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Legge

L.R. Lombardia 9/2016

Incorporazione del comune di Prestine nel comune di Bienno, in provincia di Brescia

Normativa regionaleL.R. Lombardia 9/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dispone l’incorporazione del comune di Prestine nel comune di Bienno (Brescia), mantenendo invariata la denominazione di Bienno. Regola i rapporti conseguenti tramite la Comunità montana di Valle Camonica e prevede rimborsi per le spese sostenute. Le coperture finanziarie riguardano le consultazioni popolari e le spese di attuazione per il bilancio 2016-2018.

Incorporazione del comune di Prestine nel comune di Bienno

Incorporazione del comune di Prestine nel comune di Bienno

La legge regionale disciplina l’incorporazione del comune di Prestine nel comune di Bienno, in provincia di Brescia, con effetti circoscritti al territorio regionale lombardo. Il provvedimento definisce anche la gestione dei rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale e le relative coperture finanziarie.

Effetti dell’incorporazione

Il comune di Prestine viene incorporato nel comune di Bienno. La denominazione del comune incorporante resta invariata, per cui l’ente risultante continua a chiamarsi Bienno.

Gestione dei rapporti conseguenti al mutamento circoscrizionale

I rapporti derivanti dalla modifica della circoscrizione comunale del comune di Bienno, conseguente all’incorporazione, sono regolati dalla Comunità montana di Valle Camonica. La disciplina richiama l’articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29, che costituisce il riferimento per la gestione delle circoscrizioni comunali e provinciali.

Rimborso delle spese

Le spese sostenute dalla Comunità montana di Valle Camonica per l’attuazione delle funzioni connesse alla disciplina dei rapporti conseguenti sono liquidate e rimborsate con decreto del dirigente competente per materia. Il procedimento avviene ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20.

Aspetti finanziari

La legge prevede due distinti oneri:

  • per la consultazione popolare prevista dall’articolo 133, secondo comma, della Costituzione, è autorizzata una spesa quantificata in euro 15.000,00, a valere sul bilancio 2016-2018, missione 01, programma 07;
  • per le spese di cui al rimborso previsto dall’articolo 3, è quantificata una spesa di euro 1.000,00, coperta mediante le somme da stanziarsi sulla missione 18, programma 01, del bilancio 2016-2018.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trattandosi di una disciplina specificamente riferita all’incorporazione di un determinato comune, i suoi effetti sostanziali risultano legati a un evento amministrativo ormai esaurito.

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