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Ordinanza

Ordinanza n. 942/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - 1) dell’estratto del decreto di assegnazione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026 del Circolo Didattico Statale “-OMISSIS-”, nota prot. n. -OMISSIS-/VII.6 del 27.11.2025, ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunno -OMISSIS- di numero 22 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno -OMISSIS- 2025/2026, sul monte ore di 40 ore settimanali, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente; - 2) del P.E.I. 2025/2026, dal contenuto generico in quanto privo di qualsivoglia indicazione circa il numero di ore di sostegno auspicabili per la migliore integrazione scolastica del minore, nonché totalmente distaccato dalla realtà descritta dalla documentazione sanitaria e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi del ricorrente; - 3) dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio scolastico provinciale e l’Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno -OMISSIS- ai disabili gravi, iscritti presso la stessa; E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE: - 1) dell’Amministrazione Scolastica ad assegnare a -OMISSIS-, il sostegno didattico per l’intero orario scolastico settimanale di 40 ore (rapporto 1:1); - 2) dell’Amministrazione Scolastica al risarcimento dei danni subiti, in proprio e quale genitore del minore -OMISSIS-, per effetto della mancata attribuzione all’alunno dell’insegnate di sostegno per il numero di ore necessario alla sua piena integrazione scolastica.

Giustizia amministrativa202601406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno, anziché per l'intero orario scolastico di 40 ore, PEI 2025/2026 ritenuto generico e atti di assegnazione alla scuola di un numero insufficiente di insegnanti di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studente)

Prevale il privato

La controversia

Il minore, affetto da una patologia riconosciuta come handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, frequenta la scuola primaria con un orario curricolare di 40 ore settimanali. La ricorrente ha contestato l'assegnazione di sole 22 ore di sostegno, deducendo che la diagnosi funzionale prescriveva il sostegno in deroga per gravità e che la documentazione sanitaria indicava la necessità del sostegno per il massimo delle ore consentite. È stato inoltre impugnato il PEI, ritenuto generico, privo di indicazioni sul numero di ore necessarie e non coerente con la documentazione sanitaria, nonché gli atti, non conosciuti negli estremi, con cui le amministrazioni scolastiche avrebbero assegnato alla scuola un numero insufficiente di insegnanti per gli alunni con disabilità grave. È stata chiesta la sospensione degli atti, l'assegnazione del sostegno per tutte le 40 ore settimanali, con rapporto 1:1, e il risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente il fumus boni iuris sulla base della gravità della disabilità, della diagnosi funzionale e della documentazione ospedaliera che indicavano la necessità del sostegno in deroga e per il massimo delle ore consentite. Ha ravvisato anche il periculum in mora, individuandolo nel pregiudizio evidente alla frequenza scolastica e alla piena integrazione del minore derivante dall'assegnazione di un numero ridotto di ore. Ha quindi sospeso gli atti impugnati ai fini del riesame, disponendo la previa integrazione del PEI 2025/2026 e la conseguente assegnazione di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla piena integrazione scolastica del minore. Non è stata disposta in via cautelare un'automatica assegnazione nominativa delle 40 ore richieste, ma è stato imposto un riesame sostanziale alla luce del PEI integrato e delle esigenze del minore. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato rinviato alla seconda udienza pubblica di febbraio 2027, con data da comunicare.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Il riconoscimento della situazione di handicap grave costituisce il presupposto della tutela rafforzata dell'inclusione scolastica e della valutazione del sostegno necessario.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata accolta in presenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, con sospensione degli atti ai fini del riesame.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati, quale base per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per disporre l'oscuramento delle informazioni sanitarie.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale disciplina nazionale per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella pubblicazione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in relazione al trattamento e alla diffusione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In presenza di una disabilità riconosciuta come grave e di documentazione sanitaria che prescriva il sostegno in deroga o per il massimo delle ore consentite, l'assegnazione di un numero significativamente ridotto di ore può presentare fumus boni iuris e deve essere oggetto di riesame effettivo.
  • La determinazione delle ore di sostegno deve essere coerente con le concrete esigenze di inclusione scolastica dell'alunno e deve risultare da un PEI adeguatamente integrato e non meramente generico.
  • Nella tutela cautelare relativa all'assegnazione del sostegno scolastico, il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio alla frequenza scolastica e alla piena integrazione del minore derivante dall'insufficienza delle ore assegnate.
  • Il giudice amministrativo può sospendere l'assegnazione delle ore e ordinare il riesame previa integrazione del PEI, senza necessariamente imporre in via cautelare l'automatica attribuzione dell'intero orario scolastico richiesto.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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