adeguatamente motivata quando indica il titolo da cui la pretesa origina; solo qualora la cartella non segua uno specifico atto impositivo già notificato ma costituisca il primo ed unico atto, essa deve avere la motivazione tipica di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per il controllo della correttezza dell'imposizione.

Massime di principio

  • Se la cartella di pagamento segue un precedente atto impositivo già notificato, è generalmente sufficiente che indichi il titolo e il riferimento all'atto precedente; non è necessario riprodurre tutti i dettagli dell'imposizione.
  • Se la cartella costituisce il primo ed unico atto con cui l'ente esercita la pretesa tributaria, essa deve contenere gli elementi essenziali (riferimenti normativi, periodo d'imposta, base imponibile, modalità di calcolo, somme richieste o immessi documenti di riferimento) per consentire al contribuente di controllarne la correttezza.
  • Per impugnare efficacemente una cartella per difetto di motivazione il contribuente deve dimostrare l'assenza di un precedente atto impositivo o l'effettiva carenza di elementi indispensabili nella cartella stessa.
  • Per l'ente impositore è buona prassi indicare sempre nella cartella il titolo della pretesa e i riferimenti agli atti precedenti, nonché documentazione di supporto, per rendere la motivazione idonea a sostenere eventuali contestazioni.
  • In caso di dubbio, il contribuente può chiedere accesso agli atti o documentazione integrativa per verificare l'esistenza di un atto impositivo antecedente e per valutare la fondatezza della cartella.

Testo integrale

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